Porto d’armi sportivo e difesa personale: alcune riflessioni sulla sentenza del Consiglio di Stato 08522 del 2022

Una rapida disamina dei fatti

La sentenza ha come oggetto la vicenda di un tale al quale viene comminato un divieto di detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 tulps. Il motivo sarebbe l’incauta deflagrazione di un colpo di pistola, detenuta con porto d’armi sportivo, a seguito dello scatto dell’allarme del magazzino della propria abitazione, per l’intimidazione, e per l’allontanamento, di alcuni malviventi che già in passato avevano provveduto a derubare nella casa del protagonista della vicenda.

Verrà presentato un ricorso al TAR da parte dell’interessato e l’organismo giudicante inviterà l’Amministrazione a rivedere la faccenda ma questa, a suo dire, dopo aver attentamente rivalutato la questione, conferma la propria decisione di comminare un 39 tulps facendo così perdere il porto d’armi al malcapitato.

A quel punto la questione approda in Consiglio di Stato il quale confermerà totalmente la decisione della Prefettura. Il porto d’armi verrà ritirato a seguito della conferma del divieto detenzione armi e munizioni ai sensi del 39 tulps.

Uno sguardo più attento ai fatti… e alcune riflessioni

Veniamo adesso a uno sguardo più attento ai fatti di cui il Consiglio di Stato si è occupato con questa particolare sentenza.

I fatti sono accaduti di notte in una zona che, stando a una analisi attenta della sentenza, risultava isolata da altri centri abitati.

Tizio, così chiameremo il soggetto interessato in prima persona nella suddetta vicenda, era già stato vittima di numerosi tentativi di furto e tale circostanza viene dallo stesso ampiamente documentata in sede dei vari ricorsi da egli presentati.

Allo scatto dell’allarme posto a tutela di una delle pertinenze del domicilio di Tizio (che comunque è e rimane domicilio, non è che se è magazzino o cantina allora domicilio non è) si ingenera in Tizio il timore che si tratti dell’ennesimo tentativo di furto nella propria abitazione.

L’elemento che ha fatto scaturire la decisione della Prefettura di provvedere a un divieto di detenzione armi nei confronti di Tizio è il fatto che lo stesso Tizio abbia esploso un colpo in aria senza accertarsi della concreta presenza di ladri. Di fatti, leggendo la sentenza, l’elemento della presenza effettiva dei ladri non è confermato in nessun punto evidenziandosi, invece, come vi fosse solo il timore, da parte di Tizio, che l’allarme fosse scattato a causa di ladri che solo presumibilmente si trovavano in quel momento in prossimità del magazzino della casa di Tizio.

A quel punto, come già abbiamo detto, il malcapitato spara per aria per intimidire quei presunti ladri che stavano forzando il magazzino.

Chiaramente prendere e sparare per aria senza accertarsi della effettiva presenza di ladri che tentano di forzare l’accesso alla propria abitazione costituisce un comportamento che può mettere a repentaglio la sicurezza di altre persone. Quel colpo potrebbe davvero finire chissà dove e soprattutto, il tacito consenso a un comportamento così leggero potrebbe far sentire giustificati alcuni soggetti che al primo rumore in giardino di notte si metterebbero a sparare in ogni direzione.

 Il fatto che a noi sconcerta non è tanto il fatto che Tizio si sia visto ritirato il porto d’armi sportivo perché ha sparato in aria un colpo per intimidire dei ladri la cui presenza non è mai stata accertata. Tra le altre cose, con i moderni sistemi di allarme, di solito i sensori perimetrali scattando, fanno anche delle foto e tutti siamo certi che se Tizio avesse avuto delle prove tanto evidenti della presenza di ladri le avrebbe portate in giudizio. Come avrebbe portato ogni minimo indizio per confermare la presenza dei suddetti ladri.

Quello che a noi sconcerta è il fatto che si sia creata una categorizzazione di una particolare vicenda riguardante la difesa personale. La sentenza infatti evidenzia in modo assolutamente plateale come Tizio non si sarebbe potuto difendere (nel caso in cui ne avesse avuto bisogno) con la propria arma detenuta in virtù di un porto d’armi sportivo. A livello logico questo discorso può avere un certo fondamento: il porto d’armi sportivo è una autorizzazione di polizia che autorizza il titolare a possedere e usare armi a scopo, appunto sportivo.

C’è un però che pesa come una montagna. Nella sentenza si legge che Tizio non si sarebbe mai potuto difendere poiché non aveva nemmeno mai presentato una richiesta di porto d’armi da difesa personale ! ma come… un porto d’armi da difesa personale?

Il porto d’armi da difesa personale viene rilasciato se si ha un giustificato motivo per andare in giro armati e, quindi, secondo i giudici, per potersi difendere. A questo punto invitiamo il lettore a usare un po’ di buona logica.

Riprendiamo quello che dice la sentenza

“Come correttamente evidenziato dalla Prefettura, il rilascio della licenza di pistola per uso sportivo non consente di utilizzare l’arma da fuoco per finalità diverse rispetto a quelle per cui la licenza è stata concessa. L’appellante non ha infatti mai chiesto il rilascio di una licenza di porto d’arma per difesa personale.”

Tale dicitura apre un varco logico: significa ammettere che il fatto che Tizio sia titolare di porto d’armi sportivo non lo autorizzerebbe a difendersi, cosa invece pienamente legittima in caso di porto d’armi da difesa.

La sentenza, a livello logico, stabilisce che Tizio si sarebbe potuto difendere solo in virtù di un porto d’armi da difesa, che Tizio non ha e che non ha nemmeno mai richiesto.

Ammettiamo per un momento che Tizio, invece, avesse avuto quel porto d’armi da difesa. Sempre sulla base del testo della sentenza, quindi, se Tizio si fosse difeso AVENDO IL PORTO D’ARMI DA DIFESA e non un altro porto d’armi, allora quel comportamento non avrebbe, almeno teoricamente, fatto scattare il divieto e quindi la perdita della licenza.

Ma se il fatto di essersi difeso col porto d’armi da difesa non avesse fatto scattare il divieto, allora significa ammettere che il fatto di difendersi in casa per tentativi di furto sarebbe da considerarsi come uno dei motivi per cui il porto d’armi da difesa era stato (sempre teoricamente) rilasciato a Tizio. Altrimenti non te lo rilasciano, c’è poco da fare o da discutere.

La riprova di quello che diciamo è il fatto che se un titolare di porto d’armi da difesa, giustifica la propria necessità di andare armato per il motivo “X” e per tutelarsi a fronte di tale motivo “X” (esempio gioielliere che viene rapinato) usa la pistola contro i rapinatore, bene , tale elemento in sede di un eventuale processo sarà comunque tenuto in considerazione: il gioielliere è esposto ad alto rischio e tale alto rischio lo ha esposto a una rapina che, purtroppo, è finita con la necessità di sparare.

 Cosa ben diversa è il gioielliere che spara a un altro soggetto che gli taglia la strada. In tal caso il gioielliere non ha sparato in virtù della propria necessità di difendersi a causa del pericolo a cui è esposto (potenziali rapine per rubargli oggetti di valore)  Non sarà, quindi,  legittima difesa.

Applicando tale ragionamento logico, allora ognuno di noi potrebbe potenzialmente, e in via del tutto teorica, avere interesse legittimo a non vedersi entrare in casa qualche malintenzionato.

Noi di All4shooters raccomandiamo sempre di utilizzare la massima cautela e la massima consapevolezza nel maneggio delle armi in qualsiasi contesto, che sia sportivo, caccia o difesa personale. Prestare sempre la massima attenzione a ciò che si fa. Le conseguenze potrebbero essere assolutamente nefaste. Ricordiamoci SEMPRE che nella vicenda di cui abbiamo parlato la presenza effettiva, concreta e certa dei ladri non  è stata MAI CONFERMATA.

A voi le conclusioni…

…Ancora qualche riflessione utile

L’articolo di oggi vuole avere un fine più provocatorio che insegnare qualcosa a qualcuno. Spesso e volentieri l’interpretazione della legge apre spiragli ad applicazioni della logica che farebbero rimanere col dubbio anche il più esperto tra gli esperti della materia.

Tra le altre cose notiamo come una vicenda così interpretata potrebbe dare adito a un filone giurisprudenziale fortemente limitante del cittadino il quale, in pratica, non potrebbe difendersi se non col porto d’armi da difesa, che viene rilasciato a poche persone che hanno la vera e concreta necessità di andare armate e che rischiano veramente in virtù del proprio lavoro o della propria situazione personale.

Non dimentichiamoci mai che, nella vicenda, la presenza effettiva dei ladri non è MAI stata accertata ogni oltre ragionevole dubbio!

Tra l’altro si apre anche una riflessione in merito alla normativa in materia di difesa personale, che contempla l’uso delle armi da parte di malintenzionati come un elemento di certo rilievo in valutazioni in sede di eventuale procedimento. Di questo parleremo in altro lavoro.

Video: Porto d’armi sportivo  e difesa personale



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com