I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: porto d’armi con finalità diverse rispetto a quelle riportate in licenza
Norme di riferimento: Art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, legge 11 febbraio 1992 n. 157, artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895
Tizio viene colto, da parte delle Forze dell’ordine, a portare in luogo pubblico un fucile da caccia calibro 12.
Nei suoi confronti scatta un procedimento davanti il Tribunale che, secondo i giudici di primo grado, classificano il fatto come illecito di natura prettamente amministrativa, sostenendo che applicabile, nel caso di specie, sia l’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Nei confronti della sentenza di primo grado propone appello proprio il Procuratore generale presso il Tribunale, sostenendo come il fatto non sia da sottendere ad una fattispecie di tipo amministrativo ma, piuttosto, strettamente penalistico.
L’accoglimento del ricorso
Vi diciamo subito che il ricorso proposto dal Procuratore verrà pienamente accolto da parte della Corte di Cassazione che, in ultimo, rimetterà il giudizio alla Corte d’Appello. Vediamo insieme come hanno ragionato i giudici.
Si contesta a Tizio il fatto di aver portato seco un fucile da caccia calibro 12 in luogo pubblico. A Tizio era stata rilasciata una licenza di porto di fucile ad uso caccia, quindi la possibilità di portare il fucile era autorizzata solo durante l’esercizio della caccia, e non in altre occasioni.
Abbiamo detto che i giudici di prima istanza hanno classificato il fatto come fattispecie sostanzialmente amministrativa, ma i giudici della Corte di Cassazione hanno sottolineato come, sul punto, si sia affermato nel tempo un indirizzo interpretativo secondo il quale il porto di armi per finalità diverse rispetto a quelle indicate sulla licenza costituisce fattispecie di rilevanza strettamente penalistica.
Per questo motivo quindi la Corte di Cassazione rimette il giudizio sulla questione alla Corte d’Appello.
Appare quasi scontato che la Cassazione si sia pronunciata accogliendo il ricorso presentato dal Procuratore, ma non è proprio cosi. Di fatto sappiamo che, dal momento in cui un soggetto presenta una richiesta di rilascio di porto d’armi, è tenuto ad esprimere le ragioni e le finalità per le quali richiede di essere autorizzato a portare le armi. Quindi è proprio il cittadino che esprime nei confronti dell’Amministrazione le motivazioni e le finalità che lo hanno portato a fare quel tipo di richiesta. Non è quindi una richiesta generica relativa al porto d’armi in generale, ma una richiesta di autorizzazione al porto d’armi per una finalità ben definita, che sia sport, caccia o difesa personale.
Ricordiamo, poi, che il porto d’armi fuori dalla propria abitazione o pertinenze di essa senza l’autorizzazione espressa da parte dell’Amministrazione, costituisce illecito ai sensi dell’art. 699 del codice penale.