Armi e stalking: conseguenze sul porto d’armi

Premessa: che cos’è lo stalking?

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza, diritto penale
  • Ambito: stalking e conseguenze sul porto d’armi
  • Normative di riferimento: art. 612-bis codice penale

Negli ultimi anni si è spesso sentito parlare di stalking, cioè quel reato caratterizzato dal porre in essere una serie di comportamenti, reiterati nel tempo, al fine di minacciare una persona con l’obiettivo di generare in essa uno stato di ansia generalizzata, costringendola a modificare il proprio stile di vita.

La norma che regola questo particolare reato è l’art. 612-bis codice penale, dalla lettura del quale è certamente possibile evincere tutta una serie di elementi caratterizzanti la fattispecie. Vediamo quindi insieme quali sono gli elementi che caratterizzano il reato di stalking.

  1. La condotta reiterata: Chiaramente, e questo ce lo suggerisce dapprima la logica e successivamente il legislatore, il comportamento e la condotta volta a perseguire la vittima dovrà ovviamente essere reiterata nel tempo, cioè posta in essere per un periodo sufficientemente lungo.
  2. Gli effetti sulla vittima: l’obiettivo dello stalker è quello di avvicinare la vittima, con l’intento di generare in essa uno stato persistenze di ansia e preoccupazione al fine di far temere per la propria incolumità e per la propria tranquillità.
  3. Il cambio di abitudini di vita: la vittima, in sede di denuncia, dovrà dimostrare di aver dovuto modificare la propria condotta di vita di fronte alla persistente minaccia da parte dello stalker.
  4. La minaccia: ovviamente il comportamento dello stalker dovrà essere in grado di generare, appunto, nella vittima un certo stato di preoccupazione ed ansia, attraverso una serie di atti quali minacce, dirette o indirette, ma anche danneggiamento di beni, o, altrimenti, messaggi insistenti o chiamate insistenti. 

Strumenti di difesa contro lo stalker

Al fine di arrivare ad una garanzia nei confronti delle vittime di stalking, è possibile perseguire una serie di strade che andremo qui a valutare insieme.

Chiaramente la prima cosa da fare sarà quella di prendere le distanze dalla persona pericolosa che ha deciso di perseguitarci, successivamente è necessario parlarne coi propri familiari, al fine di aumentare il livello di garanzia e di sicurezza, o anche al fine di valutare modalità di risoluzione della vicenda che siano “altre”.  

Successivamente è necessario presentarsi in Questura e valutare se procedere direttamente a denuncia per querela o richiedere una richiesta di ammonimento del Questore.

Ammonimento del Questore: di cosa si tratta?

L’ammonimento del Questore è, per natura dell’organo che lo emette, un provvedimento di natura amministrativistica nei confronti di una persona che si sospetta stia commettendo stalking nei confronti di un’altra.

Vediamo insieme come funziona esattamente la richiesta di ammonimento al Questore.

  1. Si presenta una richiesta: la vittima di presenta in Questura con tutta una serie di elementi in grado di attestare il comportamento persecutorio intrapreso da un terzo ai suoi danni
  2. La valutazione del Questore: il Questore, una volta raccolte le prove trasmesse dalla vittima, le valuta e valuterà anche eventualmente se raccogliere ulteriori elementi.
  3. La notifica e la convocazione: il provvedimento del Questore, con il quale si intima allo stalker di cessare il proprio comportamento, viene direttamente notificato all’interessato o, altrimenti, lo stalker viene convocato in Questura al fine di ammonire anche verbalmente il soggetto.
  4. Violazione del provvedimento: sappiamo benissimo che non è sempre detto che uno stalker cessi nei suoi comportamenti giusto dopo un ammonimento. In caso di violazione dell’ordine impartito con l’ammonimento, a quel punto scattano una serie di conseguenze sul piano penalistico.

Le conseguenze sul porto d’armi

Appare ovvio che le conseguenze sul porto d’armi possono essere solo negative ma vanno comunque valutate.

Immaginiamo, ad esempio, che qualcuno sostenga che voi abbiate avuto nei confronti della vittima un comportamento persecutorio, e la stessa abbia presentato la richiesta di ammonimento da parte del Questore. Emerge però un fatto: voi non avete contatti con la vittima da un anno, o comunque da un tempo sufficientemente lungo.

A quel punto il Questore, dopo aver valutato gli elementi della vicenda, decide di ritirare un via cautelativa il porto d’armi, e dopo aver appurato che in effetti da parte vostra non vi sia stato un comportamento concretamente lesivo dell’altrui sicurezza, certamente non potrà decretare che voi siate uno stalker automaticamente. E a quel punto il porto d’armi ve lo ridanno

Chiaramente, però, ove il comportamento persecutorio venga dimostrato, chiaramente la prima cosa che avverrà è il sequestro delle armi, ed il conseguente ritiro della licenza.

Video: Armi e stalking. Conseguenze sul porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale All4shooters.com  / All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com