Licenza di porto d’armi: requisiti necessari
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: porto d’armi e consenso conviventi maggiorenni
Normative di riferimento: Artt. 11 e 43 TULPS
Partiamo subito con una disamina generale circa i requisiti necessari per poter ottenere una licenza di porto d’armi, in questo caso, sportivo o da caccia. Nella sostanza possiamo affermare che può richiedere una licenza di porto d’armi qualunque cittadino maggiorenne che:
- Abbia compiuto il diciottesimo anno di età
- Non abbia riportato condanne di natura penale (il riferimento è agli artt. 11 e 43 TULPS)
- Sia in possesso dei requisiti psicofisici previsti per legge (decreto 28 aprile 1998)
- Dimostri di essere in grado di maneggiare le armi, ottenendo un certificato di idoneità al maneggio delle armi presso un TSN oppure certificato di aver prestato servizio nelle Forze Armate
- Non essere obiettore di coscienza oppure aver ottenuto istanza di revoca dello status di obiettore di coscienza
È necessario, in questa sede, sottolineare come, nonostante la generalità dei requisiti appena riportati, certamente poi l’Amministrazione comunque svolgerà una istruttoria nei confronti di chi faccia richiesta di porto d’armi, affinché siano esclusi eventuali elementi che possano essere considerati come ostativi.
I documenti necessari per ottenere il porto d'armi
Nel paragrafo che segue, vediamo quali sono i documenti che vengono richiesti dall’Amministrazione per ottenere un porto d’armi.
La domanda di richiesta del porto d’armi deve essere corredata dai seguenti elementi:
- Fotocopia di un documento di identità valido
- Due fotografie in formato fototessera, recenti, a volto scoperto
- Due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza
- La certificazione medica attestante l’idoneità psico fisica, rilasciata dalla ASL di residenza oppure dagli Uffici medico legali delle strutture militari o della Polizia di Stato
- Una dichiarazione in cui si attesti di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge
- Le generalità delle persone conviventi
- L’attestazione di non essere stati riconosciuti come “obiettori di coscienza” ai sensi della legge 230 dell’8 luglio 1998, oppure aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore
Richiesta di porto d’armi e consenso dei conviventi maggiorenni
È necessario fare alcune premesse, per chiarire l’argomento. Innanzitutto, da dove nasce questa cosa del consenso dei conviventi maggiorenni?
Il riferimento da fare, in questo senso, e all’art. 42 comma 4 del TULPS il quale prevede, in sintesi, come la licenza di porto d’armi da difesa ed il provvedimento con cui questa particolare licenza viene rilasciata deve essere comunicato, a cura dell’interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all’atto dell’istanza, secondo le modalità definite dal medesimo regolamento.
Tale regolamento, però, ad oggi, non esiste. Il legislatore infatti non si è mai preoccupato di emanarlo.
Altro riferimento di fondamentale importanza, per la materia, è quello alla Circolare del Ministero dell’Interno del 14 giugno 2011 in cui è espressamente previsto come le disposizioni non entreranno in vigore dal 1 luglio 2011 in quanto necessitano di norme regolamentari che, ad oggi, come anticipato, non sono ancora state emanate.
Video: Porto d’armi e consenso dei conviventi maggiorenni
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com