Porto d’armi ai giudici onorari: la nuova sentenza del Consiglio di Stato

La dovuta premessa

Vediamo prima di tutto quella che è una dovuta premessa da fare. Innanzitutto, i giudici onorari sono quelle figure che, nel nostro sistema giuridico, svolge attività di amministratore della giustizia per un lasso di tempo determinato e quindi non in modo professionale e continuativo. La Costituzione, all’art. 106 stabilisce infatti che

  • Le nomine dei magistrati avvengono per concorso;
  • La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

Esistono diverse figure, che di seguito andiamo ad elencare:

  1. Giudice onorario di pace;
  2. Giudice onorario aggregato;
  3. Giudice onorario di tribunale (GOT);
  4. Vice procuratore onorario (VPO);

Inoltre, riferibili alle diverse figure sopra elencate esistono tutta una serie di altre figure specifiche che, per ragioni di convenienza espositiva, non andremo ad enucleare in questa sede.

La sentenza del Consiglio di Stato n° 1062 del 4 febbraio 2021

Veniamo adesso alla sentenza n° 1062 del 4 febbraio 2021 con cui il Consiglio di Stato ha chiarito un aspetto davvero particolare che da sempre caratterizza il dibattito giuridico, ma anche politico, riguardante la possibilità, per chi ricopre questo particolare ufficio, di poter acquistare armi per la difesa personale senza porto d’armi. Come ben sappiamo ai magistrati ordinari, quelli cioè nominati sulla base di un concorso pubblico, è consentito l’acquisto senza licenza di armi per la difesa personale. La legge quindi consente a queste figure di portare con sé armi pronte all’uso.

Il Consiglio di Stato ha chiarito, in modo inequivocabile, come la figura del giudice onorario non  abbia in alcun modo diritto a portare con sé armi senza licenza di porto d’armi da difesa personale.

Prima di tutto il Consiglio di stato pone in essere una differenziazione peculiare riguardante la funzione e la posizione ricoperta da magistrati ordinari e magistrati onorari. I primi, i fatti, apparterebbero al sistema giudiziario italiano in modo assolutamente strutturale ed i secondi, invece, in modo esclusivamente funzionale, ricoprendo detto ufficio per un tempo limitato e perciò non in modo continuativo e professionale.

Altro elemento che il Consiglio di Stato adduce per giustificare tale limitazione è quello riguardante la natura delle questioni giuridiche sottoposte alla attenzione di un giudice onorario medio. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, i giudici onorari non si troverebbero quasi mai, nell’esercizio delle proprie funzioni, a dirimere questioni di una certa rilevanza e quindi, di conseguenza, i medesimi non sarebbero esposti direttamente al pericolo di compromissione della propria incolumità.


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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