I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: titolarità porto d’armi e nomina guardia giurata e decorso di una malattia temporanea
Norme di riferimento: Art. 39 TULPS
Tizia, guardia giurata, si vede notificato da parte della Prefettura, un decreto di divieto detenzione armi e munizioni in quanto emergevano, in sede di controllo, alcuni problemi agli occhi che, a detta ASL, avrebbero di fatto comportato, prevedibilmente, seri dubbi sull’utilizzo delle armi in condizioni di sicurezza. Assieme al divieto detenzione armi le viene anche tolto il decreto di nomina a guardia giurata.
A causa di problemi al visus, infatti, a Tizia era stato vietato di lavorare di notte, e di guidare autoveicoli. Il divieto si sarebbe dovuto estendere per un periodo di tre mesi.
Nei confronti di questi provvedimenti Tizia decide di presentare ricorso al TAR Emilia Romagna. Adducendo una serie di motivazioni di fatto tutte afferenti al travisamento dei fatti e ad una non corretta applicazione delle normative di riferimento.
Nei confronti di Tizia il TAR si esprimerà favorevolmente. Si legge infatti nella sentenza come, a detta dei giudici, non si sarebbe dovuti arrivare addirittura al decreto di divetto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 del TULPS, ma ad un più semplice provvedimento di sospensione. Di fatto, quindi, sis sottolinea come la temporaneità del difetto al visus, non sarebbe da considerarsi in alcun modo come elemento sintomatico di una inaffidabilità assoluta, avendo Tizia tranquillamente potuto conservare l’arma presso la sua abitazione, senza nessun problema.
La sentenza favorevole viene appellata da parte addirittura dello stesso Ministero dell’interno, il quale sostiene come il provvedimento da questo emesso sia da considerarsi, nei fatti, perfettamente rispondente ad una valutazione corretta e proporzionale, a tutela della pubblica sicurezza.
Il rigetto del ricorso
Vi diciamo subito che, davanti al Consiglio di tato, il Ministero dell’interno avrà torto marcio. Vediamo quindi in che modo si sono pronunciati i giudici.
Prima di tutto il Consiglio di Stato evidenzia come il difetto al visus di Tizia ha avuto un decorso pienamente favorevole, quindi risultando irragionevole, ulteriormente, il provvedimento cosi incisivo emesso dalla Prefettura.
Secondo i giudici, infatti, l’Amministrazione avrebbe dovuto attenersi al fatto che la patologia diagnosticata a Tizia (che comunque nel testo della sentenza non viene riportata), è perfettamente reversibile.
I giudici poi evidenziano come la Prefettura abbia, concretamente, mal valutato addirittura la capacità di intendere e volere di Tizia in presenza del difetto al visus. Questa temporanea condizione medica, infatti, in nessun caso avrebbe potuto compromettere la capacità di intendere e di volere di Tizia.
I giudici quindi evidenziano come si sia, di fatto, disatteso il principio di proporzionalità e ragionevolezza che sempre, in ogni caso, deve sempre ispirare l’operato dell’Amministrazione, che deve valutare, in modo proporzionato, tutti gli interessi in gioco, sia quelli del privato che quelli della collettività, emettendo quindi una decisione che sia bilanciata, equilibrata e giusta.