Perito balistico: chi è? Cosa fa?
La figura del perito balistico è quella di un soggetto che è esperto di armi, di ingegneria delle armi da fuoco e degli esplosivi, di fisica e di balistica interna, esterna e terminale. Allo stesso sono richieste, per completezza formativa, conoscenze anche di diritto penale e processuale penale.
La figura del perito balistico, meglio definita come consulente tecnico, trova impiego nell’ambito forense, ove la conoscenza di materie tanto specifiche e che richiedono una indubbia ed indiscussa preparazione, viene messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria al fine di espletare, appunto, perizie volte a chiarire tutto ciò che, in un eventuale processo, implica l’impiego di armi da fuoco e sostanze esplodenti.
Tra le tante funzioni attribuite al consulente tecnico in ambito balistico, troviamo l’esame delle armi e l’analisi della funzionalità di queste, l’esame di danneggiamento dovuto ad impiego di armi in ambienti di diversa natura o su autoveicoli, la ricerca, la conservazione e l’identificazione di reperti di interesse balistico, l’identificazione del tiratore che ha usato l’arma, comparazione di proiettili, calcolo delle distanze da cui è stato esploso il colpo e, sulla base di queste, l’esatta posizione del tiratore, l’aiuto agli inquirenti nella ricostruzione della scenda del crimine, il tipo di armi impiegate che concerne il tipo di arma, il calibro, i proiettili, le polveri.
Tutte competenze, queste, assolutamente necessarie al giudice il quale se ne servirà per dirimere dubbi e per giungere alla identificazione di un eventuale tiratore colpevole di un certo reato.
In che modo un perito balistico dispone delle armi?
Veniamo ora al chiarimento di un dubbio che spesso è oggetto di discussione tra gli appassionati. In che modo un perito balistico può disporre delle armi?
Ammettiamo che ad un certo perito venga affidato dal giudice l’incarico di effettuare una perizia su una certa arma. Il giudice affiderà l’arma al perito il quale, a quel punto, può disporre dell’arma, ovviamente entro i limiti previsti dalla legge, ma gode comunque di una certa libertà nel disporre della stessa sempre ovviamente per espletare l’incarico assegnatogli e svolgere quello che egli ritiene opportuno al fine di rispondere al quesito che il giudice gli ha posto con l’incarico.
Il perito, lo abbiamo appena letto, può essere nominato dal giudice, ed assume, a quel punto, l’incarico di consulente tecnico d’ufficio, abbreviato ctu).
Il diritto processuale penale (ed anche civile) prevede che le parti in causa possano nominare un consulente tecnico, detto appunto consulente tecnico di parte (ctp) il quale sarà, invece, chiamato dalla parte che lo nomina a suffragare le proprie tesi difensive.
L’arma affidata al ctp, in tal caso, dovrà essere annoverata in denuncia, poiché non è stata ceduta dall’Autorità giudiziaria ma comunque da altro soggetto e, giuridicamente, si tratta comunque di una cessione la quale è sottoposta alla normale disciplina.
Periti balistici e porto d’armi da difesa
Veniamo ora alla possibilità, per i periti balistici, di vedersi riconosciuto il sacrosanto diritto (inteso come una posizione giuridica di legittimo interesse in capo al soggetto che trova, in norme giuridiche, piena tutela) di ottenere, ove se ne faccia richiesta, il famigerato porto d’armi da difesa personale, l’unico titolo che, in Italia, abilità il titolare a girare armato, con l’arma carica addosso pronta ad essere usata ove se ne presenti la sciagurata necessità.
Senza scendere in dettagli, per i quali vi rimandiamo ai tanti articoli sul nostro portale, il porto d’armi da difesa viene rilasciato a soggetti che dimostrino di averne dimostrato bisogno cioè, per la natura del loro lavoro, o della propria qualifica, o delle funzioni eventualmente svolte, dimostrino di essere a rischio di rapine, sequestri e ritorsioni di varia natura.
Il perito balistico, per quanto si occupi di una materia certamente particolare, non gode di una posizione, per cosi dire, di privilegio rispetto ad altre figure professionali. Egli, quindi, non godendo una posizione di privilegio certamente non gode di maggiori diritti rispetto ad un normale cittadino. Ciò implica, sul piano logico, che lo stesso ove ritenga utile ed opportuno ottenere un porto d’armi da difesa dovrà comunque seguire la procedura prevista dalla normativa di riferimento, dimostrando di averne bisogno e che tale bisogno sia immediatamente verificabile, attuale ed oggettivo.
Abbiamo detto che il perito balistico si occupa della ricostruzione di scene del crimine, di definire chi ha sparato, con cosa, da che distanza, da quale inclinazione. In pratica il perito balistico è in grado, se svolge il proprio lavoro, di identificare il colpevole, magari, di un omicidio o comunque di restituire all’organo giudicante elementi certamente utilissimi al fine di identificare un criminale.
A questo punto sorge spontanea una domanda, che vuole avere un tono appositamente provocatorio: e se il famigerato e misterioso criminale non avesse per nulla voglia di farsi acciuffare?
Chi ci dice che lo stesso criminale, dopo aver conosciuto il nome del perito che si occuperà delle indagini, non decida di mettere a repentaglio la sicurezza del perito stesso affinché egli non arrivi mai ad identificarlo?
L’eventualità che abbiamo appena delineato, seppur con tono volutamente provocatorio, ritrova comunque un riscontro di natura pratica le cui probabilità sono tutt’altro che remote.
Ricordiamoci sempre, poi, che, in alcuni casi, alcuni procedimenti penali, in alcune aree del territorio, hanno ad oggetto reati commessi dalla criminalità organizzata che, triste a dirsi, dispone di molti strumenti per intimidire chi si occupa di indagini. Chi se ne occupa, tutti i giorni, potrà dare conferma.
A fronte di una eventualità tutt’altro che remota, possiamo quindi dire che un perito balistico potrebbe avere certamente il legittimo interesse ad andare armato poiché le indagini di cui egli potrebbe occuparsi lo potrebbero, anche solo potenzialmente, esporre a rischi tutt’altro che teorici.
Riflettete gente…
Normative di riferimento
R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza)
Video: Porto d’armi da difesa per i periti balistici
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com