Pericolo di abuso delle armi: che significa?

Le necessarie premesse giuridiche

Cari amici, come per ogni argomento che affrontiamo nella nostra rubrica settimanale, anche qui è necessario fare delle premesse giuridiche per introdurre in modo chiaro il discorso.

Prima di tutto c’è da sottolineare come il rilascio del porto d’armi rappresenti in realtà una deroga (eccezione) a un generalissimo divieto per i privati cittadini di possedere armi. Il legislatore, quindi, concede questa possibilità solo nel caso in cui il richiedente presenti tutta una serie di peculiarità che ne confermino la piena affidabilità. L’analisi di queste prerogative spetta al Questore nel caso del porto d’armi sportivo e ad uso venatorio.

Sul piano delle fonti di Diritto sono gli articoli 11 e 43 del Tulps ad elencare, in modo chiaro e pacifico, quali sono le casistiche di fronte alle quali il porto d’armi non deve essere rilasciato o, altrimenti, rinnovato.

Sostanzialmente possiamo affermare che di fronte alle fattispecie elencate dagli articoli 11 e 43 del Tulps, a venir meno sarà l’affidabilità del soggetto. In estrema sintesi chi si macchia di reati come quelli elencati negli articoli di cui sopra, non è un soggetto affidabile e quindi l’Amministrazione preclude la possibilità di accedere alle armi proprio per evitare un abuso, inteso come un uso che vada oltre la legalità. 

Una analisi intrinseca ed estrinseca del soggetto 

Come abbiamo appena visto, l’A. a seguito di una attività istruttoria, pone in essere una analisi del soggetto che richiede il porto d’armi per stabilire se lo stesso sia affidabile in caso di accesso alle armi. L’analisi che l’A. compie si sviluppa in due direzioni, cogliendo dello stesso soggetto due dimensioni ben distinte, ma comunque intersecate. L’analisi può considerarsi intrinseca al soggetto, cogliendo l’amministrazione tutto ciò che riguarda la sfera personale del soggetto, come ad esempio la propensione all’uso di droghe o alcool, ed una dimensione estrinseca al soggetto stesso, cogliendo anche quali siano le persone che col soggetto stesso convivono o le compagnie dello stesso. Dagli elementi che emergono da una attività istruttoria di questo tipo, si stabilisce se il soggetto possa concretamente abusare delle armi. Nel senso, si stabilisce se la persona che riporta determinate caratteristiche psico-sociali e giuridiche, in caso di possesso e quindi disponibilità di armi, ne possa fare un uso che vada oltre i limiti posti dalla legge.

Non solo la sfera giuridica

Per chi non conosce il Diritto delle armi, sarà semplice credere che in realtà a far dubitare circa l’affidabilità del soggetto in caso di possesso di armi, siano solo le condanne che il soggetto stesso ha dovuto scontare a causa di reati. Si pensa, quindi, che rilevante sia solo la sfera strettamente giuridica. In realtà questo discorso è vero in parte. Se da un lato, infatti, il TULPS agli arti. 11 e 43 riporta espressamente i reati di fronte ai quali il porto d’armi deve essere negato, l’analisi che il Questore farà verterà anche su fattori che per nulla ricadono sulla sfera giuridica della persona, se non indirettamente. Un soggetto che, ad esempio, risulti essere abituale consumatore d’alcool, anche senza condanne derivanti da questa problematica (esempio aggressione fisica o verbale derivante dalla ubriachezza), sarà comunque considerato non in grado di poter possedere armi e quindi in grado di poterne potenzialmente abusare. Rileva, quindi anche la sfera strettamente medica e psicologica della persona. Non solo. Rileva anche la sfera sociale dello stesso. Ci sono stati casi che hanno prodotto giurisprudenza affermata in materia, di soggetti che sono stati osservati dalle forze dell’ordine in compagnia di soggetti con rilevanti procedimenti penali che si sono visti negare il porto d’armi. 

Effetti non sempre automatici 

C’è comunque da sottolineare un fattore di assoluta importanza. Il diniego del primo rilascio o rinnovo del porto d’armi non può essere considerato sempre del tutto automatico. Nel senso che un soggetto non potrà essere considerato automaticamente pericoloso e quindi potenzialmente in grado di abusare delle armi di cui potrebbe entrare in possesso con un porto d’armi. La giurisprudenza in materia che si è affermata negli anni stabilisce infatti che l’attività istruttoria dell’amministrazione in sede di primo rilascio o rinnovo del porto d’armi dovrà considerare non solo quegli elementi che del soggetto facciano dubitare, ma, in una analisi che sia il più equa possibile, anche gli elementi che dello stesso confermino la piena affidabilità.

Le sentenze

È il caso interessante di una sentenza del Tar Lombardia che ha dato ragione al ricorrente il quale si era visto negare il porto d’armi a seguito di numerosi litigi con la moglie che soffriva di gravi disturbi depressivi. In quel caso (Sentenza n. 1994 del 16 agosto 2018) il Tar conferma l’ampio potere discrezionale in capo al Questore di valutare il soggetto ma comunque ricorda come l’analisi dello stesso debba tenere in considerazione ogni elementi che dello stesso caratterizzi la dimensione umana, sociale e personale. In particolare il Tar sottolinea come a doversi considerare dovevano essere anche i pesanti disturbi psichici della moglie.

La valutazione del Questore dovrà quindi essere si discrezionale, ma alla stessa discrezionalità la legge pone dei limiti o, comunque, ne dirige il senso ponendo degli argini. 

In sintesi 

Parlare di pericolo di abuso delle armi, in senso generico, per forza obbliga a chi scrive a riporre l’attenzione su casistiche via via sempre più specifiche. In questo modo si  rischia di perder di vista l’obiettivo ultimo di questo articolo, che è quello di enucleare in senso generico cosa intenda l’amministrazione con il pericolo di abuso delle armi. Sarà dunque questa definizione caratterizzata da ampia generalizzazione di senso a potersi via via applicare alle molteplici fattispecie.

Normative di riferimento

Artt. 11 e 43 Testo Unico di Leggi di Pubblica sicurezza (Rego Decreto 18 Giugno 1931 n. 773)

Sentenze di riferimento

Tar Lombardia n.1994 del 16 Agosto 2018