Il concetto di pericolo di abuso delle armi
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: concetto di pericolo di abuso delle armi
Norme di riferimento: R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) artt. 11,39, 43
Quando si parla del pericolo di abuso delle armi, è necessario prima di tutto evidenziare quali siano i presupposti relativi ad un argomento così particolare, i cui confini sono di difficile connotazione.
Partiamo prima di tutto da un assunto fondamentale. In Italia, non esiste una posizione di diritto soggettivo a possedere armi. Quindi esiste un generico divieto di detenzione delle armi, sancito dall’art. 697 del codice penale.
A questo generico divieto il legislatore prevede una eccezione. I presupposti di questa eccezione riguardano la piena affidabilità del soggetto, nel senso che, dopo una attenta istruttoria posta in essere da parte dell’Amministrazione, si valuteranno le circostanze che caratterizzano il vissuto del soggetto richiedente, la sua persona e il contesto in cui il soggetto è inserito. Nel momento in cui dovessero emergere elementi che facciano dubitare circa un utilizzo corretto e sicuro delle armi, l’Amministrazione ha due scelte. La prima è il diniego di primo rilascio o rinnovo della licenza che abilita al possesso ed uso di armi. La seconda è la revoca, immediatamente efficace, del titolo.
Il presupposto su cui l’Amministrazione basa un eventuale provvedimento di diniego del porto d’armi riguardano quelle circostanze caratterizzanti il soggetto o il contesto in cui questo è inserito che, da una parte, dimostrino all’Amministrazione che il soggetto potrebbe non fare un uso legittimo e sicuro e legale delle armi a sua disposizione e, quindi, che di queste armi si possa abusare.
Norme di riferimento
Il concetto di abuso delle armi, come elemento su cui l’Amministrazione legittimamente potrebbe decidere per un provvedimento interdicente in materia di armi, lo ritroviamo prima di tutto agli artt. 11 e 43 TULPS che riportano quei casi in cui, rispettivamente, le licenze in materia di armi debbono obbligatoriamente o possono essere revocate.
C’è una dicitura, particolare, che a noi interessa in questa sede. L’art. 11 riporta, al quarto comma, come sintesi relativa alle condizioni secondo cui può o deve essere tolto il porto d’armi, la mancanza di una dimostrata ed acclarata buona condotta. In senso contrario, quindi, l’Amministrazione parte dal presupposto che chiunque non sia in grado di dimostrare la propria buona condotta relativamente al possesso di armi, ne potrebbe potenzialmente abusare. E questo abuso, anche se potenziale, andrà a compromettere un bene giuridico di fondamentale importanza, che è la pubblica sicurezza.
Abbiamo già quindi dato una connotazione in più al termine “pericolo di abuso delle armi”. Sono a rischio di abuso delle armi tutte quelle situazioni in cui le armi potrebbero essere utilizzate in modo tale da compromettere la pubblica sicurezza.
Il problema, però, si pone ora. Il lettore, giustamente, potrebbe chiedersi, a questo punto, quali sono queste situazioni in cui vi è un pericolo di abuso delle armi. Chiaramente non è possibile enuclearle tutte, ma già arrivando, con il nostro ragionamento logico, a dimostrare come il pericolo di abuso delle armi si concretizza nel momento in cui l’uso delle armi potrebbe, anche solo potenzialmente, compromettere la pubblica sicurezza, è veramente molto.
Ci aiuta la giurisprudenza
Per aiutare il lettore nel rispondere alla domanda che abbiamo posto prima, ci viene in aiuto la giurisprudenza di riferimento in materia.
Le sentenze a nostra disposizione sono veramente tantissime, alcune più chiare, altre mento. Ve ne è una in particolare, molto interessante che è stata emessa l’8 febbraio 2022 da parte del Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania. La sentenza è la n. 01079.
La vicenda ve la riportiamo in modo sintetico. Tizio viene condannato per reati contro la Pubblica Amministrazione e gli viene tolto il porto d’armi. A questo punto Tizio decide di impugnare il provvedimento con cui l’Amministrazione gli ha negato l’autorizzazione, per altro rinnovata da diversi anni.
Sul punto i giudici ammettono la piena legittimità del ricorso e lo accolgono. A noi interessa un particolare passaggio della sentenza, in cui i giudici amministrativi evidenziano come in presenza di un fatto isolato non può determinarsi, in capo al soggetto, la perdita di quei requisiti soggettivi che, in passato, hanno garantito che non vi fosse, da parte del soggetto, un utilizzo abusivo di dette armi. Soprattutto quando questo fatto non riguardi strettamente l’uso delle armi o il possesso delle suddette.
E quindi, concludendo, possiamo dire che prima di tutto il pericolo di abuso delle armi si concretizza quando ad essere messa in pericolo è la pubblica sicurezza. In secondo luogo questo eventuale fatto che, in teoria, andrebbe a compromettere la pubblica sicurezza deve riguardare strettamente l’uso delle armi. Un uso non concretamente definito, ma potenziale. Nel senso che, dopo una analisi attenta da parte dell’Amministrazione, si giunge alla conclusione che il soggetto, semplificando, potrebbe utilizzare le armi per commettere eventuali reati.
Chiaramente i confini di questa nostra conclusione non sono netti e geometricamente definiti. Esistono infatti moltissime sentenze che, invece, hanno decretato la mancanza dei requisiti necessari alla titolarità del porto d’armi anche sulla base di elementi non strettamente riguardanti le armi. Ma di questo ci occuperemo in altra occasione.