I fatti
Il Tribunale di Sondrio, in composizione monocratica, con sentenza deliberata il 27 aprile 2016, per quanto di interesse, condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda D.Z.A., imputato del reato di cui all'art. 58 co. 3 r.d. 635/40, 38 e 221 r.d. 773/31, perché ometteva di denunciare ai CC. il trasferimento di due carabine dalla propria abitazione in altro luogo (capo e), e del reato di cui all'art. 697 c.p., perché deteneva 4 munizioni cal. 22 senza averne fatto denuncia all'autorità, in epoca precedente e prossima al 31 ottobre 2012.
A sostegno della decisione il tribunale, si limitava a richiamare le eseguite perquisizioni domiciliari ad opera dei CC. ed a formulare la seguente argomentazione: "le contravvenzioni alla normativa sulle armi, certamente sussistenti, possono sanzionarsi nel minimo, stante la lieve entità e l'incensuratezza dell'imputato".
Avverso la sentenza detta proponeva appello il Procuratore Generale presso la Corte distrettuale milanese, gravame rimesso alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568, co. V, c.p.p., attesa la inappellabilità della pronuncia detta ai sensi dell'art. 593 co. 2 c.p.p..
Il Procuratore Generale deduceva che il giudice di prima istanza aveva omesso di disporre il sequestro delle due carabine trasferite dal convenuto in altro luogo rispetto a quello dichiarato in denuncia come invece imposto dall'art. 6 della 1. 22.5.1975,n. 152.
Proponeva impugnazione anche l'imputato, deducendo la palese tenuità del fatto, deducibile dalla oggettiva circostanza che la omessa denuncia riguardava 4 cartucce, che l'omessa denuncia di trasferimento riguardava due carabine regolarmente detenute per uso caccia e spostate, nell'ambito del medesimo comune, di un centinaio di metri, che l'imputato era incensurato e mai contravvenzionato per la sua attività venatoria. Rilevava ancora la difesa impugnante che soltanto di recente, eppertanto dopo i fatti di causa, si sarebbe consolidato l'orientamento giurisprudenziale assertivo della rilevanza penale de la sua condotta. rispetto a quello secondo il quale, per la configurabilità del reato era richiesto il trasferimento da un comune all'altro. Denunciava, infine, il difensore di aver richiesto già in prime cure l'applicazione della disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. e che il tribunale nulla aveva opinato al riguardo.
La fondatezza di entrambi i ricorsi
La Suprema Corte si pronuncia avvalorando entrambe le tesi, sia quelle del convenuto che quella del Procuratore Generale. Vediamo in che modo.
Prendendo le mosse dal ricorso dell'imputato, non può non rilevarsi che l'istanza difensiva rivolta al giudice territoriale di applicare in suo favore la disciplina di cui all'art. 131 bis c.p. sia rimasta priva di risposta e che al riguardo non risulta articolata alcuna motivazione. Secondo il recente insegnamento della Cassazione la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se non dedotta nel corso del giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine.
Nel caso in esame la difesa aveva già invocato l'applicazione della disciplina di favore nella fase di merito, su di essa, giova ribadirlo, nulla ha risposto il giudice adito ed in relazione a siffatta omissione, palesemente integrante violazione di legge, il difensore ha proposto rituale impugnazione di legittimità, di guisa che del tutto legittimamente può delibare il Collegio l'applicabilità di ufficio della norma in discussione.
Ebbene, l'art. 131 bis c.p. esclude la punibilità del reato, non punito oltre certi limiti edittali, ricorrendone la particolare tenuità, riconoscibile, in concreto, là dove la modalità della condotta,
l'esiguità del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., primo coma, l'offesa arrecata siano valutabili da parte dell'interprete in termini, appunto, di particolare tenuità.
Nel caso di specie appare al Collegio oggettivamente rilevabili siffatte caratteristiche nel trasporto di due carabine regolarmente detenute per uso caccia, da parte di un imputato incensurato, da un domicilio ad un altro nell'ambito della stessa municipalità e nella mancata denuncia all'autorità di quattro cartucce, condotte, queste appena descritte, all'evidenza di minimo disvalore sociale, prive di effetti dannosi, per nulla pericolose e caratterizzate da modalità riferibili ad atteggiamenti psicologici riferibili a negligente disattenzione.
Altresì significativa, ai fini della decisione adottanda, si appalesa la stessa motivazione impugnata, là dove il tribunale, riferendosi alle contravvenzioni in esame, osserva che esse possono essere punite con il minimo della pena, "stante la lieve entità e l'incensuratezza dell 'imputato"
Di qui l'applicabilità di ufficio della causa di non punibilità da parte della corte, in applicazione della disciplina processuale di cui all'art. 129 c.p.p..
Altresì fondato si appalesa l'impugnazione del rappresentante della pubblica accusa, giacché l'accertamento della condotta di reato, ancorché dichiarata non punibile, non esclude l'obbligatorietà, nella fattispecie, della confisca delle carabine e dei proiettili in sequestro ai sensi dell'art. 6 1. 22.5.1975 n. 152, disciplina, questa, del tutto ignorata, anch'essa, dal giudice territoriale.
Come ancora di recente riaffermato dalla Corte, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria, ai sensi della richiamata normativa, anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l'insussistenza del fatto
In conclusione, in accoglimento dei ricorsi appena esaminati, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con declaratoria di non punibilità dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis c.p. e va nel contempo ordinata la confisca delle due carabine e dei proiettili in sequestro.
Normative di riferimento
Art. 58 co. 3 r.d. 635/40
Artt. 38 e 221 r.d. 773/31
Art. 697 c.p.
Art. 568, co. V, c.p.p
Art. 593 co. 2 c.p.p.
Art. 6 della 1. 22.5.1975,n. 152.
Art. 131 bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 129 c.p.
Sentenze di riferimento
Corte di Cassazione 1° Sez. Penale n° 31683 del 2017
Video: Particolare tenuità del fatto e conseguenze sulle armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com