Una sentenza della Cassazione molto interessante
Seppur non riguardante strettamente il diritto delle armi, la sentenza che andremo a vedere in questo paragrafo presta il fianco ad una analisi estensiva, in grado quindi di applicarsi, senza problemi, seppur indirettamente, al diritto delle armi. Il caso vede coinvolti Tizia che, vedendosi restituito un cucciolo da parte di Caio al quale lo aveva regalato, poiché questi non poteva accudirlo, lo offendeva pesantemente in un gruppo whatsapp, a cui partecipavano anche altri contatti.
Caio replicava immediatamente alle offese. Tale circostanza veniva, in sede di processo, caldamente evidenziata da Tizia la quale sosteneva, in tal modo, che il reato configuratosi fosse ingiuria e non diffamazione.
Il procedimento, tra i vari ricorsi presentati, arriva in Corte di Cassazione. I giudici di legittimità, a quel punto, procedevano a fare una chiara disamina e differenziazione dei casi in cui si configura il reato di ingiuria e quello, diverso, di diffamazione.
L’analisi della Cassazione
La sentenza della Cassazione (sent. 28675 del 2022) riprende, a sua volta, un suo precedente in cui i giudici di legittimità spiegano bene in quali casi si configura il reato di diffamazione e quello di ingiuria.
Gli Ermellini hanno snocciolato in utile schema, che qui, per completezza, riportiamo:
- L’offesa diretta ad una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
- L’offesa diretta ad una persona “distante” costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario;
- Se la comunicazione “a distanza” è indirizzata ad altre persone, oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;
- L’offesa che riguarda una persona assente, comunicata ad almeno due persone, presenti o distanti, integra sempre il reato di diffamazione.
Se ci pensiamo, la Cassazione usa la scriminante della “presenza” dell’offeso, e di altre persone, per differenziare in quali casi si configuri, o meno, il reato di ingiuria o, piuttosto, quello della diffamazione.
Tale presenza, però, deve essere concettualizzata anche rispetto agli strumenti di comunicazione istantanea che sono in uso oggi (messaggistica istantanea ma anche social network in generale). È chiaro che, seppur materialmente distante, un soggetto può tranquillamente considerarsi presente anche solo “virtualmente” perché comunque presente, come nel caso in esame, all’interno di un gruppo su WhatsApp.
In sintesi, per la Cassazione, se ci sono più persone collegate virtualmente in un certo contesto, ad esempio una riunione da remoto, ad in tale contesto virtuale partecipa anche l’offeso, si avrà ingiuria alla presenza di più persone.
Se invece le comunicazioni offensive dovessero emergere ai danni di un soggetto che, al momento dell’offesa non era presente, si configurerà sempre il reato di diffamazione.
Un caso particolare…
Come la logica ci insegna, i messaggi con contenuto offensivo possono essere letti sul momento ma anche successivamente, magari perché nel momento in cui arrivano i messaggi offensivi si è impegnati a fare altro. Che cosa succede, quindi, nel momento in cui i messaggi offensivi vengono letti in un secondo momento? Nel momento in cui il soggetto “percepisce” nell’immediato che, ad esempio in una conversazione con più persone, qualcuno lo sta offendendo, allora si avrà ingiuria alla presenza di più persone. Nel caso in cui, invece, se il destinatario dell’offesa non dovesse percepire nell’immediato le offese, si avrà allora diffamazione in quanto il destinatario delle offese dovrà considerarsi assente.
Quali conseguenze sul porto d’armi?
La disamina che abbiamo fatto nel paragrafo precedente, ci serve per capire quando si configura il reato di diffamazione e quando quello di ingiuria. È chiaro che, nel caso di una denuncia per i reati di cui sopra, ci potrebbero essere delle conseguenze, anche piuttosto spiacevoli, sul porto d’armi.
Evidenziamo prima di tutto un dato che dobbiamo sempre avere in mente: l’Amministrazione, quando deve valutare un soggetto circa la sua affidabilità al possesso, maneggio di armi e titolarità del porto d’armi, si vede riconosciuto dalla legge un potere assai discrezionale. Può quindi considerare come elementi di inaffidabilità alcune circostanze apparentemente non significative.
Secondo, il reato di ingiuria è stato depenalizzato ad opera del decreto legislativo 7 del 2016. Questo significa che non è più procedibile penalmente ma costituisce illecito civile. Non significa comunque che, seppur depenalizzato, tale elemento non possa essere considerato dall’amministrazione come avvalorante l’inaffidabilità di chi ingiuria altro soggetto. L’amministrazione potrebbe infatti addurre come giustificante un provvedimento anche solo di sospensione il contesto in cui l’ingiuria si è avuta oppure eventuali rapporti evidentemente conflittuali tra le parti.
Anche il contenuto dell’ingiuria può essere elemento avvalorante un provvedimento restrittivo in materia di porto d’armi. Fate quindi molta attenzione discutere su whatsapp e a cosa dite e cosa scrivete, ai contenuti dei vostri messaggi vocali.
Discorso analogo per la diffamazione: anche in tal caso il contenuto ed il contesto della diffamazione potrebbero essere addotti dall’amministrazione come avvaloranti un provvedimento restrittivo in materia di armi.
Altro discorso va fatto in merito al contenuto oggettivo e presuntivo di eventuali messaggi offensivi: ricordiamoci sempre che il reato di minaccia, che è reato molto grave di fronte al quale l’amministrazione non ammette eccezioni, potrebbe configurarsi anche in modo non propriamente evidente. Paventare un danno ingiusto, come dice il codice, è fattispecie ed eventualità dai contorni fumosi, non proprio definiti sia a livello giuridico che fattuale. Prestate quindi molta attenzione.
Normative di riferimento
Codice penale
R.D. 18 giugno 1931 n. 773
D.lgs. 7 del 2016
Video: offese su WhatsApp e conseguenze sul porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com