Armi e legge: obbligo di motivazione nei provvedimenti di diniego del porto d’armi

L’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo

Tutto ciò che riguarda le licenze di porto d’armi, dal punto di vista della procedura di rilascio, d rinnovo, ma anche di diniego, rientra nel novero dei provvedimenti amministrativi a cui la legge impone l’obbligo di essere motivati in modo oggettivo.

L’art. 3 della legge n. 241 del 1990, che non a caso è stato dal legislatore rubricato con “motivazione del provvedimento amministrativo” sancisce, in modo lapidario, che ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato.

L’obbligo ed il dovere di motivazione trovano anche riscontro a livello di diritto costituzionale. Leggendo infatti gli artt. N. 113 e 97 della Costituzione notiamo come anche il legislatore costituzionale si sia trovato nell’esigenza di imporre che l’intera attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all’imparzialità ed al buon andamento. Di fatto, quindi, possiamo tranquillamente affermare che l’obbligo di motivazione rappresenta, in modo assolutamente oggettivo e puntuale, una delle modalità attraverso cui si esplica il principio di buon andamento dell’attività amministrativa. Insieme a tale principio, ne troviamo anche altri che dovranno sempre, in ogni caso, caratterizzare l’attività amministrativa e cioè i principi di trasparenza, efficacia, efficienza, ed economicità.

Troviamo l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi anche sul piano del diritto internazionale. È infatti l’art. 41 CEDU che al secondo comma lettera c) stabilisce come sia fatto obbligo nei confronti delle amministrazioni di motivare le proprie decisioni.

In che modo si motiva un certo atto amministrativo recante un diniego di porto d’armi?

Possiamo affermare che la motivazione di un atto amministrativo, quindi anche un atto che rechi provvedimenti negativi in materia di licenze di porto d’armi, debba basarsi da una parte su una motivazione in senso stretto, con la indicazioni di quelle che saranno le motivazioni  della decisione e, dall’altro, la giustificazione, cioè l’esplicazione di quei presupposti sulla base dei quali si è giunti ad una certa decisione.

È intervenuto, in modo assolutamente puntualissimo, il Consiglio di Stato che, con sent. N. 174/1992, ha stabilito come le motivazioni della decisione oggetto di atti amministrativi debba, ogni sua parte, essere perfettamente comprensibile dal cittadino a cui non per forza sono richieste competenze nell’ambito del diritto amministrativo. Dovrà quindi essere perfettamente chiaro anche quale sia stato l’iter logico, giuridico e fattuale, che ha portato a prendere una certa decisione.

Obbligo di motivazione nei provvedimenti di diniego di porto d’armi

Come abbiamo appena anticipato, anche tutti i provvedimenti in materia di licenze di porto d’armi devono obbligatoriamente essere corredati da un motivazione che sia assolutamente oggettiva e che risponda ai requisiti di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Innanzitutto ricordiamo alcuni presupposti importanti:

  1. Il porto d’armi, in Italia non è un diritto: esso è invece una eccezione ad un generale divieto e tale eccezione, a cui consegue quindi la possibilità di ottenere un porto d’armi, viene riconosciuta solo a quei soggetti che non abbiano avuto, nel proprio vissuto personale, elementi che facciano dubitare anche solo potenzialmente circa la propria piena affidabilità:
  2. La legge riconosce un potere assai discrezionale quando si tratta di valutare l’affidabilità di un soggetto: l’art. 43 del TULPS dice infatti che un soggetto può essere valutato inaffidabile anche sulla base di circostanze atipiche, non per forza quindi legate a vicende di natura strettamente penalistica;

Come abbiamo quindi imparato, un provvedimento di diniego di porto d’armi, che sia rinnovo o altrimenti primo rilascio, dovrà basarsi sui requisiti logico giuridici di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

La giurisprudenza è intervenuta affinché l’esercizio del potere discrezionale riconosciuto all’Amministrazione da parte della legge non sfoci, in alcun modo, in valutazioni che siano arbitrarie e parziali.

La valutazione di un cittadino che faccia richiesta di porto d’armi dovrà obbligatoriamente basarsi su valutazioni che rispondano all’esigenza di chiarezza ed oggettività affinché il giudizio prognostico di inaffidabilità trovi comunque riscontro e non sia, di fatto, inutilmente esagerato. Non dovrà, in particolare, valutarsi il singolo episodio ma l’intera personalità del soggetto ed il contesto di vita nel quale il medesimo è inserito.

Normative di riferimento

Artt. 97 e 113 della Costituzione

Artt. 11,39,43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Art. 41 comma 2 lett. C) CEDU

Art. 3 della legge 241 del 1990

Video: Obbligo di motivazione nei provvedimenti di diniego di porto d’armi


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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