Cambio di residenza e confisca di armi: nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione

I fatti

Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: Confisca di armi in caso di mancata denuncia del cambio di luogo di detenzione delle armi

Normative di riferimento: art. 6  legge 152 del 1975, artt 38 e 58 TULPS

Tizio prende una denuncia, ai sensi dell’articoli n. 38  e 58 del TULPS per non aver denunciato, agli uffici di Pubblica Sicurezza, il trasferimento delle proprie armi, da un luogo di detenzione ad un altro, entro le 72 ore.

Veniamo a sapere, leggendo il testo della sentenza, che il reato viene estinto per oblazione.

Col termine oblazione si indica un particolare istituto che permette, a certe condizioni espressamente previste dalla legge, di estinguere un certo reato col pagamento di una somma di denaro.

Il tribunale quindi, in quanto Tizio aveva pagato questa somma e quindi usufruito dell’istituto dell’oblazione, decide per il non luogo a procedere nei suoi confronti.

Avverso questa sentenza favorevole, presenterà ricorso proprio il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, il quale sostiene, col proprio ricorso, che la sentenza sia da considerarsi viziata, in quanto non si era proceduto, ai sensi dell’art. 6 della legge 152 del 1975 a procedere con una confisca delle armi oggetto del contendere. Il procuratore quindi richiede espressamente che si proceda ad una confisca delle armi, con annullamento della sentenza favorevole nei confronti di Tizio.

L’accoglimento del ricorso

Il ricorso presentato dal Procuratore trova pieno accoglimento da parte degli Ermellini. Vediamo quindi insieme in che modo hanno ragionato, e per quale motivo, nonostante l’oblazione, il ricorso trova accoglimento.

Prima di tutto i giudici della Cassazione fanno riferimento proprio all’art. 6 della legge 152 del 1975 il quale espressamente stabilisce come vi sia di fatto obbligo, nei confronti dell’Amministrazione, di procedere ad una confisca ogni qual volta vi sia un reato o comunque un delitto in materia di armi. Tale obbligo rimane perfettamente valido anche in quei casi in cui sia intervenuta l’oblazione.

Gli unici due casi in cui l’Amministrazione può evitare la confisca sono le ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma ad una persona estranea al medesimo reato.

Perché l’obbligo vale anche quando è intervenuta l’oblazione?

Questa è una domanda più che legittima, ed è proprio il testo della sentenza che chiarifica il motivo per il quale è legittimo procedere ad una confisca anche nel caso in cui sia intervenuta l’oblazione.

Anche se l’oblazione, e la domanda per poterne usufruire, non consiste in una vera e propria ammissione di colpa, è comunque in ogni caso un atto idoneo a far aprire un subprocedimento,  nel cui ambito il giudice può emettere in ipotesi di manifesta assenza di prova del fatto di reato o della sua commissione da parte dell'imputato - sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 co.2 del codice di procedura penale. Non può pertanto ritenersi emessa una sentenza con portata assolutoria e ciò giustifica la emissione della statuizione di confisca, con natura essenzialmente preventiva.

Ricordiamo, in questa sede, come la ratio generale di ogni normativa che regola il possesso e, come in questo caso, il transito delle armi, serve a rendere pienamente consapevole l’Amminstrazione, dei luoghi in cui sono presenti le armi, chi le detiene, e di che armi si tratta.

Pertanto, il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione del trasferimento - e dunque del luogo in cui l'arma, pur in precedenza legittimamente detenuta, si trova attualmente - frustra l'obiettivo, perseguito dal legislatore italiano in adempimento di un preciso obbligo europeo, di avere contezza in ogni momento dell'ubicazione dell'arma, ciò che crea un potenziale pericolo che la misura ablativa mira ad eliminare.

Chi procede alla confisca?

L’aspetto veramente interessante di questa sentenza sta proprio nella risposta a questa domanda.

Nel testo della sentenza viene espressamente riportato che

“è consentito alla Corte di cassazione, investita dell'impugnazione del pubblico ministero, di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la confisca delle armi quando emerga dalla sentenza stessa e dagli atti richiamati l'accertamento in punto di fatto ed in contraddittorio con la difesa dei presupposti applicativi della confisca stessa, sicché il rinvio al giudice di merito risulti superfluo ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen.”

Questo importante aspetto, consistente nella possibilità per la Cassazione di poter procedere autonomamente all’annullamento della sentenza ed alla conseguente confisca delle armi, trova la propria legittimità  in quanto è sempre da ritenersi il provvedimento di confisca non come provvedimento punitivo bensì preventivo, a tutela dell’interesse generale della pubblica sicurezza.

Video: Cambio di residenza e confisca di armi