I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: presupposti per la legittima difesa
Normative di riferimento: artt. 52 e 54 del codice penale
Il testo della sentenza riporta immediatamente i motivi su cui Tizio basa il proprio ricorso, presentato contro la sentenza di secondo grado che confermava la condanna emessa dal Tribunale di primo grado.
Nella sostanza, il primo motivo concerne una non corretta osservanza della normativa di riferimento in materia di legittima difesa, in particolare, secondo Tizio, nel suo caso di specie si sarebbe configurata la legittima difesa in quanto, per proteggere la propria ragazza, egli aveva esploso un colpo nei confronti di Caio con una pistola a gas. Il colpo provocava, quindi, delle lesioni nei confronti di Caio.
Il secondo motivo di Tizio riguarda il fatto che, allo stesso, nei due gradi di giudizio precedenti, non era stata riconosciuta la scriminante relativa allo stato d’animo indotto dalla provocazione, nei suoi confronti e nei confronti di Mevia, la sua fidanzata.
Il rigetto del ricorso
Vi diciamo subito che il ricorso viene totalmente respinto.
Appare sicuramente interessante, quindi, notare in che modo i giudici hanno ragionato ed in che modo hanno avvalorato la loro tesi, secondo la quale Tizio non si sarebbe sostanzialmente difeso, ma abbia, di fatto, assunto il proprio comportamento con l’intento specifico di danneggiare Caio.
Per quel che riguarda il primo motivo, possiamo affermare come secondo i giudici, al fine di ottenere una sentenza di assoluzione, non si può ritenere sufficiente la possibilità, da parte dell’imputato, di addurre motivazioni solo astrattamente riconducibili a uno scriminante.
Che cosa significa ?
La legge prevede che, quando ricorrano certi elementi, la colpa del soggetto sia, per cosi dire, mitigata. Ma è ovvio che, affinché il giudice riconosca la ricorrenza di un certo elemento scriminante, l’imputato dovrà fornire degli elementi di prova che siano comunque certi, e incontrovertibili.
In questo senso, poiché i giudici decideranno di respingere il ricorso presentato da Tizio, gli elementi da questo presentati non verranno ritenuti sufficienti al fine di applicare un certo elemento scriminante, che in questo caso viene identificato come lo stato d’animo derivante dalla provocazione.
Tale scriminante, e lo dice la sentenza in modo chiaro, non può basarsi su un criterio “soggettivo”, riferibile ad uno stato d’animo per definizione inconoscibile ad altro soggetto, ma deve basarsi su elementi fattuali concreti.
In sostanza, quindi si può tranquillamente affermare come al fine dell’integrazione di un comportamento ascrivibile alla legittima difesa, non possa configurarsi come sufficiente il semplice fatto di trovarsi in un certo “stato d’animo”, ma come tale stato d’animo, e tutte le conseguenze da questo derivanti, dovrebbero certamente essere maggiormente avvalorate da elementi fattuali concreti e riscontrabili.