Porto di strumenti atti ad offendere: nuova pronuncia della Cassazione

I fatti

Tizio viene condannato, in primo grado, ad ammenda di euro 1.500 ed arresto di 9 mesi in quanto era stato colto a portare seco, nell’autovettura di cui era alla guida, in bastone della lunghezza di 81 cm, diametro di 4 cm e con una impugnatura, si legge nella sentenza, realizzata in modo artigianale.

Avverso questa sentenza di primo grado Tizio deciderà di proporre ricorso e la vicenda approderà in cassazione. Gli elementi che caratterizzano le ragioni esposte da Tizio sono molto interessanti, e certamente meritano tutta la nostra attenzione in quanto, poi, andando a vedere le controdeduzioni esposte e sostenute dagli Ermellini, capiremo insieme quali sono i confini relativi alla fattispecie normata dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

I motivi del ricorso

I motivi che interessano a noi, in questa sede, sono quelli strettamente relativi ad una non corretta applicazione della normativa in materia. In particolare, il secondo motivo con cui viene ad essere articolato l’intero ricorso presentato da Tizio espone come la normativa penale di riferimento sia stata applicata in modo illogico e parziale.

Infatti, stando alle circostanze di tempo e luogo in cui il controllo era avvenuto, ed in occasione del quale il bastone veniva ritrovato all’interno del portabagagli della vettura, il suddetto certamente non avrebbe potuto mai essere utilizzato per l’offesa alla persona.

Altro motivo interessante è quello che riguarda le modalità di “costruzione” dell’oggetto. In particolare, secondo il ricorso presentato da Tizio, il fatto che il bastone sia stato costruito secondo delle dimensioni generose e che fosse dotato di una impugnatura realizzata in modo artigianale, al fine di agevolarne l’utilizzo, non possono in alcun modo andare a surrogare le circostanze di tempo e di luogo necessarie affinché possa integrarsi la fattispecie di porto di oggetti atti ad offendere.

Altri elementi del ricorso sono il fatto che il controllo era avvenuto in pieno giorno, il fatto che l’oggetto era stato rinvenuto nel bagagliaio dell’auto, e quindi non immediatamente disponibile, e che l’auto stessa fosse della cognata dell’imputato.

Il rigetto del ricorso

Vi diciamo subito che il ricorso di Tizio viene respinto in ogni sua parte. Vediamo in che modo i giudici hanno ragionato.

Prima di tutto gli stessi di rifanno ad una interpretazione letterale della norma di riferimento, evidenziando come ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, sia di fatto vietato portare fuori dalla propria abitazione, o dal luogo di detenzione, tutta una serie di oggetti.

In particolare, possiamo affermare come l’art. 4 della 119 del 1975 fa una differenziazione tra quegli oggetti che non possono essere portati fuori dalla propria abitazione, salva autorizzazione del Questore. In questo caso parliamo di “armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, storditoti elettrici o noccoliere, ed altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Il secondo comma riporta invece quegli oggetti che non possono  essere portati fuori dalla propria abitazione senza un giustificato motivo (che ricordiamo deve essere vero, oggettivo, attuale ed immediatamente dimostrabile).  In questo secondo comma rientrano oggetti quali “bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche” a cui sono stati aggiunti recentemente puntatori laser e strumenti da soft-air.

Secondo i giudici, che oltretutto si rifanno alla giurisprudenza pacifica ed acclarata in materia, un bastone siffatto, come quello trovato nell’auto di Tizio, rientrerebbe pienamente nella categoria di cui al secondo comma, dovendosi lo stesso considerare come una mazza, e quindi il porto fuori dall’abitazione risulta essere totalmente illegittimo. Per questo motivo quindi il ricorso verrà totalmente rigettato.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com