La classificazione delle armi corte e munizioni calibro 9x19
La Corte di Cassazione, con questa nuova sentenza, ha stabilito che le armi corte in cal. 9x19 sono da considerarsi armi comuni da sparo e non come armi da guerra. Tale cambio di classificazione ha una conseguenza assai importante: le munizioni in cal. 9x19 per arma corta non sono da considerarsi munizioni da guerra bensì munizioni per arma comune da sparo. In tal modo la Cassazione ha continuato stabilendo la violazione del divieto di detenzione di munizioni per arma corta cal. 9x19 integra non il reato di cui all’art. 2 della legge 895 del 1967 (detenzione di munizioni da guerra) bensì quello di cui all’art. 697 del codice penale, e cioè la detenzione abusiva di munizioni.
Tale definizione riprende espressamente, e conferma, un indirizzo che la Cassazione aveva già ampiamente intrapreso. Infatti nel 2014, con la sentenza 52170, la Corte aveva espressamente stabilito che una pistola cal. 9 parabellum non poteva in alcun modo essere considerata arma da guerra in quanto non dotata di spiccata potenzialità offensiva, tipica invece delle armi da guerra. Per quanto riguarda il calibro, il volume di fuoco e l’impiego, si nota come siano questi aspetti tecnici totalmente sovrapponibili alle armi in cal 9x21. La stessa arma corta in cal 9x19, seppur in dotazione alle forze armate, non può essere considerata espressamente arma da guerra.
Nel caso dell’ultima sentenza che abbiamo appena menzionato (52170/2014) all’imputato erano state trovate n. 213 munizioni in cal. 9x19. Stando al fatto che con l’abolizione del catalogo nazionale delle armi la legge 135/2012 ha demandato al Banco nazionale di prova il compito di verificare, volta per volta e per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo e la corrispondenza della stessa alle categorie della direttiva europea armi, proprio il Banco Nazionale ha considerato l’arma corta 9x19 come arma comune, ritenendola comunque non commercializzabile ai civili in virtù della dotazione di armi corte in cal. 9x19 alle forze armate.
Nel caso di specie, non si specifica queste 213 munizioni per quale arma fossero impiegate. In particolare di sottolinea come, ai sensi della legge 110/75, le munizioni da guerra siano espressamente quelle a palla con nucleo perforante, traccianti, incendiarie a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti.
Il decreto legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010 ha espressamente stabilito che le armi corte in cal. 9x19 siano da considerarsi armi comuni e non da guerra ma ne sia espressamente vietata la vendita ai civili. Stesso per le munizioni in cal. 9x19 sempre per armi corte.
Il discorso non vale per le armi lunghe, che sappiamo essere commercializzate in cal 9x19 senza alcun problema.
Ovviamente ci troviamo di fronte ad una illogicità non solo giuridica, ma anche tecnica. Sappiamo infatti che, dal punto di vista balistico, le prestazioni di una cartuccia cal. 9x19 sono del tutto simili, se non addirittura identiche, ad una cartuccia in cal. 9x21 che è la versione “civile” del famigerato 9x19.
Le dichiarazioni dell’Onorevole Fazzolaro
“È un divieto illogico, senza alcuna giustificazione” ha tuonato l’Onorevole Giovanbattista Fazzolaro, che negli scorsi giorni ha presentato un emendamento alla cosiddetta “legge europea” (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea) che nei prossimi giorni sarà discussa in Senato.
“Questo divieto” continua Fazzolaro “non ha alcuna giustificazione, da nessun punto di vista. In termini di sicurezza ricordo che in Italia è consentito l’uso di armi comuni da sparo di calibro e potenza di gran lunga superiore. Da un punto di vista commerciale faccio presente che l’Italia è l’unico Stato europeo ove vige tale divieto, con grave pregiudizio per i produttori italiani ed esteri, costretti ad una duplice produzione. Anche in ambito sportivo, l’Italia è costretta a subire un pregiudizio, visto che la Federazione Italiana Tiro Sportivo Dinamico, riconosciuta dal Coni dalla Federazione internazionale Ipsc (International practical shooting confederation) è impossibilitata a organizzare in Italia competizioni internazionali per il divieto imposto agli atleti di introdurre sul suolo italiano le armi e le munizioni per lo svolgimento delle gare. Una serie di illogicità e anomalie, che si tramutano in evidenti distorsioni delle normali pratiche commerciali a danno dell’Italia e in una palese violazione delle regole di uniformità del mercato interno europeo, alle quali chiediamo al Governo di porre immediato rimedio con l’approvazione del nostro emendamento”.
Normative di riferimento
Legge 18 aprile 1975 n. 119
Legge 895 del 1967
Art. 697 codice penale
Legge 135 del 2012
Sentenze di riferimento
Sentenza
Corte di Cassazione sentenza 1 sezione penale 18412/2021
Corte di Cassazione 52170/2014