Minorenne va a caccia con il fucile del padre: ritirata la licenza all’uomo

Il caso

Materia: diritto di pubblica sicurezza

Argomento: possesso e custodia delle armi

Ambito di applicazione: titolarità della licenza di fucile ad uso venatorio

Noi di all4shooters e all4hunters raccomandiamo sempre l’impiego di armadi blindati, ancorati a terra e a parete, con serrature meccaniche o alfanumeriche.

Riferimenti normativi:  Art. 20 e 20bis legge 18 aprile 1975 n. 110, Art. 11 e 43 tulps, legge 12 luglio 1991 n. 203

Il caso riguarda un fatto di cronaca avvenuto pochi giorni addietro. Tizio, quale si allontana per qualche giorno da casa per motivi di lavoro, lascia a casa Caio, suo figlio, il quale pensa bene di impossessarsi del fucile del papà e di andare a caccia, pensate un po’, di notte.

Il comportamento sconsiderato del giovane, però, non si ferma qui. Lo stesso infatti non solo si reca a caccia in modo assolutamente illecito, non avendo nemmeno l’età per prendere la licenza, ma lo fa di notte e non rispettando nemmeno una distanza di sicurezza minima dalle abitazioni. I Carabinieri, infatti, allertati dal vicinato a causa dei colpi sparati, beccheranno il ragazzo a poca distanza dalle case intento in atteggiamento di caccia.

A quel punto scattano gli accertamenti e si scopre  come il fucile che il giovane teneva tra le mani, in realtà, fosse di suo padre al quale, immediatamente, viene ritirata la licenza di caccia.

Tizio, il papà di Caio, decide di opporsi al provvedimento di ritiro della licenza ma il TAR a cui adirà non sentirà ragioni. Il comportamento negligente di Tizio, il quale non ha conservato le armi in modo opportuno e sicuro, giustifica appieno il giudizio di inaffidabilità sul quale scatterà il ritiro del porto d’armi da caccia.

In particolare Tizio nel ricorso sosteneva come, seppur imprudente e pericoloso, il comportamento del ragazzo non ha provocato danni a cose o a persone e quindi, almeno secondo il ricorrente, un provvedimento di ritiro della licenza sarebbe da considerarsi assolutamente sproporzionato.

Profili giuridici della materia

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: custodia delle armi

Veniamo adesso ai profili giuridici della materia. Come è possibile che venga ritirato il porto d’armi ad uso caccia se uno ha un figlio che, in modo sconsiderato, prende e va a caccia di notte col nostro fucile senza farsi beccare?

Innanzitutto la custodia delle armi è materia di cui non ci stancheremo mai di parlare e su cui è sempre necessario tornare. Primo perché le armi mal conservate sono pericolose. Secondo, perché le situazioni che possono riguardare la custodia delle armi sono tra le più varie e sempre nuove.

Cosa dice la legge sulla custodia delle armi?

Per spiegarvelo partiamo prima di tutto da quanto stabilito da una recentissima della Cassazione (sent. I° sez. penale n. 28826 del 2020), con cui si sono stabiliti, in modo molto chiaro, dei confini riguardanti la custodia delle armi e delle modalità con cui le armi devono essere tenute.

La custodia delle armi prima di tutto deve essere “costante” ed “effettiva”. Costante significa che le armi devono essere custodite in modo tale che non siano accessibili a nessuno anche quando il proprietario si allontana da casa. Se si va in viaggio, a maggior ragione, le armi vanno tenute in modo assolutamente sicuro. Effettiva, significa che la stesse modalità con cui si custodiscono le armi devono essere efficaci, in grado cioè di garantire che le modalità con cui si conservano le armi siano perfettamente in grado di garantire la pubblica sicurezza.

Il criterio su cui valutare il modo in cui si custodiscono le armi è quello del prefigurarsi, in mente, ciò che potrebbe accadere con maggiore probabilità. Questo significa che ogni appassionato dovrà prefigurarsi ciò che materialmente potrebbe accadere nella propria abitazione e, sulla base di questo, valutare le modalità più opportune di conservazione delle armi. Noi di All4shooters consigliamo sempre di tenere le armi in armadi blindati, ancorati a muro e a terra, con chiusure a chiavistello o con serratura a combinazione numerica. Le chiavi vanno tenute, anch’esse, in modo tale che non siano accessibili a nessuno.

Abbiamo imparato, ormai, che le armi, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975,  devono essere custodite adottando ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza.

In aggiunta all’art. 20 è stato inserito un art. 20bis con la legge 12 luglio 1991 n. 203 che sanziona chi trascura di adoperare nella custodia delle proprie armi le cautele necessarie per impedire che minori di diciotto anni, persone incapaci anche parzialmente, tossicodipendenti, o persone imperite nel maneggio di queste, giungano ad impossessarsene.

Vediamo quindi come, sulla base delle prescrizioni normative in materia, e sulla base degli orientamenti giurisprudenziali (non solo della Cassazione ma anche del Consiglio di Stato), siano in grado di legittimare un ritiro del porto d’armi di fronte ad un caso come quello di cui abbiamo parlato all’inizio del nostro articolo.

Video:Minore a caccia col fucile del padre