Materiali d’armamento: una panoramica sulla legge 9 luglio 1990 n° 185

Disposizioni generali

Partiamo quindi dalle disposizioni generali, al capo I e vediamo quindi l’art. 1 della presente legge che rubrica “Controllo dello Stato”

Il primo riferimento, di carattere assolutamente generale, concerne quello che è il controllo da parte dello Stato  nei confronti delle operazioni che riguardano l’importazione, l’esportazione e la cessione delle relative licenze in materia di commercio di materiali d’armamento. Questo articolo, infatti, ci dice che tutte queste particolarissime operazioni vengono regolamentate e quindi poste in essere nel pieno rispetto della Costituzione Italiana del 1948 sottolineando come la carta Costituzionale ripudi la guerra come strumento di risoluzione di controversie internazionali.

Il comma 4 dell’art. 1 individua un altro interessante fattore da tenere bene a mente. Le operazioni di transito e di esportazione sono consentite solo se con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Di seguito, il comma 5 dice esplicitamente che esportazioni e transito di materiali d’armamento e la cessione di relative licenze di produzione sono vietati e quindi non concessi quando siano in contrasto con i dettami della Carta Costituzionale, con gli impegni internazionali dell’Italia e quando tali operazioni siano in evidente contrasto con la sicurezza pubblica, della lotta al terrorismo e del mantenimento di buone epacifiche relazioni internazionali con altre nazioni, nonché quando vengano a mancare adeguate garanzie in merito alla destinazione finale dei materiali oggetto di scambio.

Troviamo, proseguendo la lettura, il comma 6 del medesimo articolo 1 che dice in quali casi tali operazioni siano del tutto vietate.

L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

  • verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
  • verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
  • verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);
  • verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
  • verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali

Al comma 7 troviamo, invece, un esplicito e tassativo divieto circa la fabbricazione, esportazione, importazione e transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

La definizione di materiali d’armamento

Ai fini del presente articolo di torna certamente utile dare una definizione dei materiali d’armamento di cui stiamo trattando analizzando la legge che ne regola il commercio. L’art. 2 dice infatti che sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Proseguendo, il comma 2 dell’art. 2 elenca la classificazione dei materiali d’armamento.

I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:

  • armi nucleari, biologiche e chimiche;
  • armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
  • armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;
  • bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
  • carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
  • navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
  • aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
  • polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;
  • sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
  • materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
  • materiali specifici per l'addestramento militare;
  • macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
  • equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

Sono inoltre considerati materiali d’armamento (art. 2 comma 4)

  • ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
  • limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

Il registro nazionale delle imprese

Vediamo ora per sommi capi come funziona, sul piano prettamente tecnico, il commercio dei materiali d’armamento.

Ai sensi dell’art. 3 Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.

Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

La relazione al Parlamento

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, è lo Stato che garantisce che le transazioni in materia di materiali d’armamento vengano effettuate nel rispetto dei dettami di legge e soprattutto nel rispetto dei principi della Costituzione. Così l’art. 5 prevede che Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad essi. (comma 1)

La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. “La relazione deve contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai paesi partners relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.” (comma 3)

Proseguendo la lettura del testo, troveremo tutti quei riferimenti di carattere tecnico, riguardanti le concrete modalità di ottenimento delle varie licenze e dei vari adempimenti obbligatori per quegli operatori economici che lavorano nel settore del commercio di materiali d’armamamento.

Scarica qui il pdf con la legge 9 luglio 1990 n° 185