Manganelli e bastoni estensibili: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

Il fatto

Con sentenza del 9 settembre 2019 il Tribunale di Brescia applicava a B.P. a richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. l’ammenda di euro 3.000 relativamente al reato di cui all’art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110. A B.P. era stato contestato il reato di cui all’articolo appena menzionato poiché, in sede di controllo da parte delle forze dell’ordine all’interno della sua autovettura, venivano rinvenuti uno sfollagente metallico estensibile con lunghezza da aperto di cm. 54 e un coltello a serramanico con lunghezza da aperto di cm. 21.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Brescia chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata per erronea qualificazione del fatto come di lieve entità.

Secondo il ricorrente, infatti, data la pluralità delle armi improprie rinvenute in sede di controllo e per la immediata disponibilità delle medesime stante la loro collocazione all’interno dell’abitacolo dell’autovettura di B.P. il fatto non poteva, in alcun modo, essere qualificato come di lieve entità e di minima capacità offensiva. Rilevavano, inoltre, le dimensioni ridotte delle armi rinvenute e la loro potenziale lesività.

In particolare il manganello, essendo retrattile, rappresenta strumento particolarmente insidioso e facilmente trasportabile.

Il ragionamento dei giudici della Corte di Cassazione

La sentenza impugnata da parte del procuratore generale presso la Corte di appello considera il fatto come di lieve entità annoverandolo e sottendendo il medesimo alle fattispecie considerate dall’art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Partiamo prima di tutto dall’art. 4 della presente legge. Ai sensi del citato articolo è fatto espressamente divieto il porto, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione di “bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come strumento da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’art. 5 quarto comma, nonché puntatori laser  oggetti con funzioni laser […]”

L’art. prosegue stabilendo che nei confronti dei fatti di lieve entità, riferibili ai soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.

Secondo il Tribunale di Brescia lo sfollagente telescopico andava ricompreso nel novero delle armi improprie e cioè nel novero dell’art. 4 comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110.

Secondo, invece, il Procuratore generale che ricorre per Cassazione il fatto non poteva essere considerato come di lieve entità.

La Cassazione accoglie tali doglianze evidenziando e precisando come il manganello è un dispositivo ricompreso espressamente nel novero della categoria delle armi proprie ai sensi della legge 110 del 1975 comma 1”.

Secondo gli Ermellini rileverebbero le caratteristiche costruttive e ingegneristiche dello strumento, come l’anima interna rigida del medesimo.

Essendo quindi tale strumento da ricomprendersi nel novero delle armi proprie, del medesimo è fatto divieto assoluto di porto “salve le autorizzazioni previste dall’art. 42 comma 3 del TULPS”.

Ed essendo lo stesso arma propria al medesimo non potrà applicarsi l’ipotesi di lieve entità del fatto che avrebbe invece previsto la sola ammenda.

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Normative di riferimento

Legge 18 aprile 1975 n. 110

D.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204 

Testo unico di leggi di pubblica sicurezza

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