Mancato rinnovo del porto da difesa: ritirata anche la vecchia licenza

Premessa

  • Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
  • Ambito: titolarità del porto d’armi da difesa
  • Normative di riferimento: articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 43 T.U.L.P.S.

Tizio, titolare di porto d’armi da difesa sin dal 2011, chiede alla Prefettura di rinnovare la suddetta licenza, in quanto, a suo dire, erano ancora in essere quei requisiti, e quelle situazioni di potenziale pericolo, derivanti dall’attività lavorativa svolta, tali per cui si prospettava ancora la necessità di andare in giro armato.

La richiesta di Tizio non viene accolta e, udite bene, oltre al mancato accoglimento della richiesta di rinnovo, viene comminato, questa volta da parte del Questore, il ritiro della vecchia licenza di porto di pistola, ancora perfettamente valida.

La situazione, così prospettata, trova certamente il disappunto da parte dell’interessato, il quale decide di ricorrere al Tar al fine di ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale.

I motivi del ricorso

Vediamo adesso insieme in che modo il ricorso di Tizio viene strutturato.

Il ricorso si basa su tutta una serie di motivazioni, che riportiamo qui di seguito.

  1. violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale. Errata valutazione della memoria di cui all’articolo 10, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta;
  2. violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per mancato rispetto della corretta sequenza procedimentale con riferimento alla mancata comunicazione di avvio del procedimento teso al ritiro anticipato della licenza di porto di pistola;
  3. violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., delle Circolari n. 6454 del 17 marzo 2003 e n.557/PAS/U/012843/10100.A del 31 agosto 2017 del Ministero dell’Interno. Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, travisamento dei fatti. Illogicità manifesta e contraddittorietà. Eccesso di potere per carenza di motivazione;
  4. violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, comma 2 e dell’articolo 42 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 6454 del 17 marzo 2003 e della Circolare n. 557/PAS/U/012843/10100.A del 31 agosto 2017. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Il rigetto del ricorso

Il ricorso presentato da parte di Tizio non troverà accoglimento da parte dell’organo giudicante.

Vediamo quindi insieme in che modo i giudici hanno stabilito come l’operato del Questore sia da considerarsi pienamente legittimo.

Prima di tutto secondo Tizio, allo stesso non era stata garantita la possibilità di far sentire la propria voce, attraverso tutta una serie di garanzie partecipative.

I giudici disattendono sul punto, considerando invece come al ricorrente erano state riconosciute, in maniera certa, tutta una serie di modalità di partecipazione al procedimento amministrativo.

Per quel che riguarda il secondo motivo, secondo cui nel provvedimento ai sensi della legge 241 del 1990 si farebbe menzione solo del provvedimento di mancato rinnovo, senza menzionare quello di ritiro, anche qui i giudici sostengono che questa apparente discrepanza non trovi di fatto riscontro, soprattutto quando i due provvedimenti (mancato rinnovo e ritiro) sono consequenziali, soprattutto a livello della logica delle motivazioni che ne sono alla base.

Alla base della decisione, che giustificherebbe nella sostanza entrambi i due provvedimenti, vi è un procedimento penale per esercizio di attività assicurativa in difetto di licenza. E, come ormai abbiamo imparato, nel potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione in materia di licenze di porto d’armi, il dato solo relativo all’esistenza di una situazione rilevane penalmente può essere considerata come elemento avvalorante sia un provvedimento di mancato rinnovo, sia quello del ritiro di altra licenza ancora valida, due provvedimenti che sappiamo essere totalmente diversi ma comunque consequenziali a livello di motivazioni logiche alla base dei suddetti.

Video: Mancato rinnovo del porto da difesa, ritirata anche la vecchia licenza


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com