Il caso
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: legittimità costituzionale dell’obbligo di confisca delle armi in caso di oblazione
Normative di riferimento: Art. 38 tulps, Art. 58 regolamento di attuazione tulps, artt. 11 e 117 Costituzione
Tizio, appassionato di armi, denuncia regolarmente all’Amministrazione il possesso di otto fucili. Successivamente, a seguito di trasferimento ad altra abitazione, dimentica di denunciare il nuovo luogo di detenzione dei fucili e, a seguito di controllo da parte delle forze dell’ordine, parte la denuncia per omessa denuncia.
Durante il procedimento, il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale (sostanzialmente, la corrispondenza di una certa norma a quanto stabilito dalla Costituzione) rispetto a ben due previsioni normative.
La prima, quella relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 6, paragrafo 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - "nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione". L’oblazione consiste nel pagamento allo Stato di una certa somma di denaro per estinguere un certo reato contravvenzionale. È una sorta di depenalizzazione negoziata.
La seconda, invece, il tribunale denuncia la medesima disposizione - per contrasto con gli artt. 3, 27, 42, nonché 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE - "nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del R.D. n. 733 del 1931".
Il primo motivo, riguarda la natura strettamente sanzionatoria della confisca delle armi ove si tratti di reati, appunto, concernenti le armi. Il secondo motivo riguarda la, presunta, sproporzionalità dell’obbligo di disporre la confisca, che sarebbe da considerarsi una illegittima compressione del diritto di proprietà.
La decisione della Corte Costituzionale
Leggendo il testo della sentenza, notiamo come le ragioni assunte dalla Corte Costituzionale siano davvero molto articolate, rifacendosi anche alla pacifica ed acclarata giurisprudenza in materia.
Possiamo dire che comunque la Corte di Cassazione ha assunto come pienamente legittima la confisca di armi ogni qual volta vi siano reati in materia di armi.
Le motivazioni addotte dalla Consulta sono molte, e qui ve le riportiamo in modo chiaro e sintetico.
Prima di tutto, come abbiamo imparato, l’obbligo di denuncia del possesso di armi all’Amministrazione ha la finalità di rendere la Pubblica Amministrazione pienamente edotta sulle armi in circolazione, sul luogo ove queste siano, e chi siano i proprietari di queste armi. Questo perché, in pratica, una incontrollata circolazione di armi sul territorio sarebbe da considerarsi molto pericolosa per la pubblica sicurezza.
Sulla base di questo primo motivo, quindi, la confisca di armi non avrebbe del tutto natura strettamente sanzionatoria, ma natura preventiva, proprio perché la mancata denuncia di possesso di armi andrebbe a rappresentare un grave pericolo per l’incolumità di tutti e disponendo un sequestro si va così a togliere di mezzo armi di cui l’Amministrazione non conosce, almeno in quel preciso momento, il luogo di detenzione.
Il secondo motivo, secondo il quale la disposizione tout court della confisca di armi anche quando vi è stata oblazione rappresenterebbe una limitazione illegittima al diritto di proprietà del privato, sarebbe smontato, anche qui, dall’esigenza di tutelare l’ordine pubblico.
In particolare, la Consulta sostiene come la mancata denuncia di possesso di armi sia sintomatica di una certa pericolosità del soggetto detentore, che comunque dovrebbe essere pienamente consapevole degli obblighi che la legge gli impone in materia di armi. Quindi sulla base della potenziale pericolosità di una circolazione di armi non controllata, la disposizione della confisca non rappresenterebbe mai una illegittima compressione del diritto di proprietà, proprio perché in tal caso la compressione della sfera giuridica del privato appare legittima ove si intenda tutelare il pubblico ordine.