Le premesse
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: rapporti di vicinato conflittuali e conseguenze sul porto d’armi
Norme di riferimento: Artt. 11 e 43 TULPS
Ognuno di noi sa perfettamente che i rapporti di vicinato non sono sempre rosei. Sarà capitato a tutti i nostri amici lettori di avere una qualche discussione magari col vicino di casa o con il proprietario di un terreno che confina con il nostro.
Questa conflittualità, che nella maggior parte dei casi viene a consumarsi e a risolversi in pochissimo tempo, può però sfociare in situazioni caratterizzate, invece, da una conflittualità vera e propria, manifesta, protratta nel tempo. In questo senso, le conseguenze sul porto d’armi potrebbero essere molto negative.
Sappiamo infatti che l’Amministrazione, nel valutare l’affidabilità di un soggetto, non tiene in conto solo ed esclusivamente quegli elementi afferenti la personalità intrinseca del soggetto, ma, anche e soprattutto, il contesto in cui egli è inserito ed in cui stabilmente vive. Ricordiamoci sempre, infatti, che il TULPS ci dice che il porto d’armi può essere tolto a chi non sia in grado di comprovare la propria buona condotta.
Ovviamente il bene giuridico per antonomasia, che trova tutela in tal senso, è la pubblica sicurezza. Al legislatore infatti poco importa di capire chi abbia o meno ragione in una eventuale controversia tra vicini. Il suo unico interesse, è quello di evitare che una situazione di conflittualità, qualsiasi essa sia, possa sfociare in situazioni tragiche, in cui un ruolo preponderante lo ha avuto la disponibilità di armi da parte di uno dei due litiganti.
La giurisprudenza di riferimento
Vediamo ora insieme qual è l’orientamento pacifico ed acclarato della giurisprudenza di riferimento quando si parla di porto d’armi e situazioni di conflittualità tra vicini. Partiamo con l’analisi di una interessante sentenza del Consiglio di Stato che, in modo abbastanza chiaro, risponde alla nostra domanda.
La sentenza di riferimento è la sentenza del Consiglio di Stato n. 2996 del 5 luglio 2016.
Tizio si vede comminato un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni (art. 39 TULPS) da parte del Prefetto. Avverso questo provvedimento egli propone ricorso al TAR Liguria e, in questo caso, l’organo giudicante accoglierà pienamente il suddetto ricorso, condannato l’Amministrazione.
Nei confronti di questa sentenza, però, proporrà ricorso proprio il Ministero dell’Interno, che richiederà una riforma della sentenza.
Gli elementi che fondano il ricorso del Ministero dell’interno sono la constatazione di una acclarata conflittualità con il vicino di casa, Caio. Tra i due infatti esisteva, all’epoca dei fatti, una conflittualità acclarata, che spesso e volentieri ha portato ad uno “scambio” di denunce e querele di vario genere. Una conflittualità certamente durevole nel tempo.
A questo punto il Consiglio di Stato accoglierà il ricorso presentato da parte del Ministero dell’Interno. La motivazione è abbastanza chiara e, soprattutto, ragionevole.
L’interesse primario dell’Amministrazione è quello di evitare che una situazione, come quella oggetto del giudizio, possa effettivamente degenerare e confermando come, quindi, il porto d’armi risulti incompatibile con quelle situazioni caratterizzate da una acclarata conflittualità tra vicini di casa.
Video: Litigi di vicinato e conseguenze sul porto d’armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com