Legittima difesa: alcune valutazioni alla luce degli ultimi fatti di cronaca

Domenico Scarcella: una sommaria ricostruzione dei fatti

Premessa: i fatti cosi ricostruiti e riportati nel presente articolo provengono da altri organi d’informazione. Lo scrivente lascia, come ovvio che sia, agli organi di polizia ed alla magistratura l’onere di ricostruire in maniera puntuale i fatti.

Domenico Scarcella è un ex finanziere, oggi ottantacinquenne, pensionato. Alle ore 21:30 di una tranquilla giornata da pensionato, si vede piombare in casa due malviventi, evidentemente molto giovani, che riescono  ad accedere alla di lui abitazione forzando una finestra con un piede di porco.

I due quindi iniziano a minacciare il malcapitato che giaceva, in quel momento, sul proprio letto.

Lo Scarcella, però, in quel momento aveva sotto il cuscino una pistola (a quanto è dato sapere oggi un revolver) ed esplode un colpo ferendo, in maniera non grave, uno dei due rapinatori i quali, a quel punto, si davano alla fuga.

Relativamente all’evento, ognuno ha già dato la propria opinione, non avendo spesso e volentieri gli strumenti, soprattutto intellettuali, per poterlo fare. C’è infatti chi ha gridato all’eroismo dello Scarcella, e chi invece lo ha già accusato, emettendo una sentenza del tutto personale, come un perfetto assassino, che ha operato in maniera fredda nei confronti di un poveraccio che doveva solo rimediare due spicci per dar da mangiare alla famiglia.

Non sta certamente a noi oggi dare valutazioni circa l’accaduto, e quindi valutare se l’operato dello Scarcella sia da considerarsi valido e quindi legittimo. Queste valutazioni saranno fatte dagli organi competenti, magistratura e forze dell’ordine..

Mario Cattaneo: una sentenza destinata a fare scuola

Veniamo adesso ad una vicenda che, certamente, rappresenta uno spartiacque nel mondo del diritto delle armi e della pubblica sicurezza.

Mario Cattaneo, nel 2017, vede entrare nel proprio ristorante dei malviventi e, imbracciato il fucile da caccia, spara un colpo verso l’alto (fatto evidentemente ricostruito in sede di perizia) ma ferisce, in modo mortale, uno dei banditi.

Nei suoi confronti scatta immediatamente la denuncia per eccesso colposo di legittima difesa.

Il tribunale, però, dopo la ricostruzione  puntuale dei fatti, sceglie di dare ragione a Cattaneo, dicendo che il fatto non sussiste. Proprio la traiettoria dei pallini, dal basso verso l’alto, aveva permesso al giudice di capire come il colpo fosse stato esploso con lo scopo di intimare i malviventi a desistere dal loro comportamento criminoso, e non con lo scopo di uccidere.

Avverso questa sentenza il Procuratore ha proposto appello, ma la Corte d’Appello ha optato per dare ragione al Cattaneo, argomentando come i fatti ricostruiti non vadano imputati ad un incidente, ma come  un evento a sé stante, il quale costituisce un vero e proprio caso di legittima difesa, in cui il malcapitato si è potuto difendere, in quanto minacciato e minacciati i propri familiari.

Legittima difesa e grave turbamento

Vediamo adesso di fare alcune valutazioni, di importanza fondamentale. Prima di tutto sappiamo che ogni valutazione circa la legalità dell’accaduto, sia nel caso Scarcella, sia nel caso Cattaneo, spettano alla magistratura.

Tutti e due i fatti sopra riportati sono imputabili allo stato di grave turbamento, in cui i due soggetti si sono ritrovati a versare, a causa della minaccia da parte dei malviventi, e dello stato di grave pericolo in cui versavano non solo i malcapitati, ma anche i loro familiari.

Facciamo chiarezza su cosa si debba intendere per stato di grave turbamento.

Per farlo è utile riprendere una interessante e recente sentenza della Corte di Cassazione e cioè la sentenza 49883/2019 che ci definisce, in modo chiarissimo, che cosa si debba intendere con il concetto di grave turbamento.

Secondo gli Ermellini  in nessun caso può considerarsi esente da responsabilità penale “colui che utilizza l’arma per difendersi da chi, seppur ancora illegittimamente all’interno del domicilio, non stia tenendo comportamenti tali da arrecare grave offesa alla sicurezza della persona o dei suoi cari o beni”. Quindi se il ladro entra illegittimamente ma non minaccia e non aggredisce, sparargli contro rappresenterebbe il presupposto per pesanti conseguenze sul piano penalistico. Si potrebbe addirittura commettere il reato di omicidio ai sensi dell’art. 575 del codice penale oppure arrecare lesioni personali gravi e gravissime nei confronti del malcapitato.

Un discorso a parte va fatto nel caso in cui si debbano difendere i propri averi ed i propri beni e non già la propria o altrui incolumità. In questo caso la difesa viene considerata come proporzionale all’offesa quando il malintenzionato non desista dal mantenere in essere un comportamento pregiudizievole nei confronti dei beni oggetto di rapina.

Secondo la Cassazione lo stato di “grave turbamento” deve basarsi su dei parametri che siano oggettivi pertanto si dovranno escludere, in modo categorico, quegli stati d’animo già preesistenti alla vicenda (es. un litigio avvenuto prima della rapina che ha reso nervosa la vittima) o comunque stati d’animo derivanti da vicende esterne ed estranee al fatto.”

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