Legittima difesa: nuova interessante pronuncia della Corte di Cassazione

I fatti

Tizio viene condannato per aver violentemente aggredito Caio, suo fratello, e Sempronio, figlio di Caio. In particolare Sempronio riporterà lesioni guaribili in quindici giorni.

La pena applicata in primo grado e confermata in appello è quella di sei mesi di reclusione e l’obbligo al risarcimento del danno nei confronti di Caio e Sempronio.

Tizio, stando ai motivi su cui strutturerà il proprio ricorso, sosterrà come l’aggressione sia derivata dalla necessità di difendersi in casa propria, in quanto Caio e Sempronio si stavano, al momento dell’aggressione, introducendo violentemente in casa di Tizio. Tra le altre cose Tizio sosterrà come l’aggressione sia stata necessaria non solo a proteggere egli stesso, ma anche la moglie gravemente malata che in quel momento si trovava in casa.

Il primo motivo con cui Tizio impugna la sentenza di condanna è quello relativo al mancato riconoscimento della presunta proporzionalità tra offesa e difesa, stabilita dall’art. 52 c.p., ove l’aggressione serva a impedire una ingiusta e violenta intrusione nella propria abitazione.

Le altre motivazioni addotte da Tizio sono di natura prettamente tecnica e procedurale, e non sono di nostro interesse in questa sede.

L’accoglimento del ricorso e i riferimenti normativi

Il ricorso presentato in Cassazione viene accolto e la sentenza verrà rinviata al giudice di merito per una nuova decisione. Interessanti sono le motivazioni con cui gli Ermellini hanno deciso di accogliere il ricorso di Tizio.

Prima di tutto i giudici della Suprema Corte prendono in esame i tre elementi costitutivi dell’art. 52 del codice penale, il quale è rimasto sostanzialmente inalterato anche dopo alcuni interventi normativi. Questi tre elementi sono il pericolo di una offesa attuale ed ingiusta ad un diritto proprio o altrui, la necessità di reagire a scopo difensivo, e infine la proporzione tra offesa e difesa.

Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, mentre l'aggressione ingiusta deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa così concreta e imminente da sfociare, se non neutralizzata tempestivamente, nella lesione di un diritto (personale o patrimoniale) tutelato dalla legge, la reazione legittima implica l'inevitabilità del pericolo, tale da rendere priva di alternative l'aggressione quale rimedio per neutralizzare l'offesa, con conseguente impossibilità di attribuire rilevanza esimente ad ogni ipotesi di difesa preventiva o anticipata

Quanto al requisito della necessaria proporzione della reazione rispetto all'offesa ingiusta, com'è noto, su di esso hanno inciso dell'art. 52 c.p., i commi 2 e 3 introdotti dalla L. n. 59 del 2006, i quali hanno configurato una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa al ricorrere di determinate condizioni, sottraendo così, al giudice, l'apprezzamento discrezionale caso per caso

 L'intenzione di limitare la discrezionalità del giudice è stata ulteriormente perseguita con la riforma introdotta dalla L. 26 aprile 2019, n. 36, con l'inserimento, nell'art. 52 c.p., comma 2, dell'avverbio "sempre" dopo la parola "sussiste"

Ne consegue che il rapporto di proporzione tra difesa e offesa "sussiste sempre" in presenza delle seguenti condizioni: l'aggressore ha violato il domicilio (rendendosi responsabile del reato di cui all'art. 614 c.p.) e l'aggredito, ivi legittimamente presente, usa un'arma legittimamente detenuta o un altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione.

La presunzione di cui ai commi 2 e 3 è circoscritta al solo requisito della proporzione, mentre continuano a richiedersi tutti gli altri presupposti generali di liceità della condotta difensiva.

Gli Ermellini, in ultima analisi, evidenziano poi come, in concreto, la sentenza emessa in primo grado e poi confermata in secondo, abbia ingiustamente superato, in modo arbitrario, la presunzione legale di proporzionalità tra offesa e difesa cosi come stabilità dall’art. 52 del codice penale.

Nel rinnovato giudizio, la Corte di appello dovrà, dunque, ri-esaminare - alla luce della peculiare situazione di fatto - il contesto nel quale la condotta incriminata si è sviluppata, chiarendo le ragioni per le quali, in presenza di una condotta intrusiva nel domicilio altrui, non sia stata ritenuta ravvisabile la scriminante di cui all'art. 52 c.p., attenendosi ai richiamati principi di diritto.

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

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