Rinvenimento di armi: come ci si comporta?

La fonte di Diritto primaria: l’art. 20 della Legge del 18 Aprile  1975 n.110

Pistola con occhiali e monete
Se non si è titolati a farlo, rinvenire armi e trasportarle con sé espone a gravi rischi e sanzioni.

La primaria fonte di diritto che regola il caso di rinvenimento di armi è l’art. 20 della L. 110 del 18 Aprile 1975 che espressamente stabilisce “Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”.

Stando a una lettura e interpretazione letterale della normativa notiamo fin da subito una incongruenza di fondo che potrebbe far cadere in errore, e quindi in sanzioni anche pesanti, il soggetto che, rinvenuta l’arma, ne faccia immediato deposito presso l’ufficio locale di P.S. o Comando dei Carabinieri.

Potrebbe infatti accadere, ed è assolutamente plausibile, che il rinvenitore non sia titolato al trasporto di armi non essendo titolare di alcuna autorizzazione di polizia che autorizzi il soggetto al trasporto delle stesse.

Di fatto, quindi, prendendo materialmente l’arma e portarla con sé anche per farne deposito presso i suddetti uffici, esporrebbe il rinvenitore a un potenziale controllo da parte delle stesse  forze dell’ordine e, non per ultimo, a una denuncia per porto abusivo di arma da fuoco. Altra situazione verificabile potrebbe essere quella del rinvenimento di armi non legalmente detenibili (armi da guerra) o clandestine o addirittura armi che siano corpo di reato. Si pensi all’eventualità di trovarsi involontariamente in un luogo ove si è commesso magari un omicidio e di rinvenire l’arma del delitto.  Afferrarla significherebbe, di fatto, inquinare una prova con le proprie impronte digitali e tracce biologiche.

La circolare 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004

A risolvere i dubbi circa le corrette modalità di operazione in caso di rinvenimento di armi ci ha pensato il Ministero dell’Interno con la Circolare Ministeriale 557/PAS.9624-10100(2)1 del 19 luglio 2004 che, in modo chiaro ed esaustivo, ha spiegato quali debbono essere le modalità di comportamento e operazione in caso di rinvenimento di armi.

Come già anticipato, il soggetto rinvenitore potrebbe non essere in alcun modo titolato al trasporto di armi o, addirittura, potrebbe rinvenire un’arma che sia corpo di reato. In questo caso la circolare raccomanda di effettuare un eventuale trasporto solo dopo aver avvertito i competenti uffici di polizia i quali concorderanno le modalità di intervento necessarie e le eventuali modalità di trasporto e deposito della stessa.

Nel caso in cui l’arma venga rinvenuta presso una abitazione o pertinenza di essa, se non si dovesse risalire al proprietario mediante indagini, si applicano le norme sul possesso regolate dal Codice Civile. In altra ipotesi, le norme che troveranno applicazione saranno gli artt. 927-930 del Codice Civile.

Altro caso è quello della successione “mortis causa” per il quale si procederà in modo analogo per le successioni tra vivi.

In questo caso chi ne acquisterà la proprietà potrà decidere se versare l’arma per la distruzione, detenerla o altrimenti cederla a terzi fermo restando che se non può essere rilasciato il nulla osta all’acquisto della stessa, l’arma dovrà essere ceduta o versata per la rottamazione.

L’arma deve essere detenibile, cioè non dovrà essere clandestina, non dovrà essere alterata, non dovrà essere arma da guerra, e dovranno essere provviste delle regolari punzonature Banco di Prova riconosciuto e numero di matricola. Non ricadono in detti obblighi le armi prodotte anteriormente al 1920 e che delle quali si sia accertato non essere state usate per la commissione di reati.

In riferimento alla particolare natura dei beni di cui si sta parlando, ogni norma del Codice Civile che regola le modalità di acquisto e possesso dovranno essere applicate in osservanza del TULPS.