Munizioni a pallettoni: analisi normativa e riferimenti giurisprudenziali

Cartuccia a pallettoni: di che si tratta 

Quando si parla di cartuccia a pallettoni, è utile innanzitutto andare a definire cosa debba intendersi per “pallettoni”. 

Innanzitutto non esiste un vero e proprio criterio, quello che potremmo definire uno scriminante, che vada a distinguere i pallettoni dai normali pallini. La legge, in effetti, e su questo torneremo quando analizzeremo l’orientamento della Cassazione, pone una differenza solo tra le munizioni a palla unica e le munizioni spezzate.

Nelle cartucce più performanti, la velocità raggiunta è anche di 475 m/s con una concentrazione della rosata dei pallettoni che si mantiene costante anche su lunghe e lunghissime distanze. 

La sentenza della Cassazione n. 28593 del 2022 

Vediamo adesso cosa dice la Cassazione quando si parla di munizioni a pallettoni. 

La sentenza che prenderemo in esame, riguarda un sequestro ai danni di Tizio al quale venivano sequestrate, da parte delle forze dell’ordine, trenta cartucce a pallettoni perché non riferibili, di fatto, alle armi da questo possedute. 

Nel concreto, gli agenti hanno ritenuto regolarmente possedute da parte di Tizio (ai sensi dell’art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110) le cartucce per i fucili calibro 12 a pallini. Non si capisce perché, le cartucce a pallettoni e quelle a palla unica gli verranno invece sequestrate. 

Il Tribunale di primo grado non ha spiegato, nel modo più assoluto, perché le cartucce non dovessero corrispondere, sul piano tecnico, alle armi regolarmente possedute da Tizio. 

La verifica di tale corrispondenza si pone in modo assoluto, invece, dato che stando anche all’orientamento pacifico della Corte, per la configurabilità del reato di detenzione abusiva di munizioni, le cartucce caricate a pallettoni, ossia quelle di numerazione compresa tra 5/0 e l’11/0 sono da considerarsi comunque munizioni spezzate e rientrano a pieno nella previsione dell’art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110 con la conseguenza che delle stesse, ove siano riferite ad armi regolarmente acquistate, non è obbligatoria la denuncia fino al numero di 1.000 pezzi. 

Cosa dice la legge in materia 

La normativa in materia è abbastanza chiara. È utile riprendere, per intero, il testo dell’art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110 che dice esplicitamente:

“è soggetto all’obbligo di denuncia, stabilito dall’art. 38 del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucile da caccia”. 

Quindi, ricapitolando, fino a 1.000 unità con munizione spezzata per caccia e tiro senza denuncia purché si detengano armi di calibro compatibile regolarmente denunciate. Da 1.000 a 1.500 unità con denuncia. 

Normative di riferimento 

Art. 26 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 97 R.D. 18 giugno 1931 n. 773

Video