Modifica alle procedure di adozione dei calendari venatori
La prima modifica, molto interessante, verte sulle modalità attraverso cui le regioni andranno ad adottare i calendari venatori. Si inserisce, in modo molto utile, lo strumento della legge di programmazione venatoria, la cui efficacia temporale è di cinque anni, e nella quale sarà necessario, da parte dell’Amministrazione, inserire il piano faunistico regionale, che è atto da considerarsi sovraordinato al calendario venatorio, ed il calendario venatorio stesso. Lo strumento della legge regionale rappresenterebbe, di fatto, uno strumento estremamente utile, in grado di neutralizzare la possibilità di presentare ricorsi ogni anno in quanto, ad oggi, il calendario venatorio è un atto amministrativo.
Verrebbe inoltre abolito il silenzio venatorio, il martedì e il venerdì.
Richiami vivi
Altra interessante modifica è quella relativa al discorso dei richiami vivi. Il Ddl andrà ad intervenire sulla normativa che regola l’utilizzo dei richiami vivi, introducendo una nuova e differente disciplina, volta a differenziare quei richiami che provengono da allevamenti domestici e togliendoli, di fatto, dalla disciplina dei richiami di cattura.
Forme di caccia
Altro interessantissimo punto riguarda quello relativo alle opzioni di caccia che, lo sappiamo, debbono essere scelte dal cacciatore. In questo senso verrebbe meno, grazie al Ddl Bruzzone qualora fosse approvato, l’obbligo di optare per una certa forma di caccia, che sia vagante o d’appostamento.
Sarebbero inoltre da considerarsi valide su tutto il territorio nazionale le abilitazioni venatorie per la caccia agli ungulati. Viene quindi meno la validità delle suddette autorizzazioni solo sul territorio della singola provincia o regione.