Le necessarie premesse giuridiche
Con l’approvazione della nuova legge in materia di legittima difesa, il legislatore ha introdotto delle interessanti novità andando a novellare, in modo abbastanza radicale, una disciplina che fino al 2019 risultava eccessivamente lacunosa. In particolare, una delle più importanti novità in materia, è rappresentata dall’introduzione del concetto di “grave turbamento” che consentirebbe di escludere la punibilità del soggetto nel caso di eccesso colposo, quindi non intenzionale, di legittima difesa.
La sentenza n. 49883 del 10 dicembre 2019
Con la sentenza n. 49883 del 10 dicembre 2019 la Corte di Cassazione annullava la condanna per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa comminata ad un cittadino che sparò ad un malvivente albanese mentre questi tentava di introdursi illegittimamente nell’abitazione del primo. La Corte, a questo punto, ha rimesso nuovamente la decisione alla Corte d’assise d’appello.
Vediamo le motivazioni. I giudici di legittimità hanno sottolineato come non si possa considerare esente da responsabilità penale la condotta di un soggetto che usa l’arma nei confronti di altro soggetto quando quest’ultimo non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità e l’immediatezza del pericolo che esiga, quindi, una reazione di difesa immediata.
Inoltre, quando il presunto pericolo sarà rivolto nei confronti di soli beni materiali, la proporzionalità di difesa contro l’offesa sarà applicabile solo quando non vi sarà desistenza dall’azione criminale.
Per ciò che riguarda l’eccesso colposo, la sentenza ammette che la nuova legge sulla legittima difesa ha posto in essere un radicale cambiamento nella materia. In particolare, restringendo il campo di ciò che può considerarsi penalmente rilevante, e quindi rappresentando un caso di favore nei confronti del reo, la retroattività della stessa è ammissibile.
Gli elementi di valutazione
La Corte di Cassazione, pur rimettendo la valutazione alla Corte d’assise d’appello, elargisce quelli che dovrebbero essere gli elementi di valutazione oggettivi in sede di analisi delle singole casistiche rilevanti ai fini della disciplina. Devono infatti esserci degli elementi oggettivi su cui i giudici dovranno pronunciarsi e, inoltre, saranno totalmente irrilevanti stati d’animo e ragioni già esistenti e conosciute. Saranno da considerarsi, inoltre, quali siano stati gli elementi che abbiano fatto insorgere in chi si è difeso la sensazione di essere esposto ad un pericolo così grave da rendere inevitabile quella reazione. Altro elemento sarà la valutazione della maggiore o minore freddezza o lucidità che hanno caratterizzato la difesa, anche prima e dopo la stessa.