I fatti
Con sentenza n. 40414 del 2 Ottobre 2019 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso di un soggetto il quale era stato condannato per il reato di lesioni personali gravissime . Il ricorrente lamentava che a suo favore non era stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa.
Il soggetto che si era introdotto illegittimamente nell’appartamento del ricorrente veniva da questi colpito sulla testa con una mazza da baseball. Il ricorrente giustificava quanto posto in essere asserendo che l’introduzione del ladro nella sua casa aveva ingenerato in lui un giustificato timore non solo in ordine alla incolumità dei propri averi ma anche nei confronti della sua persona.
In appello non era, appunto, stata riconosciuta in capo a questi la scriminante della legittima difesa proprio perché per essere riconosciuta si sarebbe dovuto avere un attacco diretto alla persona: non era quindi sufficiente il fatto che il ladro si fosse “solo” illegittimamente introdotto nell’abitazione.
Cosa giustifica la legittima difesa secondo la Corte di Cassazione
La Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato quanto avanzato dal ricorrente ribadendo che: “la causa di giustificazione di cui all'articolo 52 del Codice penale non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco , nell'ambiente domestico, alla propria o all'altrui incolumità, o, quanto meno, un pericolo di aggressione”.
Secondo quanto ricostruito dall’imputato, emergeva che vi era stata solo ed esclusivamente l’introduzione del ladro all’interno dell’abitazione. Non emergevano altri elementi in grado di far scaturire a favore dell’imputato la scriminante della legittima difesa; venivano a mancare i presupposti di proporzionalità tra offesa e difesa di cui al secondo comma dell’art. 52 c.p.
Come ha evidenziato la Cassazione per far si che venga integrata la scriminante della c.d. legittima difesa domiciliare presunta (cioè quella posta in essere in caso di illegittima intromissione nel domicilio) è necessario che l’introduzione stessa si sia avuta con violenza o minaccia.