Incauta custodia delle armi: i criteri secondo la Corte di Cassazione

I fatti

Tizio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 12 settembre 2019 che lo condannava alla pena di euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 20 della legge 18 aprile 1975 per non aver custodito, con la dovuta diligenza, la propria arma (fucile da caccia). L’arma, in particolare, era stata oggetto di furto. Tizio, infatti, aveva lasciato sul tavolo presente nella camera da letto di una struttura della tenuta da caccia in cui pernottava e, dopo aver lasciato la porta socchiusa e con le chiavi nella serratura, al proprio rientro notava di aver subito un furto da parte di persone ignote. Procedeva quindi a denunciare il fatto.

Nel ricorso, sostanzialmente, Tizio lamentava il fatto che lo stesso veniva condannato per non aver custodito diligentemente la propria arma solo sulla base della stessa denuncia di furto che lo stesso presentava. Secondo il codice di procedura penale (artt. 192 e 533 comma 1).

Il codice infatti parla chiaro. Per procedere ad una condanna le prove di cui il giudice si serve devono essere necessariamente oggettive e non campate per aria. Il giudice lo aveva condannato sulla base di una semplice denuncia di furto, partendo dal presupposto sbagliato e del tutto arbitrario, che il fatto che l’arma fosse stata rubata fosse diretta conseguenza di una incauta custodia dell’arma stessa da parte di Tizio. Sulla base di tal ragionamento il ricorso verrà considerato fondato.

Cosa dice la legge e la decisione della Cassazione

Secondo la legge, lo abbiamo ormai imparato, al possessore di armi si richiede di applicare la massima diligenza nella custodia delle armi nell’interesse della pubblica sicurezza, quindi nell’interesse di tutti.

La legge dice anche altro. Al mero possessore di armi non sono richieste cautele particolari e  specifiche (come l’adozione di sistemi di antifurto prescritti, invece, per chi, ad esempio, commercia armi e le deve custodire all’interno della propria armeria).

Al mero detentore è richiesto di adottare quelle cautele esigibili da una persona di normale diligenza.

Tizio decide di portare a testimone il Maresciallo Caio, che all’epoca dei fatti e all’epoca della denuncia di furto dell’arma, prestava servizio presso la locale stazione dei Carabinieri. Il Maresciallo Caio, ascoltato dal giudice come teste, dichiarava che sulla base dei dati che Tizio forniva in sede di denuncia, le stesse forze dell’ordine e la stessa magistratura non aveva in alcun modo potuto accertare maggiori e più sicuri elementi circa l’accaduto proprio perché Tizio si era avvalso della facoltà di non rispondere, non aveva reso interrogatorio e non aveva fornito memorie difensive.

In tal modo il Tribunale non avrebbe mai e poi mai avuto elementi sufficienti per determinare se l’arma fosse stata custodita in maniera corretta o meno.

La Cassazione, quindi, annulla la sentenza di condanna.

Normative di riferimento

Artt. 20 e 20bis della legge 18 aprile 1975 n 110

Codice di procedura penale

Video: Incauta custodia delle armi, i criteri secondo la Corte di Cassazione



Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com