Armi rinvenute: si possono detenere?

Uno scenario plausibile…

Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza

Ambito: rinvenimento di armi

Normative di riferimento: circolari del Ministero dell’Interno del 21 luglio 1993, 11 aprile 1995, 19 luglio 2004

Tizio, dopo la dipartita del padre, accede alla casa di questo. Dopo l’accesso, decide di procedere con dei lavori di ristrutturazione. Ad un certo punto, nel  bel mezzo del cantiere, rinviene una pistola, presumibilmente appartenuta a suo padre. Tizio, che ben conosce la differenza tra porto e trasporto dell’arma, e comunque sprovvisto, almeno per il momento, di un titolo di Polizia idoneo al possesso  e maneggio delle armi, chiama le Forze dell’ordine per avvertire dell’insolito rinvenimento.

Tizio in questo caso si comporta in maniera assolutamente intelligente, e soprattutto, in modo assolutamente sicuro. Infatti, ai sensi della prima circolare da noi menzionata nel breve elenco di cui sopra, è fatto espressamente obbligo, per chiunque rinvenga una certa arma, in un qualsiasi luogo, di farne comunicazione tempestiva ai Carabinieri o alla Polizia.

In particolare è vietato prendere l’arma, e portarla in Commissariato. Infatti, dal momento in cui prendete l’arma e la portate con voi in Commissariato o presso i Carabinieri, potreste essere accusati di porto abusivo d’arma da fuoco, ai sensi dell’art. 699 codice penale.

Circolari del Ministero dell’Interno del 21 luglio 1993 e dell’11 aprile 1995

Tizio, dopo aver appreso che l’arma rinvenuta apparteneva a suo padre, si chiede se sia possibile detenere l’arma, anche senza dover prendere il porto d’armi, magari col solo nulla osta del Questore. Per fugare ogni dubbio interpretativo in materia, è interessante analizzare cosa dice la Circolare del Ministero dell’Interno del 21 luglio 1993. In questo caso il Viminale, interrogato sul da farsi relativamente ad una situazione analoga a quella appena descritta, ha chiarito come sia del tutto possibile detenere l’arma da parte del soggetto che l’abbia rinvenuta, solo dopo che nei confronti di questo e nei confronti dell’arma stessa, siano stati effettuati controlli per accertare la provenienza dell’arma e che non sussistano, in capo al soggetto, eventuali elementi ostativi al possesso.  In particolare, e questo è riportato dalla medesima circolare, ove manchi ad esempio la certificazione relativa alla capacità tecnica di maneggio delle armi, l’Amministrazione può prescrivere che l’arma venga detenuta senza il relativo munizionamento.

Del medesimo tenore la circolare dell’11 aprile 1995, la quale conferma, di fatto, quanto stabilito da quella del ’93.

Circolare del Ministero dell’Interno del 19 luglio 2004

La Circolare del Ministero dell’Interno del 19 luglio 2004 chiarisce, in modo assolutamente puntuale, in che modo si deve comportare il privato dal momento in cui questi rinvenga un’arma.  

Come già riportato, ove il cittadino non risulti titolare di un titolo abilitativo al trasporto di armi, nei suoi confronti scatta immediatamente l’obbligo di comunicare il rinvenimento alle Forze dell’Ordine, le quali stabiliranno come procedere. In questo caso, data la particolare natura dell’oggetto rinvenuto (stiamo parlando di armi rinvenute), il Questore sostituisce il Sindaco in materia di oggetti rinvenuti.

In particolare, questa circolare pone due differenze sostanziali. La prima situazione è quella del rinvenimento dell’arma all’interno della propria abitazione, o nelle pertinenze di essa. In tal senso la Circolare dice che si applicano, senza particolari problemi, le norme sul possesso previste dal Codice Civile.

Nel caso di armi rinvenute in luogo pubblico, ove entro l’anno nessuno si presenti a rivendicare le suddette armi dopo l’affissione della comunicazione presso il Comune, il rinvenente può divenire proprietario.

L’arma inoltre può essere acquisita per successione mortis causa. In questo caso l’erede potrà decidere come meglio disporne, se versarla per la distruzione o detenerla con le prescritte autorizzazioni.

L’arma rinvenuta deve essere detenibile, nel senso che questa ovviamente non dovrà essere vietata espressamente dalla legge, come ad esempio un’arma classificata come “da guerra” o sia ad esempio clandestina, o ancora sia ad esempio arma del delitto.

Video: Le armi rinvenute si possono detenere?


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email: legalall4shooters@gmail.com