Il caso
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: impedito controllo delle forze dell’ordine su corretta custodia delle armi
Normative di riferimento: Art. 11,38,39,40,42 e 43 Tulps, art. 357 codice di procedura penale, art. 114 della Costituzione, artt. 20 e 20bis della legge 18 aprile 1975 n. 110.
Tizio, che detiene regolarmente un’arma, si vede piombare in casa le forze dell’ordine che gli comunicano di dover verificare che l’arma sia custodita in modo legittimo e diligente, scongiurando il pericolo che la stessa sia accessibile a persone non autorizzate.
Tizio, al quale proprio non va di giustificarsi con gli agenti della pubblica sicurezza, si oppone fermamente al controllo, sostenendo che una azione di questo tipo sarebbe lesiva della propria privacy e dei diritti di libertà costituzionalmente tutelati.
Di fronte a questa presa di posizione del cittadino e di fronte alla mancata collaborazione dello stesso con le forze dell’ordine, scatterà nei confronti di Tizio un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 Tulps.
Di fronte al provvedimento, ritenuto illegittimo e totalmente irragionevole, Tizio si opporrà, presentando scritti difensivi nei confronti del provvedimento prefettizio, sostenendo che il provvedimento sia da considerarsi come espressivo di un grave eccesso di potere e totalmente illogico.
Il rigetto del ricorso e le motivazioni della sentenza
La vicenda, dopo essere approdata al TAR, che darà torto a Tizio, arriva in Consiglio di Stato ed anche in questa sede Tizio avrà torto.
Leggendo il testo della sentenza, prima di tutto il Consiglio di Stato, analizza puntualmente l’intero impianto normativo in materia di diritto delle armi, ricordandoci come il diritto a portare armi non esista e come la possibilità di avere armi sia da considerarsi alla stregua di una “generosa” concessione del legislatore.
Si fa riferimento poi all’art. 38 del tulps, il quale stabilisce come l’autorità di pubblica sicurezza sia pienamente legittimata ad esercitare forme di controllo quando queste servano a garantire l’ordine pubblico. Trattandosi di controllo amministrativo in materia di armi ai sensi degli artt. 20 e 20bis della legge 110 del 1975, non è necessario che l’Amministrazione avverta dell’imminente controllo, in quanto si renderebbe di fatto vana la ratio del controllo stesso, la sua ragione: verificare che le armi siano correttamente custodite in ogni momento e non solo quando si effettua il controllo.
In virtù di questa piena legittimità, il controllo non può ritenersi lesivo dei diritti alla libertà che comunque la Costituzione tutela.
Appare quindi chiaro che, di fronte al rifiuto di Tizio di far entrare le forze dell’ordine in casa propria, si sia dubitato, in quella sede, circa la piena affidabilità dello stesso e della corretta custodia dell’arma. Ecco qui quindi che, di fronte ad un cittadino che decide deliberatamente di non collaborare con le forze dell’ordine, il giudizio di inaffidabilità trova la sua piena giustificazione e legittimità
Quindi, in caso di controllo da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza sulla corretta e diligente custodia delle armi, noi di All4shooters consigliamo sempre di adoperare il buon senso e di collaborare in modo propositivo con gli agenti. Inutile ricordare, poi, che le armi vanno sempre, in ogni caso ed in ogni momento, custodite in modo diligente, evitando che nessuno vi acceda al di fuori del proprietario.
Video: Impedire il controllo sulla diligente custodia delle armi può costare la licenza
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
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