La storia dello AR-15
Il primo prototipo di AR-15 fu concepito Eugen Stoner (1922-1997) il quale fu un ingegnere statunitense, e successivamente fu sviluppato da Robert Fremont e Jim Sullivan per la Armalite i quali realizzarono un prototipo di AR-15 per impiego militare partendo dallo AR-10 con l’aggiunta di un selettore di fuoco (congegno che modifica la modalità di fuoco di un’arma).
Per ragioni di carattere tecnico, però, il progetto venne venduto alla Colt. Da questa azienda il prototipo dello AR-15 venne modificato arrivando, così, alla nascita del famoso M 16.
Caratteristiche ingegneristiche e progettuali dello AR-15
L’AR-15 è un’arma costruita con il prevalente impiego di leghe di alluminio e leghe sintetiche. La sua conformazione ingegneristica permette di smontare l’arma in due parti principali e cioè la parte inferiore (Upper & lower receiver) i due semicastelli che compongono l’azione di questo fucile.
I due semicastelli vengono uniti tra di loro da due perni (pivot pin & takedown pin).
Il lower receiver, o semicastello superiore, contiene il gruppo otturatore-portaotturatore (BCG), la manetta di armamento (T-Handle) il FA e la canna con la Barrel extension. Il lower receiver, o semicastello inferiore, contiene il pacchetto di scatto (FCG), il pozzetto del caricatore (Mag Well), l’impugnatura a pistola ed il receiver extension, sul quale è montata la calciatura.
Regime giuridico dei componenti dello AR-15
Per quanto riguarda la parte regolamentazione giuridica dei componenti dello AR-15, sarà necessario fare alcune premesse generali per introdurre il discorso e renderlo di facile comprensione.
Il D.lgs.104 del 2018 recepisce in Italia la Nuova Direttiva europea armi. Il legislatore nazionale, recependo tale nuova direttiva, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’impianto giuridico in materia di armi nel nostro paese. Vediamo quali di queste novità ci interessano per l’argomento che oggi andiamo a trattare.
Una nuova definizione di “parte d’arma”
Il D.lgs 104 del 2018 va a modificare il D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 527 nella parte in cui vengono elencate alcune definizioni essenziali. In particolare viene modificato l’art. 1-bis lett. B) e viene stabilito che con la dicitura “parte di arma” si intendono ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese sia le parti superiori che inferiori (upper & lower receiver) nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati.
Con il termine “tracciabilità” si intende, invece, il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all’acquirente o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco o delle loro parti o munizioni per finalità di prevenzione dei reati in materia.
L’obbligo di denuncia
Altra modifica che il D.lgs. 104 del 2018 introduce è quella all’art. 38 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS) . In particolare l’articolo viene modificato nel senso dell’introduzione di obbligo di denuncia alle autorità di pubblica sicurezza del possesso o acquisto di ogni parte d’arma ricompresa, come abbiamo già visto, all’interno dell’art. 1 bis comma 1 lett. B) del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 527. L’obbligo di denuncia, lo sappiamo, è nel termine massimo di 72 ore ed è valido anche nei confronti di munizioni finite o materiale esplodente. L’obbligo di denuncia è valido anche nei confronti di caricatori che ammettono al loro interno rispettivamente più di 10 colpi per armi lunghe e 20 colpi per armi corte.
Il regime della marcatura
Altra modifica introdotta dal D.lgs 104 del 2018 è quella relativa alla legge 18 aprile 1975 n.110.
In questo articolo la parte che a noi interessa è quella relativa alla marcatura di armi o parti di esse. L’art. 11 primo comma prevede che sulle armi prodotte, o assemblate o introdotte nello Stato deve essere apposta, senza ritardo, a carico del fabbricante, assemblatore o importatore, una marcatura unica, chiara e permanente dopo la fabbricazione, assemblaggio, o importazione. Tale marcatura, contenente il nome, sigla o marchio dell’assemblatore o importatore, il Paese dell’assemblaggio o fabbricazione, e l’anno di fabbricazione o assemblaggio qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impresso sul telaio o sul fusto o su altra parte dell’arma (come sappiamo per parti intendiamo quelle all’art. 1-bis comma 1 lett. B ) del D.lgs 20 dicembre 1992 n. 527). Nel caso in cui una di queste parti è troppo piccola, la stessa dovrà comunque contenere un codice alfanumerico digitale o da un numero di serie.
Le canne intercambiabili
Le canne rientrano nel novero dell’elenco presente all’art. 1-bis comma 1 lett. B ) del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 527. Sulle canne intercambiabili è obbligatoria la presenza di un numero progressivo di marcatura.
Una parte del mio AR-15 si è rotta e devo sostituirla. Come mi comporto?
Veniamo ora ad una interessante domanda che molti lettori di All4shooters appassionati di AR-15 si sono chiesti. Facciamo SEMPRE la dovuta premessa: quando si parla di “parte di arma” si intendono quelle parti che la legge, in modo chiaro e puntuale, elenca all’art. 1-bis comma 1 lett. B del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 527.
Il D.lgs. 104 del 2018 introduce la possibilità (il termine che viene utilizzato è “è consentita”) di rottamare quelle armi, o parti di esse, dal momento in cui queste divengano inservibili a causa di usura.
In questo caso il detentore, nel caso in cui vada ad optare per la rottamazione di armi o parti di armi usurate, sarà obbligato a seguire le procedure che la legge prevede per rottamare l’arma o parte di questa.
Inoltre resta ferma la facoltà, ed anche qui non siamo in presenza di un vero e proprio obbligo, in capo al detentore di sostituire la parte di arma che è resa inservibile (rotta o usurata) con una nuova parte di arma che sarà munita della suddetta marcatura.
Innanzitutto ricordiamo che per il trasporto di parti di armi quali canne, carcasse, fusti, carrelli tamburi e bascule vige l’obbligo di comunicazione di avviso trasporto alla autorità di pubblica sicurezza. La comunicazione è possibile anche per via telematica e dovrà, ai sensi dell’art. 38 TULPS, accompagnare le parti di armi oggetto di trasporto.
Non sono da considerarsi, però, parti di armi quelle in stato di semi-lavorazione, e cioè quelle parti di armi che seppur assemblabili ad un’arma e renderne effettivo il funzionamento, necessitano ancora di alcune lavorazioni meccaniche.
Certo è che, su questo punto, il D.lgs. 104 del 2018 crea qualche dubbio interpretativo. Tale decreto amplia il numero dei soggetti autorizzati a porre in essere la procedura di rottamazione, indicando quei soggetti dotati di licenza di fabbricazione armi comuni, ma autorizza questi ultimi a svolgere la rottamazione di quelle parti di armi su cui già è stata apposta la marcatura ma solo se queste non sono ammesse sul mercato.
Stando ad una lettura ed interpretazione letterale della norma, quindi, si potrebbe pensare che questi soggetti non siano autorizzati a svolgere l’operazione di rottamazione ad esempio nei confronti di quelle armi a cui fare l’upgrade magari per la sostituzione della canna .
Le parti di armi sottoposte a denuncia non possono, in alcun modo, essere gettate come normali componendi usurate quali ad esempio viti e molle. La procedura da seguire, in questo caso, è sempre quella della rottamazione oppure della cessione, ad esempio, a soggetto terzo quale un privato o un’armeria.
In particolare, nel caso in cui si decidesse di disfarsi autonomamente di una parte d’arma soggetta a denuncia, c’è il rischio concreto di essere sottoposti a pesanti sanzioni. In particolare la legge prevede l’obbligo di comunicare lo smarrimento di armi o parti di arma ed è chiaro che il disfarsi di una parte di arma e farlo passare per mero smarrimento costituisce, a sua volta, reato.
Posso acquistare Upper e Lower receiver senza porto d’armi ?
In questo caso l’Upper ed il Lower receiver vengono considerati come parti essenziali, andando a formare la carcassa degli AR-15 come da art. 1 della Direttiva Europea 853 del 2017 recepita in italia dal D.lgs. 104 del 2018.
Questo sta a significare che l’acquisto da parte dei privati di queste componenti è autorizzato solo su esibizione di titoli di polizia che abilitano all’acquisto, porto d’armi o nulla osta.