Il fattore temporale nel rilascio (rinnovo) del porto d’armi

La questura dovrà sostanzialmente accertare che a carico del richiedente non emergano elementi che possano far dubitare circa uno scorretto utilizzo delle armi alle quali si potrà accedere una volta ottenuto il titolo.

Anche in questa sede ribadiamo, e non ci stancheremo mai di ripeterlo data l’importanza dell’elemento, che il potere che la legge riconosce all’amministrazione circa la valutazione dell’affidabilità dei richiedenti è caratterizzato da ampia discrezionalità. Il motivo è semplice. Dopo che il legislatore ha evidenziato in precisi riferimenti normativi quali siano le fattispecie in presenza delle quali è necessario non rilasciare un porto d’armi o, altrimenti, è necessario revocarlo, per quanto ampia e di largo respiro sia la fattispecie giuridica evidenziata all’interno di una precisa norma, la stessa per ovvie ragioni ontologiche e quindi pratiche, non sarà mai in grado di sottendere a se stessa ulteriori elementi in presenza dei quali un porto d’armi deve essere revocato o non rilasciato. Spiegando più semplicemente la legge dice quando il porto d’armi va revocato o non va rilasciato o non va rinnovato. Se però emergono ulteriori elementi, la legge riconosce all’amministrazione la possibilità di valutare essa stessa questi elementi e valutare se possano essere considerati come ostativi al rilascio di un porto d’armi.

Chiaramente questo potere che è si discrezionale non può, in alcun modo, sfociare in valutazioni che siano arbitrarie, unidirezionali, e quindi ingiuste. A fronteggiare questo potere che troppo spesso sfocia in quanto sopra riportato ci pensa, per fortuna, la magistratura amministrativa che ha, in modo brillante, stabilito alcuni principi di fondamentale importanza tra cui, ed è qui il vulnus del nostro articolo, il lasso di tempo che concretamente trascorre tra l’evento da considerarsi ostativo al rilascio e la richiesta di rilascio (rinnovo) stessa. Vediamo di seguito.

Il lasso di tempo

Riportiamo di seguito una interessantantissima sentenza del Tar Potenza (Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017) che fa di certo al caso nostro.

Vediamo il caso. Errare, si sa, è in assoluto la caratteristica che di più delinea e definisce l’essere umano e spesso tali errori si ripercuotono nella vita di ognuno di noi in modo, spesso e volentieri, assai inaspettato. Soprattutto quando il tempo è trascorso e vi è stata la possibilità di comprovare, attraverso peculiari istituti giuridici, che a seguito di un errore (in questo caso un reato) si è intrapresa una condotta di vita votata alla legalità e al rispetto delle regole. È questo il caso, infatti, di Tizio (nome generico) che, a seguito di una condanna per il reato di furto che gli era stata comminata molti anni addietro, si è visto negare da parte della Questura il rinnovo del porto d’armi che egli, già in passato, aveva provveduto a rinnovare. Scontata la condanna Tizio chiede e ottiene la riabilitazione da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Tizio decide così di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale adducendo come motivazioni a suo favore prima di tutto i già trascorsi rinnovi proprio dello stesso porto d’armi. Rinnovi concessi proprio dalla Questura. Inoltre fa appello alla propria condotta di vita che ormai da anni era votata al rispetto delle regole e del vivere sociale. 

La sentenza

Il Giudice Amministrativo sancisce che non può assolutamente esserci una soggezione perpetua a una condanna per quanto riguarda gli effetti di quest’ultima in particolare relativamente alle conseguenze inibitorie e bloccanti derivanti da questa. 

Sarà infatti obbligo del Giudice e della Questura valutare altri elementi che facciano concretamente dubitare circa l’affidabilità del soggetto nel maneggio e possesso di armi non potendosi considerare sufficiente al diniego di rinnovo una condanna risalente nel tempo. In particolare il porto d’armi dovrà essere rilasciato se il soggetto dimostri di aver intrapreso una condotta di vita sostanzialmente improntata sul rispetto del vivere civile e rispetto delle regole.

In parole povere significa che non è assolutamente possibile che un cittadino, che ha sbagliato magari molti anni prima, venga praticamente stigmatizzato a causa di uno “scivolone” soprattutto quando la condotta successiva negli anni è caratterizzata dal comprovato rispetto delle regole.

Ovviamente rileva, ed è nostro obbligo riportarlo, il tipo di evento ostativo. Nel senso che se il reato è particolarmente grave (si pensi ad un tentato omicidio) la dimensione temporale viene meno data la rilevanza giuridica e sociale del fatto.

Normative di riferimento

Regio decreto , n. 773 del 18 giugno 1931 (Tulps)

Sentenze di riferimento

Tar di Potenza, sez.1 con Sentenza n. 394 del 29 Maggio 2017

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com   

Video: Il fattore temporale nel rilascio del porto d’armi