Principi costituzionali che regolano il diritto delle armi

  • Principio di legalità

Il principio di legalità rappresenta senza ombra di dubbio il cardine su cui si basa l’intero impianto nel diritto amministrativo e quindi del diritto delle armi. Troviamo un primo riferimento all’art. 97, comma 2 della Costituzione. Volendo andare oltre una lettura letterale dell’art. 97 comma 2 della Costituzione, il quale di fatto restituisce una disamina generalissima dell’organizzazione dei pubblici uffici, possiamo affermare con cognizione di causa come, di fatto, dottrina e giurisprudenza abbiano pacificamente ammesso come l’esplicazione del principio di legalità nell’agire amministrativo debba basarsi unicamente su norme di legge.

Altro riferimento interessante, sempre riguardo il principio di legalità, lo ritroviamo all’art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990 secondo cui l’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge.

Nel diritto delle armi, e quindi in ciò che riguarda le licenze in materia di porto d’armi, il principio di legalità trova, come in ogni branca del diritto amministrativo, la propria necessità. In caso di provvedimenti di diniego di porto d’armi, ad esempio, l’amministrazione sarà obbligata necessariamente a basare le proprie decisioni prima di tutto su norme di legge effettivamente esistenti nel sistema giuridico italiano ed anche, lo sottolineiamo, su quei poteri che la legge riconosce, appunto, all’amministrazione.

  • Principio di imparzialità

Anche il principio di imparzialità è regolato, prima di tutto, dall’art. 97 della Costituzione che, di fatto, va ad orientare l’agire amministrativo imponendo che l’Amministrazione mantenga un atteggiamento equidistante tra se stessa ed i soggetti che con essa andranno a relazionarsi.

Inoltre il principio di imparzialità impone alla Pubblica Amministrazione l’obbligo di valutare, in modo congruo e logico e soprattutto imparziale, i vari interessi di cui i soggetti siano portatori imponendo, di fatto, che l’interesse pubblico prevalga solo a seguito di una valutazione che sia la più precisa e logica possibile.

Nel diritto delle armi il principio di imparzialità trova la propria necessaria osservanza dal momento che, come ben sappiamo, la legge riconosce all’amministrazione un potere assai discrezionale quando si tratta di valutare l’affidabilità di un soggetto che richieda un primo rilascio o rinnovo del porto d’armi. È chiaro che la valutazione dovrà basarsi assolutamente su elementi che tengano conto di fattori non solo che facciano propendere la stessa amministrazione verso un giudizio prognostico di inaffidabilità, ma anche quegli elementi che, invece, potrebbero controbilanciare un eventuale giudizio negativo facendo quindi considerare il soggetto come pienamente affidabile. La giurisprudenza pacifica ed acclarata in materia ha stabilito come a doversi valutare dovrà essere non solo il singolo eventualmente ostativo ma  l’intero vissuto personale del soggetto.

  • Principio di ragionevolezza

Il principio di ragionevolezza ritrova la propria necessaria applicazione come conseguenza dell’osservanza del principio di imparzialità, che la legge impone all’intero agire amministrativo.

Quando si parla di ragionevolezza, possiamo affermare che la legge impone all’amministrazione l’obbligo di basare il proprio agire amministrativo sulla logica giuridica e fattuale e sulla razionalità.

Anche nel diritto delle armi, l’A. dovrà basare le proprie decisioni, soprattutto negative, sulla base di elementi che siano di fatto legati da logica giuridica  e fattuale e che siano razionali, quindi non su motivazioni fantasiose e prive di logica.

  • Principio di pubblicità

Il principio di proporzionalità trova la propria legittimazione sempre all’art. 97 della Costituzione. Esso obbliga la Pubblica Amministrazione ad agire secondo trasparenza, rendendo di fatto conoscibile all’esterno il proprio operato. Non a caso, infatti, è possibile per i cittadini che comunque dimostrino di avere un interesse legittimo, ad accedere agli atti amministrativi.

Nel diritto delle armi, è chiaro, è prevista per esempio la possibilità di richiedere un accesso agli atti quando l’Amministrazione eventualmente dovesse negare un primo rilascio o altrimenti rinnovo del porto d’armi.

Tale possibilità viene data al cittadino per avere contezza delle modalità attraverso cui l’Amministrazione ha valutato la propria affidabilità e quindi per permettergli di impugnare decisioni che siano lesive dei propri interessi comunque legittimi.

  • Principio del contraddittorio e del giusto procedimento

Tale principio impone all’Amministrazione che la stessa dia la possibilità al cittadino di conoscere gli esiti di un eventuale procedimento sfavorevole, permettendo al cittadino comunque di esporre le proprie ragioni.

Di conseguenza, possiamo tranquillamente affermare che il principio del contraddittorio rientra in quello del giusto procedimento che riconosce a chi sia portatore di un legittimo interesse la possibilità di far valere le proprie ragioni accedendo agli atti e facendo valere le proprie ragioni con tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione.

Nel diritto delle armi il principio del contraddittorio trova esplicazione in diverse modalità. Prima di tutto, quando eventualmente l’A. dovesse negare un porto d’armi, la stessa dovrà obbligatoriamente inviare un preavviso di rigetto della richiesta, e tale eventuale mancanza sarà certamente interessante oggetto di impugnativa.  

All’amministrazione è richiesto anche che la stessa risponda al cittadino con tempistiche che siano ragionevoli


Normative di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)

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Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com