I fatti
Tizio presenta alla Questura una richiesta di primo rilascio del porto d’armi sportivo. In sede di istruttoria, fatta appunto dalla Questura, emergeva che allo stesso Tizio, nel 2013, era stata revocata la patente perché sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato d’ebbrezza. Da tale fatto l’Amministrazione decideva per un rifiuto, considerando l’evento di per sé sintomatico di una non piena affidabilità della persona.
Tizio quindi presenta scritti difensivi avverso il provvedimento di diniego, sostenendo prima di tutto che il fatto fosse isolato nel tempo, quindi, nei fatti, evidenziando come lo stesso non fosse dipendente da alcool e come, poi, nel concreto, il tasso alcolico rilevato in sede di controllo fosse in realtà molto basso. Come prevedibile, la Questura rimane della propria idea.
Tizio quindi ripropone ricorso al Tar il quale, a sua volta, darà ragione alla Questura. La sentenza del Tar si articola in poche righe, tra formulette di rito e valutazioni vaghe ed indefinite di leopardiana memoria.
Si arriva quindi al Consiglio di Stato il quale accoglierà pienamente il ricorso di Tizio.
L’accoglimento del ricorso
Leggendo le motivazioni di accoglimento del ricorso di Tizio, i giudici del Consiglio di Stato hanno incardinato la sentenza evidenziando subito come vi sia, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di procedere ad una istruttoria volta a determinare se il soggetto che richiede una licenza di porto d’armi sia, nel concreto, un soggetto in grado di abusare di armi. In caso di dimostrazione di piena affidabilità, il porto d’armi verrà rilasciato. Evidenziano poi come, e questo lo sappiamo bene, non vi sia in Italia un diritto a possedere armi, essendo la concessione di un porto d’armi una deroga ad un generico divieto.
I giudici si rifanno, poi, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha, più volte, evidenziato come prima di tutto la valutazione dell’Amministrazione in materia di licenze di porto d’armi deve, per forza, essere più penetrante rispetto a valutazioni fatte per concedere permessi di tipo diverso. Questo perché gli interessi in gioco sono molti ed in particolare, il primo interesse che dovrà essere tutelato, sarà quello della pubblica sicurezza.
Chiaramente questa valutazione, seppur, penetrante, non potrà basarsi su elementi immaginari o aleatori, quindi vaghi ed indefiniti.
I giudici evidenziano, poi, come l’eventualità della inaffidabilità del soggetto dovrà desumersi sulla base della verosimiglianza del pericolo di abuso di armi. In sintesi, quindi, nel caso di un giudizio di inaffidabilità, si dovrà ritenere il soggetto come “quasi sicuramente” in grado di abusare di armi. Facciamo presente che questo tipo di valutazione è molto diversa dalla valutazione fatta, ad esempio, nell’ambito di un giudizio penale dove la responsabilità dovrà essere attribuita alla persona solo quando la stessa sia evidente oltre ogni ragionevole dubbio.
Il giudice quindi, dovrà non solo valutare illogicità ed incongruenze di una certa istruttoria ma anche valutare i fatti per come sono, entrare quindi nel giudizio fatto dall’Amministrazione e soppesarlo, così da escludere che dietro la discrezionalità amministrava vi sia un esercizio arbitrario del potere.
I fatti alla base di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione possono, quindi, essere scandagliati e valutati dal giudice per dimostrarne, eventualmente, irragionevolezza e sproporzionalità.
Tornando al caso, nel concreto, il Consiglio di Stato evidenzia come l’Amministrazione non abbia adeguatamente soppesato tutta una serie di elementi volti a dimostrare la piena affidabilità della persona, come ad esempio il fatto che l’evento sia da considerarsi isolato nel tempo, che il tasso alcolemico accertato sia ben sotto la soglia di rilevanza penale, e come lo stesso si sia preoccupato di fornire all’Amministrazione tutta una serie di referti medici volti a dimostrare l’assenza di una eventuale dipendenza dall’alcool.
Non si può quindi basare una valutazione su motivazioni scarne, vaghe, fondate magari su elementi isolati e per niente sorretti da ulteriori elementi di prova.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo unico di leggi di pubblica sicurezza)
Art.699 codice penale
Art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975 n. 110
Art. 186, comma 2, codice della strada
Video: I limiti della discrezionalità, la nuova sentenza del Consiglio di Stato
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com