INDICE
normativa in materia di armi
licenze destinate ai privati
licenze professionali
la classificazione delle armi
limiti detentivi e modalità di custodia delle armi
In via generale va sottolineato che qualsiasi attività professionale che abbia come proprio oggetto le armi, le munizioni e gli esplosivi, deve essere svolta all’interno di locali appositamente autorizzati, ovvero che siano stati preventivamente giudicati idonei dalla Commissione Tecnica Provinciale, la cui esatta ubicazione deve figurare nella licenza stessa.
Anche colui che richiede il rilascio della licenza deve dimostrare la propria capacità tecnica, sostenendo un esame al cospetto della citata Commissione; l’idoneità tecnica all’esercizio dell’attività deve essere accertata anche in capo agli eventuali sostituti del titolare. Colui al quale viene rilasciata la licenza è responsabile di tutto quello che avviene all’interno dei locali e di ogni altra attività professionale esercitata in forza della licenza stessa; per tale motivo l’intestatario dell’autorizzazione (o uno dei suoi sostituti indicati in calce nella licenza) deve sempre essere presente all’interno dell’esercizio durante l’orario di attività e, in caso di controllo da parte dell’autorità di P.S., deve porsi a disposizioni degli operatori.
Tutte le licenze che andremo ad esaminare hanno durata triennale; fanno eccezione le sole licenze di deposito degli esplosivi che sono, invece, permanenti. La durata triennale è stata introdotta solo di recente dal D. Legislativo n. 204 del 2010, entrato in vigore solo il primo luglio del 2011; tale principio generale, previsto dall’articolo 13 del T.U.L.P.S., trova applicazione per tutte quelle autorizzazioni di polizia per le quali la legge non abbia disposto una durata diversa.
La validità di una licenza decorre dal giorno del rilascio, ma questo non deve essere conteggiato nel termine di validità; in sostanza, se una licenza viene firmata dall’autorità competente il giorno 1 del mese di marzo, il suo titolare potrà iniziare ad esercitare l’attività con essa autorizzata quel giorno stesso, ma il computo dei 3 anni di validità inizierà a decorrere dal giorno successivo, per cui la licenza andrà in scadenza il giorno 2 di marzo del terzo anno successivo. In base a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento del T.U.L.P.S., le istanze volte ad ottenere il rinnovo di una licenza in scadenza debbono essere presentate prima della data di scadenza e comunque il titolo, al momento del rinnovo, anche qualora fosse firmato dall’autorità preposta in data successiva a quella di scadenza, si dovrà considerare rinnovato a decorrere dal giorno successivo a quello di precedente scadenza.
Le licenze con le quali si autorizzano attività professionali in materia di armi, munizioni ed esplosivi, dovranno sempre contenere, apposte in calce al titolo stesso, delle prescrizioni, con le quali l’autorità di P.S. andrà a disciplinare nel dettaglio tutti quegli aspetti connessi con la sicurezza pubblica che nella legge non trovano espressa previsione, ma che sono stati lasciati alla discrezionale valutazione degli organi competenti, proprio per poterli meglio adattare ad ogni singola realtà locale ed imprenditoriale. Ciò significa che, nelle attività di controllo sull’operato dei titolari delle licenze in parola, oltre alla verifica del rispetto della normativa di settore, si dovrà sempre procedere al controllo dell’atto autorizzatorio per accertare il pieno rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità di P.S.
Infine, coloro che gestiscono un’attività imprenditoriale in questo settore, sono obbligati alla tenuta del “Registro delle operazioni giornaliere”, sul quale debbono essere annotate tutte le varie operazioni compiute nel corso della giornata. Anche se la legge non lo specifica, è opportuno che siano tenuti tanti registri quante sono le diverse attività esercitate, al fine di rendere più agevoli gli eventuali controlli. L’obbligo di tenere diversi registri è una di quelle modalità di esercizio dell’attività che può essere disciplinata dall’autorità con apposita prescrizione.
LICENZA FABBRICAZIONE ARMI COMUNI
– è rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 31 del T.U.L.P.S. Nella licenza dovranno essere indicate le tipologie di armi comuni la cui produzione viene autorizzata; chi fabbrica armi da fuoco e da sparo dovrà, comunque, attenersi alla previsione di cui all’art. 11 della legge 110/75 relativamente alle marcature da imporre sulle armi ed a quanto stabilito in materia di tracciabilità delle armi da fuoco dalla legge n. 146 del 2006.
Inoltre, chi produce armi da fuoco, dovrà dotarsi di un marchio industriale con il quale contrassegnare la propria produzione; per poter prontamente ricollegare il nome di un’arma al titolare dell’azienda che la produce, è altresì opportuno che tale nome corrisponda a quello della società in nome e per conto della quale è stata rilasciata la licenza al titolare o che, quanto meno, questo nome sia indicato nel corpo dell’autorizzazione.
Ciò in quanto, nel nostro Paese, a differenza di quanto avviene nel resto del mondo, le licenze non vengono rilasciate direttamente alle società commerciali, ma solo a singoli cittadini; tale anomalia potrebbe rendere molto difficile ricollegare il nome dell’arma con quello del suo fabbricante e, quindi, creare gravi ritardi ad eventuali accertamenti di polizia giudiziaria (poniamo il caso, a titolo esemplificativo, che la questura di Roma rilasci al signor Mario Rossi, titolare della ditta “Mario Rossi s.n.c.” una licenza per fabbricare armi comuni, armi che verranno poi prodotte con il marchio “Phanteon”; qualora una di tali armi fosse usata a Milano per commettere un crimine e gli inquirenti volessero effettuare un controllo presso il fabbricante per verificare quanto riportato nei registri, avrebbero serie difficoltà a ricollegare l’arma in questione con il suo reale fabbricante, se neanche l’autorità che ha rilasciato il titolo fosse a conoscenza del nome che viene dato alle armi prodotte con quella licenza).
La licenza per fabbricare armi presuppone la possibilità di vendere all’ingrosso le armi prodotte e di ripararle come servizio post-vendita; l’eventuale vendita al minuto e la riparazione di armi prodotte da altri fabbricanti debbono, invece, essere oggetto di autonoma licenza.
LICENZA DI FABBRICAZIONE ARMI DA GUERRA
– è rilasciata dal Prefetto (fa eccezione la provincia di Roma, dove tale attività è stata delegata al Questore) ai sensi dell’art. 28 del T.U.L.P.S. A seguito di interventi normativi successivi, la portata di tale disposizione di legge ha subito un notevole incremento, estendendo questa licenza alla produzione di tutti i materiali d’armamento ed agli equipaggiamenti (comprese le tessere di riconoscimento personali) destinati non solo ai Corpi armati dello Stato, ma anche alle polizie locali. La licenza consente, altresì, di svolgere tutte le attività connesse alla produzione, quali, ad esempio, la vendita, il deposito e la riparazione.
Per il rilascio di questa licenza, l’art. 34 del Regolamento del T.U.L.P.S., prevede che siano indicate, in calce alla stessa, l’esatta tipologia dei materiali fabbricabili ed il quantitativo di quelli detenibili in deposito. Si rende necessaria un’ultima considerazione sui materiali d’armamento diversi dalle armi vere e proprie: nell’elenco dei materiali pubblicato dal Ministero della Difesa troviamo diverse tipologie di prodotti che costituisco quella che viene definita la “componentistica” dei veicoli, quali i motori, i sistemi elettronici di navigazione, di puntamento, di osservazione, ecc…
Tutti questi materiali possono essere considerati “d’armamento” e, quindi, sottoporre la loro produzione e vendita al possesso della licenza in parola, solo quando, come recita il citato regolamento, siano stati progettati per un esclusivo uso militare; ciò significa che, se un veicolo militare usa lo stesso motore o le stesse ruote di un mezzo civile, queste componenti non possono essere considerate come “materiali d’armamento” e, pertanto, non occorre una licenza di P.S. per poterli commercializzare. Ovviamente è anche vero il contrario, per cui, se un banale ed innocuo accessorio può essere usato solo su un sistema d’arma (pensiamo alle alette stabilizzatrici di una bomba o ai serbatoi ausiliari di un bombardiere), per produrlo servirà il possesso della licenza in parola.
LICENZA DI DEPOSITO ARMI COMUNI
– è rilasciata dal questore, sempre ai sensi dell’art. 31 del T.U.L.P.S. Tale titolo presuppone la necessità di dover detenere armi comuni per fini imprenditoriali diversi dalla fabbricazione o dalla minuta vendita (si deve dare per scontato che chi sia autorizzato a fabbricare o vendere armi possa anche tenerle in deposito). Pertanto, questa licenza può essere rilasciata agli importatori che si occupano della sola distribuzione delle armi ai rivenditori, alle società che operano nel settore del comodato delle armi per uso scenico o a chi si occupa del trasporto di armi, laddove usi locali di deposito per stoccare la merce in attesa di consegna.
Il quantitativo massimo di armi detenibili, stimato dalla C.T.P. (Commissione Tecnica Provinciale) sulla base delle caratteristiche dei locali, deve essere indicato in licenza. Anche per questo genere di attività è necessaria la tenuta dei registri per annotarvi le operazioni di entrata e di uscita delle armi.
LICENZA PER LA MINUTA VENDITA DI ARMI COMUNI
– è quella che consente l’apertura di un’armeria. La competenza è del questore e l’attività può essere esercitata solo all’interno dei locali autorizzati; va infatti ricordato che l’art. 37 del T.U.L.P.S. vieta la vendita ambulante di armi, mentre l’art. 17 della legge 110 del 1975 esclude la possibilità di vendere armi per corrispondenza.
La ratio di queste due disposizioni è alquanto semplice: la prima vuol impedire che si possano detenere armi in luoghi che non abbiano le idonee misure di sicurezza, mentre con la seconda si impone agli armieri di vendere armi solo a persone la cui identità sia certa e che siano effettivamente in possesso dei necessari titoli abilitanti all’acquisto. Il quantitativo massimo delle armi detenibili nel locale di vendita e le modalità di custodia debbono essere indicati tra le prescrizioni della licenza.
LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI
– tale licenza è stata espressamente introdotta nell’ordinamento dall’art. 10, comma 2, della legge 110/75, ma, per esplicita indicazione di tale norma, deve essere rilasciata dal questore sempre ai sensi dell’art. 31 del T.U.L.P.S. L’attività di riparazione delle armi comuni può essere esercitata autonomamente o essere abbinata ad altre diverse attività, quali la fabbricazione o la minuta vendita.
Il riparatore è obbligato alla tenuta del registro delle attività giornaliere, nel quale dovrà trascrivere, oltre ai dati normalmente previsti dall’art. 35 del T.U.L.P.S., anche la descrizione degli interventi di riparazione eseguiti sull’arma. È opportuno sottolineare come l’attività del riparatore deve sottostare a precisi limiti imposti dalla legge: egli, infatti, non può assolutamente apportare modifiche che possano costituire una “alterazione” delle armi; un tempo, con la vigenza del Catalogo Nazionale non si sarebbero potute neanche modificarne le caratteristiche tecniche di catalogazione.
Nel caso in cui, inoltre, sia costretto ad intervenire con operazione meccaniche su una delle parti dell’arma destinate a sopportare la pressione dei gas all’atto dello sparo (quali la canna o l’otturatore), egli avrà l’obbligo di portare l’arma al B.N.P. per farla sottoporre ad una nuova prova forzata, con conseguente ripunzonatura. Anche per questa attività, il quantitativo massimo delle armi detenibili nei locali dell’officina e le modalità di custodia debbono essere indicati tra le prescrizioni della licenza.
AVVISO DI TRASPORTO
– è il documento che deve accompagnare ogni trasporto di armi per fini commerciali o eseguito dal privato per le proprie armi, laddove questi non sia titolare di porto d’armi. Viene presentato da colui che deve spedire le armi e deve essere vidimato dal questore, il quale, qualora lo ritenga necessario, può apporre particolari prescrizioni.
L’autorizzazione in parola deve accompagnare le armi durante tutta la fase del trasporto. La legge non impone di indicare nell’avviso i dati identificativi delle armi (ovvero il numero di matricola), in quanto questi dati potranno sempre essere ricavati, in caso di controllo, dalla bolla di accompagnamento del carico.
La norma in questione, infatti, non mira ad assicurare il controllo amministrativo delle armi trasportate (per tale scopo esistono già i registri delle attività giornaliere di chi spedisce e di chi riceve le armi), ma vuole consentire all’autorità di P.S. di porre in essere tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per garantire il controllo del territorio, e per far ciò è sufficiente conoscere il quantitativo e la specie delle armi trasportate, oltre a sapere da dove partono e dove sono destinate.
Oltre che per le armi, sia da guerra che comuni, l’avviso di trasporto è stato esteso, dall’art. 19 della legge 110 del 1975, anche alle singole parti. Tuttavia, mentre per le armi da guerra esso è necessario per ogni parte delle armi (quindi, per assurdo, anche per semplici viti o molle), per le armi comuni esso si rende necessario solo per quelle parti che lo stesso articolo indica espressamente, ovvero, le canne, i carrelli, le carcasse, i fusti, le bascule, ed i tamburi. Fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 204/2010, tra le parti essenziali d’arma erano inclusi anche i caricatori, ora eliminati per espressa previsione della Direttiva 2008/51/Ce.
LICENZA PER CAMPIONARIO DI ARMI
– è prevista dall’articolo 36 del T.U.L.P.S. e può essere rilasciata dal questore a chi esercita l’attività di rappresentante di armi. La licenza va rilasciata dall’autorità del luogo ove le armi sono detenute e deve essere vidimata dai questori di tutte le province nelle quali si intende trasportare il campionario. Le armi trasportate dal rappresentante, proprio per le finalità tipiche di tale figura professionale, dovranno essere integre, in modo che questi possa mostrarne la funzionalità ai suoi clienti.
Al fine di garantire la sicurezza pubblica, l’autorità di P.S. potrebbe, tuttavia, imporre con prescrizione di trasportare le armi smontate o “inertizzate”, rese cioè temporaneamente inidonee all’uso tramite l’asportazione di qualche elemento meccanico indispensabile al funzionamento, quale potrebbe essere il percussore o la molla del cane. La legge non pone alcun limite alle armi detenibili e trasportabili dal rappresentante; per motivare ragioni connesse al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’autorità competente al rilascio potrebbe, tuttavia, porre dei limiti con apposite prescrizioni.
LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI ESPLOSIVI
– sono rilasciate dal prefetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. (quella di cui all’art. 46 in origine era di competenza del Ministro dell’Interno e riguardava gli esplosivi della I^, II^ e III^ categoria di cui all’allegato A del Regolamento del T.U.L.P.S., ma con una circolare del 1979, il suo rilascio è stato delegato al prefetto). La licenza ha carattere permanente; ciò significa che è valida fin quando permangono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, ovvero la figura del titolare e le caratteristiche tecniche dei locali.
Gli esplosivi prodotti debbono essere tutti di tipo riconosciuto e classificato dal Ministero dell’Interno, con apposito provvedimento a firma del Ministro; da qualche anno a questa parte, inoltre, con la standardizzazione della normativa comunitaria sui prodotti esplodenti, ogni esplosivo circolante in ambito comunitario deve aver ottenuto l’attribuzione del numero ONU, della Classe di rischio ed un codice identificativo denominato “CE del Tipo”, il tutto da parte di un Istituto Certificato europeo (in Italia ancora non è attivo alcun organismo di questo tipo, per cui, anche i prodotti esplodenti realizzati nel nostro Paese debbono essere fatti riconoscere all’estero).
Tutti i citati dati identificativi del prodotto esplodente debbono sempre essere riportati sull’etichetta dello stesso e debbono essere indicati nei vari documenti amministrativi relativi a tali prodotti (dalla licenza di fabbricazione a quella di trasporto); il numero ONU e la Classe di rischio dell’esplosivo debbono sempre essere riportati sui pannelli di colore arancio dei veicoli speciali destinati al trasporto degli esplosivi. Con tale accortezza, chi dovesse intervenire in caso di incidente di uno di questi veicoli, potrebbe, conoscendo i codici, rendersi immediatamente conto del grado di rischio presente.
Lo stabilimento che volesse avviare, per motivi di studio ed in via sperimentale, la produzione di un esplosivo non ancora riconosciuto e classificato, dovrebbe munirsi della speciale autorizzazione prevista dall’articolo 99 del Regolamento. Con la licenza di cui all’art. 47 è possibile fabbricare anche le munizioni; in questo caso, tuttavia, la normativa di settore è diversa da quella sopra vista.
Le munizioni sono sostanzialmente disciplinate dalla legge n. 509 del 1993, che impone il rispetto delle quote dimensionali e pressorie stabilite in ambito internazionale dalla C.I.P. (Commissione Internazionale Permanente di controllo); per verificare il rispetto delle disposizioni tecniche, per ogni lotto prodotto debbono essere effettuate delle verifiche a campione. I lotti di munizioni risultati idonei al controllo delle pressioni interne e delle quote dimensionali, debbono essere contraddistinti dallo speciale punzone del B.N.P., che deve essere impresso su ogni confezione minima di vendita. Per tale motivo è da ritenersi vietata la vendita di munizioni sfuse o in sacchi di plastica, a meno che il citato punzone non sia stato apposto su ogni singola cartuccia.
LICENZA DI DEPOSITO ESPLOSIVI
– i depositi sono i locali destinati allo stoccaggio degli esplosivi e debbono operare con le licenze di cui agli articoli 46 e 47 del T.U.L.P.S. (anche qui la distinzione è data dalla tipologia di esplosivo che si intende tenere in deposito). I depositi, se muniti dell’apposita previsione in licenza, possono effettuare anche attività di minuta vendita.
Il quantitativo massimo di esplosivo detenibile, stimato dalla C.T.P. sulla base delle caratteristiche dei locali, deve essere indicato in licenza, così come la sua tipologia. Questa licenza ha, normalmente, carattere permanente, ma può essere rilasciata anche con validità temporanea (addirittura giornaliera), per sopperire alle esigenze di cantieri o cave.
LICENZA MINUTA VENDITA ESPLOSIVI
– queste licenze sono rilasciate sempre dal prefetto ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U.L.P.S. (e, come per le precedenti, fa eccezione la provincia di Roma, dove la competenza è delegata al questore). Si tratta delle uniche licenze per le quali il legislatore, all’art. 51 del T.U.L.P.S., ha stabilito la scadenza al 31 dicembre, indipendentemente dalla data di rilascio.
Solitamente, quelle per la vendita di prodotti esplodenti della II^ e III^ Categoria sono abbinate ad una licenza di deposito, mentre quelle per i prodotti di I^, IV^ e V^ Categoria, ossia le polveri da caricamento, le munizioni ed i pirotecnici, le troviamo rilasciate per locali già autorizzati alla vendita di armi. Per la tenuta delle munizioni nei locali delle armerie, se entro determinati limiti, non è necessario il possesso di un apposito locale, ma è sufficiente che esse vengano custodite all’interno di armadi metallici.
LICENZA DI PIROTECNICO
– è prevista dall’art. 101 del Regolamento del T.U.L.P.S. ed è rilasciata dal Prefetto a chi abbia dimostrato la propria capacità tecnica dinanzi alla C.T.P. Il possesso del titolo è necessario per avviare un’attività di fabbricazione di prodotti pirotecnici o per organizzare uno spettacolo di fuochi artificiali.
LICENZA DI FOCHINO
– è il titolo che abilita al maneggio ed al brillamento di esplosivi della II^ e III^ categoria all’interno di cave, miniere e cantieri. La licenza, che viene rilasciata ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 302 del 1956, è oggi di competenza comunale ed a carattere permanente, sebbene la normativa antiterrorismo “Pisanu” (legge n. 155 del 2005) abbia introdotto l’obbligo del Nulla Osta annuale da parte del questore per la verifica periodica dei requisiti soggettivi. La licenza non costituisce titolo per l’acquisto degli esplosivi, né per la loro detenzione al di fuori del luogo di deposito.
LICENZA PER L’ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI
– viene rilasciata dall’autorità locale di P.S. a chi intende effettuare l’accensione di fuochi artificiali in luogo pubblico, ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S. La licenza può essere richiesta da un pirotecnico, incaricato dell’accensione, o da chi organizza l’evento all’interno del quale avrà luogo lo spettacolo pirotecnico, ma in tal caso dovrà indicare chi sarà il pirotecnico materialmente incaricato dell’accensione.
Nella licenza, l’autorità di P.S. apporrà tutte le prescrizioni necessarie per garantire la sicurezza degli spettatori. Tale licenza è necessaria anche per lo sparo di armi da fuoco o per l’innalzamento di palloni aerostatici.
LICENZE PER IMPORT – EXPORT DI ARMI DA GUERRA
- per quanto attiene le attività relative a forniture a Corpi armati dello Stato o, comunque, ad amministrazioni pubbliche, le relative licenze sono di competenza del Ministero degli Affari Esteri, all’interno del quale opera l’U.A.M.A (Ufficio Autorizzazioni Materiali d’Armamento). Si tratta di un ufficio interforze, nel quale operano Amministrazioni militari e l’Amministrazione della P.S.
Le licenze in parola possono essere richieste solo da operatori professionali iscritti all’U.R.N.I. (Ufficio del Registro Nazionale delle Imprese), istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa. Per poter richiedere l’iscrizione all’U.R.N.I. (che ha validità annuale), è necessario essere titolari della licenza ex art. 28 del T.U.L.P.S.
Le operazioni di import-export di armi da guerra, relative ad attività diverse da quelle sopra indicate, quali, ad esempio, quelle necessarie per consentire attività di studio o sperimentazione, oppure per esigenze culturali, rimangono di competenza del prefetto (per la provincia di Roma è competente il questore).
LICENZE DI IMPORT – EXPORT DI ARMI COMUNI
– può essere richiesta sia da operatori commerciali che da privati cittadini. Per gli operatori commerciali la competenza è sempre del questore, mentre per i privati, laddove le attività di importazione siano superiori ai tre pezzi nell’arco dell’anno solare, occorre anche l’autorizzazione del prefetto.
La licenza, è rilasciata ai sensi dell’art. 31 del T.U.L.P.S. per i Paesi extra U.E. ed a seguito di “accordo preventivo al trasferimento intracomunitario” per quelli membri dell’Unione (in questo caso, tuttavia, si deve ritenere che non sia più vigente il limite previsto dall’art. 12 della legge 110/75, per i privati, non dovendosi, oggi, più parlare di importazione).
Nella fase del rilascio debbono essere tenuti sempre in considerazione i precisi limiti posti dalla legge all’importazione di armi. In base a quanto previsto dall’art. 49 del Regolamento del T.U.L.P.S, non è possibile, infatti, introdurre in Italia armi per le quali la legge non consente in modo assoluto il porto in luogo pubblico; non si possono importare, quindi, spade, baionette, sfollagente, storditori elettrici, noccoliere, pugnali e altre armi proprie simili. Una licenza di importazione, in deroga a tale divieto, può essere rilasciata dal questore per comprovate ragioni di studio o a favore di collezionisti, laddove, quindi, si tratti dell’importazione di un singolo pezzo destinato ad arricchire una collezione.
Per quanto riguarda le armi comuni da sparo a canna rigata o quelle a canna liscia non idonee per l’impiego venatorio, possono essere importate solo se erano già state catalogate in Italia o, oggi, omologate dal BNP (fanno eccezione le armi antiche che non erano soggette all’obbligo del catalogo). Chi presenta l’istanza, quindi, dovrà anche indicare con quale numero l’arma era stata iscritta nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo o gli estremi dell’omologazione del BNP. Se l’arma giungerà in Italia già provvista dei punzoni di un Banco di Prova riconosciuto, potrà sin da subito entrare nella disponibilità dell’importatore, altrimenti dovrà essere inviata, a sue spese, presso il B.N.P. di Gardone V.T., affinché la sottoponga a prova forzata e vi apponga il numero di catalogo.
Le licenze di importazione ed esportazione di armi comuni possono essere rilasciate anche in via temporanea, per un periodo massimo di 90 gg, a favore di coloro che, provenienti da Paesi extra U.E., vengono in Italia per praticare attività venatorie o sportive e per coloro che si recano fuori dall’U.E. per gli stessi motivi. In tali ipotesi, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione della federazione sportiva che organizza la gara alla quale l’atleta risulta iscritto (non è possibile ottenere tale licenza solo per effettuare delle sedute di allenamento). Per i cittadini dell’Unione Europea tali necessità sono soddisfatte con la Carta Europea.
La licenza di importazione temporanea può essere rilasciata anche a favore degli agenti delle FF.PP. di altro Stato che entrano in Italia per scortare personalità politiche del loro Paese, come previsto dall’art. 9 della legge n. 36 del 1990. Tutte le licenze di importazione temporanea sono rilasciate dal prefetto della provincia di ingresso (per quella di Roma è sempre il questore).
Questo articolo è stato pubblicato da
Normativa in materia di armi
INDICE