La legittima difesa: riferimenti normativi
Materia: diritto di pubblica sicurezza
Ambito: difesa abitativa e personale e concetto di grave turbamento
Norme di riferimento: art. 52 codice penale, legge n. 36 del 2019
Parlare di legittima difesa, almeno in Italia, è sempre assai complesso. Non già per le difficoltà a livello tecnico, che comunque hanno la loro rilevanza, quanto per il clamore sociale che l’argomento spessissimo suscita e che viene ancora più spesso travisato e male interpretato.
La legittima difesa può essere definita come uno scriminante, nel senso che può configurarsi, a livello pratico, come un comportamento legittimo a certe condizioni, in mancanza delle quali tale comportamento sarebbe da considerarsi pienamente illegittimo. Nella sostanza, quello che rende la difesa, a certe condizioni, di fatto legittima è la mancanza di alternative a disposizione di un soggetto che viene aggredito da altri soggetti.
La legge che oggi ci interessa analizzare è la legge n. 36 del 2019, che di sicuro ha rivoluzionato la fattispecie relativa alla legittima difesa e che ha introdotto, appunto, il concetto di “grave turbamento”. Nel paragrafo che segue, vedremo in dettaglio di cosa si tratta.
Stato di grave turbamento e riferimenti giurisprudenziali
Come dicevamo, la legge n. 36 del 2019 ha introdotto la particolare fattispecie dello stato di grave turbamento. Ma che cosa si intende esattamente? Partiamo subito da un presupposto fondamentale. La dicitura che il legislatore ha scelto è, per forza di cose, assai lasca e generica, affinché sotto di essa siano sottese quante più “situazioni” possibili. Quindi dare una definizione che abbia una sua connotazione logica, semantica e giuridica ben definita, almeno sul piano del riferimento normativo, non è possibile.
Ci viene però aiuto la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con una sentenza molto utile ed assai interessante, ha definito cosa può (e non deve, può!) essere considerato come stato di grave turbamento.
Cass. Sentenza n. 49883 del 2019
La vicenda parte dalla condanna emessa nei confronti di Tizio, da parte del tribunale e confermata in secondo grado, per omicidio colposo. Tizio spara ed uccide un ladro che si stava introducendo nella sua abitazione, ove si trovavano anche i suoi tre figli minori.
Tizio ricorre in Cassazione e la Suprema Corte deciderà di annullare la condanna, prendendo le mosse, per la propria sentenza, proprio dallo stato di grave turbamento in cui Tizio si trovava al momento dei fatti. In particolare si evidenziava come non vi fosse stato, da parte di Tizio, un eccesso di legittima difesa (fattispecie, tra l’altro, la cui rilevanza è stata abbastanza ridotta dalla nuova legge sulla legittima difesa).
I giudici di legittimità hanno sottolineato come non si possa considerare esente da responsabilità penale la condotta di un soggetto che usa l’arma nei confronti di altro soggetto quando quest’ultimo non stia tenendo una condotta da cui possa ravvisarsi l’attualità e l’immediatezza del pericolo che esiga, quindi, una reazione di difesa immediata.
Inoltre, quando il presunto pericolo sarà rivolto nei confronti di soli beni materiali, la proporzionalità di difesa contro l’offesa sarà applicabile solo quando non vi sarà desistenza dall’azione criminale.
Per ciò che riguarda l’eccesso colposo, la sentenza ammette che la nuova legge sulla legittima difesa ha posto in essere un radicale cambiamento nella materia. In particolare, restringendo il campo di ciò che può considerarsi penalmente rilevante, e quindi rappresentando un caso di favore nei confronti del reo, la retroattività della stessa è ammissibile.
Dunque, secondo la Corte, il requisito del “grave turbamento” introdotto dalla legge dovrebbe assumere un peso particolare nella valutazione dei fatti. La difficile valutazione di questo elemento psicologico è un compito che dovrà essere svolto dai giudici di appello, ai quali la Cassazione rinvia il giudizio, fornendo una serie di indicazioni.
Secondo la Suprema Corte, il giudizio deve basarsi su elementi che siano oggettivi. Quindi, secondo gli Ermellini non si dovranno considerare tanto gli aspetti strettamente psicologici afferenti alla situazione oggetto di giudizio quanto, piuttosto, quel grave turbamento tale da rendere inesigibile quella razionale valutazione dell’eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa.