I riferimenti normativi ed alcuni utili chiarimenti interpretativi
La mazza da baseball può essere considerata come arma impropria in quanto la stessa può essere utilizzata come oggetto atto ad offendere, ove si prestino determinate circostanze di tempo e di luogo. Lo stabilisce, prima di tutto, l’art. 4, comma 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e, successivamente, a livello strettamente giurisprudenziale, lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17942 del 2021.
Una dicitura del genere, potrebbe apparire abbastanza chiara anche se comunque necessita di una certa interpretazione.
Innanzitutto notiamo come il legislatore del 1975 abbia utilizzato, in modo non casuale, il termine “mazze”, assai generico, in modo tale, e questo lo abbiamo ormai imparato, che alla disciplina venga sotteso un numero potenzialmente infinito di fattispecie e di casi. Semplificando, quindi, non è di fatto vietato portare senza un giustificato motivo solo la mazza da baseball ma ogni altro genere di mazza o di oggetto potenzialmente utilizzabile come se fosse, in effetti, una mazza.
L’art. 4 comma 2 della legge 110 del 1975 esordisce con un riferimento all’eventuale mancanza di un valido “giustificato motivo” che, appunto, giustifichi il soggetto beccato a portare o trasportare gli oggetti elencati nell’articolo stesso. Per comprendere bene di cosa stiamo parlando è utilissimo fare un esempio chiarificatore.
Giustificato motivo: che significa? Ce lo dice la Cassazione
Ammettiamo che un poliziotto vi fermi alle 2 di notte, vestiti eleganti, magari di ritorno dalla discoteca, e vi trovi in possesso di una mazza da baseball, magari occultata in auto.
A quel punto sarete chiamati a giustificare la presenza dell’oggetto all’interno della vostra automobile. Certamente giustificarsi in una circostanza del genere adducendo come motivazione quella di recarvi presso un campo a fare due tiri, non reggerebbe. Come non reggerebbe dire di essere appassionati del gioco del baseball e che la mazza sia rimasta, inavvertitamente, dimenticata in auto magari dal giorno prima.
Anche in questo ultimo caso la giustificazione, o quello che la legge definisce “giustificato motivo”, deve obbligatoriamente essere vero, oggettivamente ed immediatamente riscontrabile. Questo significa che se non siete in grado di dimostrare che effettivamente giocate a baseball con una certa regolarità, avrete certamente qualche problema con la legge.
Anche in questo caso interviene una interessante sentenza della Cassazione che chiarisce, in modo esemplare, cosa si debba intendere col concetto di giustificato motivo.
Il giustificato motivo, secondo la sentenza della Cassazione n. 10691 del 2021, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto.
In pratica, in sede di controllo, sarà necessario potersi giustificare adducendo motivazioni che siano prima di tutto lecite, quindi rispondenti a ciò che prescrive la legge, e che siano soprattutto rispondenti ad un uso legale dell’oggetto.
Nel caso di specie, quindi, se veniste fermati da un poliziotto con una mazza da baseball e dimostriate di recarvi al campo per allenarvi, nessuno vi dirà nulla. La mazza da baseball in macchina per andare allo stadio la domenica è assolutamente vietata.
Ricordiamoci sempre come, in sede di controllo, ai verbalizzanti è riconosciuto il potere di verificare quanto addotto dal soggetto sottoposto a controllo. Questo significa che la legge li autorizza a portarvi eventualmente in commissariato per accertare la veridicità di quanto state dicendo.
Che cosa si rischia?
Vediamo adesso quali potrebbero essere i rischi relativi al fatto di essere magari sorpresi alla guida dell'auto con una mazza da baseball e di non avere un giustificato motivo.
Il riferimento è sempre all’art. 4, questa volta al terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 che esplicitamente stabilisce che chi viene colto a portare fuori dalla propria abitazione o dalle pertinenze di questa gli oggetti di cui al comma precedente, tra cui la mazza (di qualsiasi genere), è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda. In caso di lieve entità del fatto, ove il porto riguardi solo oggetti atti ad offendere, può essere applicata solo l’ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene in occasione di manifestazioni sportive o riunioni pubbliche.
Normative di riferimento
Art. 4 commi 2 e 3 legge 18 aprile 1975 n. 110
Sentenze
Cassazione n. 10691 del 2021
Cassazione n. 10691 del 2021
Video: Cosa si rischia a girare con la mazza da baseball?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com