Custodia delle armi
Non ci stancheremo mai di ripete che le armi vanno custodite in modo tale da renderle inaccessibili a terzi non autorizzati. La possibilità infatti che le armi vadano a finire nelle mani sbagliate è, assieme alle corrette modalità di utilizzo in sicurezza, la prima premura che un vero appassionato deve avere.
L’art. 20 della legge 18 aprile 1975 dice esplicitamente che le armi devono essere custodite applicando ogni diligenza del caso nell’interesse della pubblica sicurezza. È interesse del legislatore poter sottendere a questa disciplina il più ampio numero di fattispecie. Abbiamo imparato che l’intento è quello di tutelare la pubblica sicurezza, quindi la sicurezza di ogni cittadino. Certamente le armi in mano alle persone sbagliate rappresentano un pericolo per tutti.
Ovviamente in caso di furto sarà fatto obbligo alle forze dell’ordine di accertare se effettivamente il soggetto vittima di furto delle armi abbia adottato tutte quelle premure necessarie affinché le armi non venissero rubate. Nel caso di conclamato accertamento dell’adozione premurosa da parte della vittima di tutte le premure e le attenzioni del caso di sicuro non vi sarà la contestazione di eventuali responsabilità. Ma questa possibilità, anche alla luce delle decisioni assunte dall’Amministrazione negli ultimi anni, non è così scontata.
Si aggiunge alla sopracitata normativa, quella relativa all’art. 38 tulps, secondo la quale il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza.
Furto e smarrimento di armi
Abbiamo detto che è possibile che le armi possono essere rubate o anche perse e smarrite. Eventualità credetemi, tutt’altro che remota. È pieno di casi di gente sbadata che dimentica il fucile poggiato all’albero durante le operazioni di rientro dalla battuta di caccia ed anche al tavolino del bar, chiuse nella custodia.
A questo punto, come abbiamo già detto, l’Amministrazione dovrà accertare il confine tra la responsabilità del soggetto e quella di chi si è preoccupato di rubare le armi. Infatti ove le armi non siano state custodite con tutta la diligenza del caso, il rischio di vedersi comminato un provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni ai sensi dell’art. 39 tulps purtroppo è altissimo.
Questo provvedimento è ormai comminato da parte delle prefetture con davvero tanta, spesso troppa, leggerezza.
Assistiamo infatti da alcuni anni a casi in cui il provvedimento sanzionatorio e limitativo di divieto detenzione armi viene comminato in modo praticamente automatico, come a dire che da parte dell’Amministrazione ci sia un atteggiamento prevenuto nei confronti dei legali detentori di armi, ritenuti per forza responsabili della negligenza nella custodia delle proprie armi.
Alcuni casi interessanti
Certamente la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato si sono pronunciate spessissimo circa la legittimità di provvedimenti di divieto detenzione armi e munizioni e denunce per omessa custodia tutti derivanti da furto di armi. La giurisprudenza è certamente molto variegata, soprattutto perché casi apparentemente simili, in certi casi, venivano giudicati in modo assai diverso. Di seguito vi riportiamo alcuni casi interessanti.
Sent. Corte di Cassazione n. 26787 del 2022
Tizio, che vive da solo (elemento fondamentale per la sentenza di cui stiamo trattando) si vede entrare i ladri in casa che gli rubano le armi. Queste armi erano custodite una in una credenza aperta senza alcuna blindatura, l’altra sotto il cuscino. La Cassazione annullerà la condanna emessa dal Tribunale in primo grado perché, secondo gli Ermellini, nonostante le armi non fossero tenute in armadi blindati, vivendo da solo non correva, almeno non abitualmente, il rischio di vedersi prese le armi magari da figli o moglie o altri conviventi. Tra l’altro gli Ermellini, riprendendo in mano il verbale redatto dalle forze dell’ordine, evidenzieranno come Tizio, avendo apposto in casa misure quali vetri blindati, inferriate alle finestre e porte blindate ed allarme, aveva di sicuro adottato ogni diligenza del caso per la custodia delle proprie armi.
Vediamo adesso due sentenze davvero particolari, di avviso opposto, riguardanti il rischio di vedersi rubate le armi in macchina.
Sent. Corte di Cassazione n. 7142 del 2022 – furto di armi in macchina
Anche tenere le armi chiuse in macchina non esime da alcuna responsabilità nell’eventualità che queste siano effettivamente rubate. È il caso di Caio, che ha lasciato le armi in macchina, chiuse nel bagagliaio dell’auto, parcheggiata nel parcheggio dell’azienda dove lavora. Proprio perché era noto come Caio fosse cacciatore non solo ai colleghi ma anche a tutte le persone della zona, il fatto che le armi fossero chiuse in macchina non ha esentato Caio dalla responsabilità per omessa custodia, quindi esponendo le armi ad un potenziale furto da parte di terzi.
Di avviso opposto la sentenza della Corte di Cassazione n. 1507 del 2017
Sempronio aveva lasciato l’auto sul ciglio della strada, incustodita, aperta e con le chiavi inserite. A quel punto sopraggiungevano le forze dell’ordine che accertavano la presenza di armi all’interno del veicolo. Viene inoltre verificato come Sempronio si stesse intrattenendo con alcune persone ad una distanza, dal veicolo, di 25mt. La vicenda approda in Cassazione che si pronuncia in modo abbastanza singolare. Secondo gli Ermellini infatti, per evitare la condanna, Sempronio avrebbe dovuto semplicemente chiudere a chiave il veicolo ed affidarlo alla custodia di persone - leggiamo testualmente - degne di fiducia (!!!) presenti sul luogo, per evitare eventuali furti delle armi in macchina.