Confisca di armi e valutazione discrezionale
Come i nostri appassionati lettori avranno certamente imparato, quando si parla di diritto di pubblica sicurezza e, di conseguenza, di diritto delle armi che della prima materia rappresenta una disciplina più specifica, ci sono alcuni principi che richiedono una ripetizione che mai scade nell’inutilità. Uno di questi è la ampia discrezionalità che la legge riconosce all’amministrazione riguardo le modalità, le tempistiche ed i criteri di valutazione dei soggetti titolari di autorizzazioni di polizia quali porto d’armi e nulla osta e della di loro affidabilità nel maneggiare e disporre di armi e munizioni.
Il Questore o il Prefetto, infatti, grazie a questa ampia discrezionalità riconosciuta loro, appunto, dalla legge possono considerare come ostativi ad un rilascio di autorizzazioni in materia di armi tutti una serie di elementi non per forza annoverati e normati come specifiche e peculiari fattispecie giuridiche ma che, comunque, ad una valutazione basata sul buon senso, possono comunque essere sintomatiche di un potenziale abuso delle armi.
I riferimenti normativi: art. 11 e 39 Tulps
Partiamo ora da un primo riferimento normativo riguardante questo specifico istituto giuridico. L’art. 39 del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giungo 1931 n. 773) stabilisce che il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, assegnando all’interessato un termine di 150 giorni per l’eventuale cessione a terzi che, se non operata, comporta la confisca. Nel medesimo termine l’interessato deve comunicare al Prefetto l’avvenuta cessione. In casi di urgenza vi è un ritiro immediato in via cautelare.
La norma appena esposta non necessita di particolari spiegazioni, dato che è abbastanza chiara. Possiamo comunque notare come, in questo senso, il legislatore appone un termine di 150 giorni in favore dell’interessato al provvedimento, concedendo al medesimo la possibilità di cedere ad un terzo di fiducia le proprie armi. Apponendo questo particolare termine si evita, in questo modo, di dover poi successivamente procedere ad istanze di dissequestro che comunque necessitano di particolari lungaggini burocratico e giuridiche. Comunque, nell’interesse della pubblica sicurezza, nel caso in cui vi sia un conclamato o anche solo potenziale pericolo di abuso delle armi, è disposta la confisca immediata in via cautelare.
In quali casi è disposto la confisca ? Per rispondere a questa domanda ci ricolleghiamo a quanto detto nel paragrafo precedente: ogni qual volta vengano meno quelle condizioni a cui un rilascio di porto d’armi è subordinato vengano meno, oppure quando emergano circostanze che avrebbero potuto disporre il diniego del porto d’armi o autorizzazioni in materia di armi.
Questa dicitura la ritroviamo al terzo comma dell’art. 11 del Tulps che, ancor prima, elenca, nei commi precedenti, tutta una serie di fattispecie in presenza delle quali le autorizzazioni di polizia in materia di armi devono o altrimenti possono essere negate. Si annoverano condanne con pena detentiva superiore ad anni tre per delitto non colposo e la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza. Inoltre in caso di condanne per delitti contro lo Stato o controllo l’ordine pubblico o per delitti contro la persona (lesioni, rapina, estorsione o sequestro di persona).
Chiaramente in casi in cui dovessero presentarsi situazioni come quelle annoverate dall’art. 11 del Tulps certamente si inserirà l’intervento della Prefettura con eventuale confisca delle armi.
I riferimenti normativi: art 43 tulps
Anche nell’articolo 43 del Tulps ritroviamo tutta una serie di particolari fattispecie in presenza delle quali può procedersi ad una confisca di armi conseguente ad un ritiro di autorizzazioni di polizia in materia di armi. L’art. 43 introduce, inoltre, ulteriori condanne ostative come, ad esempio, resistenza o violenza a pubblico ufficiale.
L’ultimo comma del citato articolo dispone e stabilisce i concetti di inaffidabilità del soggetto e pericolo di abuso di armi. Tali concetti, certamente particolari, si ricollegano a quanto abbiamo detto nel paragrafo iniziale ove fondamentale è la valutazione discrezionale dell’amministrazione.
Gli oneri dell’amministrazione in caso di confisca
Certamente, se da una parte la valutazione circa l’affidabilità del soggetto, come abbiamo detto, rientra in quel potere di valutazione assai discrezionale che la legge riconosce all’amministrazione, dall’altra, chiaramente, questo potere non può, in alcun modo, scadere in valutazioni parziali ed arbitrarie.
La legge infatti impone all’amministrazione l’obbligo di rendicontazione precisa e puntuale di quegli elementi fattuali che dovessero essere eccepiti come giustificanti un provvedimento di confisca di armi e munizioni.
Altro elemento rilevante è quello relativo ad una descrizione che sia completa e precisa di quegli elementi che rendano il pericolo di abuso di armi attuale, nel senso che tali elementi devono per forza essere considerati come attuali o comunque poco risalenti nel tempo. È chiaro ed è logico che eventuali elementi potenzialmente ostativi rilevati nel passato del soggetto non potranno, potenzialmente, dar luogo a provvedimenti di diniego di porto d’armi ed eventuale successiva confisca.
Normative di riferimento
Art. 11, 39 e 43 TULPS
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Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com