Il decreto del Ministero della salute del 28 aprile 1998
Partiamo prima di tutto dalla più importante fonte normativa relativa a questo particolare argomento e andiamo a vedere cosa dice il D.M. del 28 aprile 1998. All’art. 1 sono riportati i requisiti fisici affinché si possa essere decretati come fisicamente idonei per l’ottenimento del porto d’armi.
Tra i requisiti riguardanti la vista sarà fondamentale avere una acutezza visiva non inferiore agli 8/10 per l’occhio che vede meglio che potranno comunque essere raggiunti mediante l’utilizzo di lenti sferiche o cilindriche di qualsiasi valore diottrico, o con l’uso di lenti a contatto oppure occhiali.
Tra i requisiti riguardanti l’udito si dovrà possedere una soglia uditiva non superiore ai 30dB nell’orecchio migliore o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessiva. Tale requisito è raggiungibile anche con l’impiego di protesi acustiche.
Si dovrà avere, inoltre, una adeguata funzionalità degli arti superiori e della colonna vertebrale che potranno, in caso disfunzionalità, essere raggiunti mediante l’impiego di protesi.
Altro requisito è quello che riguarda la mente della persona e la sua capacità di vigilanza. Non si dovranno infatti avere alterazioni neurologiche di sorta che potranno alterare lo stato di vigilanza della persona o che comportino alterazione di carattere motorio, statico o dinamico.
Non si dovranno presentare inoltre disturbi della personalità di qualsiasi natura. Non si dovranno avere dipendenze da alcool o comunque da sostanze psicotrope. Anche l’uso saltuario e sporadico di sostanze stupefacenti costituisce motivo di non idoneità.
Le novità del D.lgs. 104 del 10 agosto 2018
Con l’approvazione della nuova direttiva europea armi (Dir. 853 del 2017) che nel nostro paese è stata recepita con l’approvazione del D.lgs. 104 del 10 agosto 2018, il legislatore europeo ha scelto di intervenire, in modo efficace, sugli impianti normativi in materia di armi dei vari paesi dell’UE.
Le novità che introduce il D.lgs. 10 agosto 2018 n. 104 sono molteplici, ma quelle che ci interessano oggi sono quelle riguardanti le certificazioni mediche in materia di armi.
La prima e più importante novità approvata è quella relativa ai meri detentori di armi comuni da sparo, sostanzialmente coloro che hanno ottenuto un nulla osta all’acquisto. Anche per loro il D.lgs. di cui al paragrafo introduce l’obbligo di presentare ogni cinque anni la certificazione medica comprovante l’idoneità fisica.
Il decreto indica, inoltre, quali figure possono rilasciare il suddetto certificato, indicando rispettivamente la struttura medico legale delle aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il testo del D.M. 28 aprile 1998
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/06/22/098A5324/sg
Normative di riferimento:
1) D.lgs. 104 del 10 agosto 2018
2) Dir. Europea armi 853 del 2017
3) Testo Unico di Leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
4) D.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204