Falsa autocertificazione e rischi per il porto d’armi

L’autocertificazione

Una delle novità introdotte dal governo Conte, e mantenuta dall’attuale esecutivo Draghi, è stata l’obbligatorietà di autocertificare i propri spostamenti attraverso la compilazione del modulo che tutti noi, da un anno a questa parte, abbiamo imparato a conoscere ed utilizzare. Da tenere a mente quel principio di autonomia e autodeterminazione che la legge riconosce alle regioni. In questo modo alcune misure restrittive maggiori (o minori) saranno applicate su base regionale a seconda delle esigenze e sulla base dell’indice di contagi, positività e, purtroppo, numero di decessi.

La falsa attestazione sull’autocertificazione

Come abbiamo imparato nei durissimi mesi appena trascorsi, l’autocertificazione serve ad attestare, in modo assolutamente veritiero, la necessità e la legittimità di un nostro eventuale spostamento. Può accadere, però, che sul modulo di autocertificazione qualcuno, per ovviare in modo illegale ed illegittimo alle misure restrittive introdotte, attesti il falso. Cosa succede se tale falsa attestazione dovesse emergere in sede di controllo da parte delle forze dell’ ordine ?

Partiamo da un necessario riferimento normativo. L’art. 495 del codice penale regola la Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore ad anni due:

  1. Se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
  2. Se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali, è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da persona sottoposta a indagini ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale, una decisione penale viene scritta sotto falso nome.

Falsa attestazione e conseguenze sul porto d’armi

Veniamo adesso all’argomento che ci interessa. Possiamo affermare con assoluta certezza che una falsa attestazione al pubblico ufficiale in caso di controllo relativo alle autocertificazioni può integrare elemento avvalorante un ritiro o mancato rinnovo futuro o diniego di primo rilascio di licenza di porto d’armi. Vediamo perché. Prendiamo come riferimento l’art. 43 ultimo comma del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773). Leggiamo “la licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta […]”

La dicitura che abbiamo evidenziato come possiamo vedere non casualmente generica. Tale genericità, lo abbiamo imparato, consente al legislatore di poter sottendere ad una certa disciplina tutta una serie di fattispecie particolari che potrebbero integrarsi, nella realtà, nel modo più vario e disparato. Il legislatore infatti non può, per ovvie ragioni, integrare nel codice e nei testi normativi tutte le fattispecie che sarebbero riferibili ad una certa disciplina.

Per il discorso che ci interessa, l’Amministrazione potrebbe tranquillamente ritirare il porto d’armi ad un soggetto che attesti il falso nella propria autocertificazione adducendo come riferimento normativo avvalorante tale decisione proprio l’art. 43 tulps, ultimo comma, nella parte in cui il ritiro (o diniego di rinnovo o di primo rilascio) del porto d’armi è legittimo nei confronti di chi non può provare la propria buona condotta.

I nostri consigli

Senza scendere nel dettaglio, è chiaro che un titolare di porto d’armi o autorizzazione di polizia dovrà ben guardarsi da attestare il falso nelle autocertificazioni. Non solo per conseguenze relative al porto d’armi ma anche, e soprattutto, per il rispetto nelle norme anti covid-19 le quali sono state emanate per la tutela della pubblica salute e pubblica sicurezza.

Normative di riferimento

Art. 495 codice penale

 Art. 43 tulps

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