Fabbricazione di esplosivi: alcune definizioni importanti
Al fine di comprendere meglio l’argomento di oggi, è fondamentale partire da una serie di definizioni che rivestono, certamente, un ruolo di assoluta importanza.
- Articoli pirotecnici: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinato a produrre un effetto calorifero, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute.
- CCCSE: Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti di cui all’art. 9 del D.L. 22 agosto 2014 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146.
- CTTSE Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti di cui all’art. 9 del D.L. 22 agosto 2014 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014 n. 146.
- Dipartimento: il Dipartimento di Pubblica sicurezza, di cui all’art. 4 della legge 1981 n. 1215.
- Esplosivo: le materie e le sostanze considerate nelle “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose” (C.D. Orange Book), tali materie e articoli, sono inclusi nell’elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell’allegato A del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 recante il regolamento di attuazione del TULPS. Si evidenzia che nel presente atto di indirizzo, il termine “esplosivo”, è da considerarsi sinonimo di “esplodente”, e abbraccia anche gli articoli pirotecnici.
- Fabbricante: la legislazione di pubblica sicurezza non reca la definizione di fabbricazione di esplosivi, ma contiene quella di fabbricante. Il tal senso, le direttive comunitarie di armonizzazione della legislazione nazionale relative alla messa a disposizione del mercato degli esplosivi a uso civile, e degli articoli pirotecnici recepite con D.lgs.19 maggio 2016 n. 81 e D.lgs. 29 luglio 2015 n. 123, definiscono fabbricante la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo che lo fa progettare o commercializzare tale prodotto col proprio nome o marchio commerciale.
Il regime autorizzatorio
Vediamo adesso quali sono le autorizzazioni necessarie al fine di procedere all’attività di fabbricazione di esplosivi.
- L’art. 46 del TULPS prevede che, per l’attività di fabbricazione di esplosivi e materiale esplodente rientranti nella II e III categoria di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. 635 del 1940, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina, serva la licenza del Ministero dell’Interno. Sempre ai sensi dell’art. 46 TULPS, vengono rilasciate le licenze per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, elementi soliti o liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego. La predetta licenza è richiesta anche per la fabbricazione di polveri contenenti nitroglicerina nitrocellulosa. L’adozione dei provvedimenti relativi alla concessione delle licenze di cui all’art. 46 TULPS, l’organo amministrativo competente è il Prefetto.
- L’art. 47 TULPS, prevede che per l’attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla I, IV, e V categoria, la licenza necessaria viene rilasciata sempre dal Prefetto.
- Per la fabbricazione di esplosivi da destinarsi all’impiego da parte delle Forze Armate dello Stato o internazionali, è necessario munirsi inoltre anche della licenza in 28 TULPS.
- Non rientra nel regime di cui all’art. 46 e 47 TULPS l’attività di caricamento delle cartucce effettuato dai privati o presso esercizi di minuta vendita.