I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: attualità degli elementi ostativi al rilascio del porto d’armi
Normative di riferimento: artt. 11,39,42 testo unico di leggi di pubblica sicurezza
Il Tribunale Amministrativo Regionale confermava, nei confronti di Tizio, la decisione del Questore che optava per un ritiro del porto d’armi. Tale provvedimento aveva certamente un tenore assai diverso rispetto invece a quanto stabilito da parte del Prefetto, secondo il quale invece Tizio era perfettamente in grado di detenere armi e quindi il provvedimento di divieto detenzione armi e munizioni veniva ritirato dallo stesso Prefetto.
Certamente a questo punto ci si potrebbe chiedere per quale motivo i due provvedimenti siano caratterizzati da un tenore assai diverso, ma la risposta, cari lettori, è più che logica.
Possiamo affermare infatti come i due provvedimenti siano, di fatto, incidenti su due diverse sfere del soggetto, e come in effetti vadano ad inficiare e a modificare due situazioni giuridiche certamente assai differenti.
Prima di tutto infatti la detenzione consente al soggetto di avere solamente la disponibilità dell’arma, in tal senso quindi per essa non occorrerà alcuna autorizzazione da parte dell’autorità di Pubblica sicurezza, salvo l’obbligo di farne poi denuncia.
Il porto d’armi consente invece il trasporto e l’utilizzo di armi per le finalità tipiche della licenza e per esso il principio generale è quello secondo cui è espressamente fatto divieto di portare armi, rappresentando quindi il porto d’armi una eccezione ad un generico divieto di porto delle armi.
Necessaria attualità degli elementi ostativi
Sappiamo che in presenza di eventuali elementi ostativi l’Amministrazione può togliere il porto d’armi al soggetto, vietando poi a questo di possedere armi (provvedimento ex art. 39 TULPS).
In tal senso si pone quindi la necessità di chiarire cosa si intenda esattamente prima di tutto con elemento ostativi, e soprattutto come questi debbano, per cosi dire, essere caratterizzati. Quali sono in sostanza gli aspetti che dovrebbero delineare un elemento da considerarsi poi come elemento ostativo.
Prima di tutto un elemento ostativo, lo abbiamo imparato, non deve per forza avere una connotazione spazio temporale ben delineata, potendo l’Amministrazione tranquillamente scegliere di togliere una licenza di porto d’armi anche sulla base di un giudizio strettamente prognostico, quindi analizzando una serie di elementi e giungendo poi alla conclusione secondo cui il soggetto potrebbe effettivamente abusare delle armi in suo possesso.
L’elemento che a noi interessa però, in questa sede, è quello dell’attualità di questi elementi.
Appare subito chiaro come la dicitura “attualità” debba riferirsi, necessariamente, ad elementi che siano caratteristici della sfera personale e giuridica del soggetto e che, soprattutto, siano presenti in questa medesima sfera in un tempo da considerarsi ragionevole. La ragionevolezza infatti è uno dei principi ispiratori dell’operato della macchina Amministrativa, e secondo tale principio l’operato della macchina amministrativa deve necessariamente tenere in considerazione da una parte l’interesse pubblico e della collettività (nel caso delle armi l’interesse pubblico è quello della sicurezza) e dall’altra quelle posizioni di interesse legittimo che comunque nascono in capo al soggetto, ben diverse dalle posizioni di diritto, ma che comunque anch’esse necessitano di una attenta valutazione e, soprattutto, di garanzie e di tutela certe.
Video: Attualità degli elementi ostativi per il porto d'armi
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com