Le dovute premesse
Come ben sappiamo, l’amministrazione quando valuta un soggetto per rilasciargli il primo porto d’armi o per rinnovarglielo deve prendere in considerazione tutta una serie di elementi in grado di restituire una analisi che sia oggettiva ed obiettiva e che non sia, in alcun modo, parziale. Questo sta a significare che l’amministrazione dovrà fare un vero e proprio bilanciamento tra quelli che sono possibili elementi ostativi (elementi cioè che facciano dubitare circa un possibile abuso di armi) e quegli elementi che invece facciano si che la persona risulti perfettamente affidabile.In questo senso è anche l’orientamento della magistratura, che in più occasioni ed in più gradi ha sottolineato come tale valutazione, seppur discrezionale, dovrà comunque attenersi ad elementi che siano il più obiettivi ed oggettivi possibili.
Vecchi reati e vecchie condanne
Quando si presenta una richiesta di primo rilascio o altrimenti rinnovo del porto d’armi può accadere che emergano a nostro carico magari condanne o comunque eventi conosciuti all’amministrazione che siano risalenti a molti anni addietro. Tali elementi, è chiaro, potrebbero essere addotti dall’amministrazione per negare il porto d’armi. Come ci si comporta in questo caso?
Anche in questo senso è intervenuta la magistratura che ha, per fortuna, orientato la giurisprudenza in un senso favorevole al cittadino.
Esemplificativa, in questo senso, appare la sentenza del Tar Potenza sez. prima n° 394 del 29 maggio 2017.
Non può esservi, secondo il tribunale amministrativo, una soggezione perpetua ad una condanna anche in merito agli effetti della stessa, su ogni piano e livello. In particolare non possono esserci conseguenze inibitorie e bloccanti perenni e perpetue per la sfera personale del soggetto in seguito a dette condanne.
Cosa significa? È molto semplice. Secondo la giurisprudenza, infatti, una condanna che sia risalente nel tempo non può “bloccare” il cittadino per sempre quando questi deciderà di relazionarsi con l’amministrazione e di richiedere un permesso o comunque un titolo abilitativo. Per fortuna, in questo senso, la magistratura è stata ragionevole.
In particolare il cittadino che faccia richiesta di un primo rilascio o rinnovo del porto d’armi e che abbia dimostrato negli anni di aver intrapreso una condotta di vita improntata al rispetto delle regole certamente verrà valutato in senso positivo.
Attenzione al tipo di condanna
È chiaro che questo discorso è valido nella misura in cui il reato non sia grave. Appare ovvio che nel caso in cui la condanna sia risalente nel tempo, ma il reato sia grave come tentato omicidio o comunque un delitto gravissimo contro la persona, il porto d’armi sarà certamente difficilmente ottenibile.
Un problema comune
Può accadere che il porto d’armi ci sia rilasciato, o rinnovato, anche dopo che la questura sia a conoscenza di elementi ostativi. Può anche accadere che la questura un giorno decida che quell’elemento che prima non era ostativo lo diventi, e su quell’elemento neghi il porto d’armi. In questo caso ci si trova di fronte ad una manifesta contraddittorietà tra provvedimenti amministrativi e questo sarà certamente l’elemento su cui intraprendere un ricorso con ottime speranze di vincerlo.
Normative di riferimento
Artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Video: Effetti sul porto d’armi di elementi ostativi nel tempo
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com