I fatti
Materia: diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: detenzione di munizioni in eccesso e senza denuncia
Normative di riferimento: art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110
Tizio si vede arrivare in casa un controllo da parte delle forze dell’ordine le quali accertavano che lo stesso deteneva un numero di cartucce superiore alle 1.500 denunciate.
Nei confronti di Tizio scattava immediatamente un divieto detenzione armi e munizioni, ai sensi dell’art. 39 de Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza.
Avverso tale provvedimento Tizio presenterà una istanza di revoca allo stesso organo che lo aveva emesso, ma purtroppo questa richiesta non sarà accolta.
A questo punto Tizio presenterà ricorso al TAR Lombardia, il quale, invece, reputerà legittime le sue ragioni, accogliendo il ricorso e dando quindi occasione a Tizio, ed ovviamente anche all’Amministrazione, di prendere parte ad un procedimento amministrativo nel quale si discuterà circa la legittimità, o meno, di quanto stabilito dall’Amministrazione che aveva reputato Tizio addirittura inaffidabile al possesso e maneggio delle armi per aver detenuto un certo quantitativo di munizioni (non è dato sapere quante) rispetto al numero di cartucce denunciate.
Ordinanza del TAR: facciamo chiarezza
Prima ancora di valutare quel che i giudici amministrativi hanno stabilito circa il ricorso di Tizio, appare utile comprendere di cosa si sta parlando quando si ragiona con una ordinanza.
Nella sostanza, senza scendere troppo in dettagli che complicherebbero eccessivamente la nostra trattazione, possiamo affermare, semplificando, che l’ordinanza è un atto con cui l’organo giudicare regola l’andamento di un procedimento, senza però decidere nel merito.
Infatti, come è dato leggere nell’ordinanza, con l’accoglimento di quanto richiesto da Tizio si aprirà in futuro un procedimento amministrativo sul quale poi, solo a quel punto, l’organo giudicante dovrà giudicare nel merito.
L’accoglimento del ricorso
Con questa ordinanza il ricorso che Tizio ha presentato, per richiedere poi al TAR di giudicare circa la legittimità di quanto emesso dall’Amministrazione, verrà accolto.
L’organo giudicare infatti ha dichiarato, con questa ordinanza, come il fatto che Tizio fosse in possesso di un numero di cartucce superiore rispetto a quelle in denuncia non possa in alcun modo considerarsi come un elemento sufficientemente sintomatico di una inaffidabilità totale al maneggio delle armi.
In particolare, sulla base della non grave entità del fatto, i giudici addirittura riconosceranno nei suoi confronti il grave pregiudizio derivante dall’applicazione del divieto detenzione armi e munizioni, per il fatto che a quel punto Tizio sarebbe di fatto obbligato a consegnare alla Questura non solo le munizioni, ma anche le sue armi, comprese quelle di una certa rilevanza storica e culturale, detenute in collezione.
Tra le altre cose, nei confronti di Tizio era anche partito un procedimento penale, che era stato poi archiviato. Anche questo elemento dell’archiviazione ha certamente rappresentato un elemento in favore di Tizio, in quanto l’archiviazione dello stesso è certamente sintomatica di una piena affidabilità dello stesso al possesso e maneggio delle armi.