Domicilio e residenza: due concetti non sempre chiari
Materia: Diritto delle armi e di pubblica sicurezza
Ambito: richiesta del porto d’armi presso la Questura della residenza e del domicilio
Normative di riferimento: art. 61 regolamento di attuazione del TULPS
Nella prassi, accade spesso che due termini utilizzati spesso in concomitanza, non siano poi effettivamente chiari. Sta a noi, quindi, dare delle definizioni in modo tale che l’argomento da noi analizzato oggi possa essere esente da dubbi di natura interpretativa.
Da un punto di vista prettamente giuridico, infatti, vi sono delle differenze sostanziali.
Col termine domicilio, che è disciplinato dall’art. 43, comma 1, del codice civile, viene inteso quel luogo ove la persona ha eletto la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi.
Chiaramente con il termine interesse non si indica solamente un interesse di natura strettamente economica o patrimoniale. La legge intende, in questo senso, col termine interesse, anche tutto quel che riguarda gli interessi di natura strettamente sociale, ed anche addirittura di interesse politico.
Tali interessi, lo riportiamo per ragioni di chiarezza espositiva, possono essere anche interessi di natura provvisoria e momentanea. In questo caso il domicilio può essere definito come domicilio speciale.
Col termine residenza invece, istituto disciplinato dall’art. 43, 2 comma, si definisce il luogo in cui la persona ha dimora situale. Non si intende quindi quel luogo ove la persona vive e dimora, magari, semplicemente per alcuni periodi dell’anno, ma il luogo in cui la stessa persona stabilmente vive.
Per chiarezza espositiva diciamo anche che non per forza la residenza anagrafica ha a che fare con l’abitazione dichiarata come prima casa. Chiaramente per quel che riguarda la residenza, la normativa italiana è chiara: si può avere una sola residenza anagrafica, nel territorio di un solo Comune, ai fini della iscrizione alle liste elettorali o, ad esempio, agli eventuali benefici di natura fiscale di cui gode un certo Comune.
Chiaramente, residenza e domicilio possono quindi essere due luoghi distinti, e non coincidere per forza.
Domicilio e residenza diversi: a chi richiedo il porto d’armi?
Ammettiamo di trovarci nella situazione in cui il nostro domicilio sia diverso dal luogo di residenza. A chi richiediamo il porto d’armi?
Partiamo primariamente da quanto espresso dall’art.61 del Regolamento di attuazione del TULPS. il quale stabilisce, in modo esplicito, come
"La licenza pel porto d'armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal prefetto o dal questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio"
La risposta quindi sembra abbastanza chiara. Il legislatore ha infatti previsto come vi sia la possibilità di presentare la pratica di primo rilascio, o altrimenti rinnovo, anche alla Questura della provincia dove si ha semplicemente il domicilio, e non per forza la residenza.
Dove detengo le armi?
Il discorso può farsi leggermente più complicato per quel che riguarda la disciplina della detenzione delle armi. È possibile detenere armi in un luogo diverso da quello di residenza o altrimenti da quello del domicilio?
Anche in questo senso, possiamo affermare come, in concreto, non vi sia una norma che imponga di detenere le armi nel luogo di residenza oppure nel luogo di domicilio.
Quel che occorre sapere, di fatto, è come prima di tutto la disciplina relativa alla corretta e diligente custodia delle armi sia effettivamente applicabile anche nei confronti di quelle armi che vengano eventualmente detenute in un luogo diverso dalla residenza o dal domicilio.
Non imponendo il legislatore una norma precisa, quel che resta è di andare a valutare insieme due riferimenti normativi importanti.
Prima di tutto l’art. 38 del TULPS, il quale dice espressamente:
La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l’arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia. Il detentore delle armi deve assicurare che il luogo di custodia offra adeguate garanzie di sicurezza”.
Questo significa che le armi dovranno essere denunciate nel luogo in cui effettivamente queste si trovano. Quindi se ci trasferiamo in altra abitazione, anche se questa non sia ne il nostro domicilio e ne la nostra residenza (ricordiamo le definizioni summenzionate) allora in questo senso le armi dovranno essere nuovamente denunciate nel nuovo luogo di detenzione.
Cosa accade per le armi detenute in due luoghi diversi?
Ammettiamo che si abbiano due fucili, uno nel luogo di residenza e l’altro nel luogo di domicilio.
Una volta applicate le dovute accortezze al fine di scongiurare l’accesso alle suddette da parte di non autorizzati, ci si chiede a chi debbano essere denunciate le suddette armi.
In questo caso verrà in nostro aiuto l’art. 58 del Regolamento di attuazione del Tulps, il quale ci dice come:
Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate”.
Sembrerebbe quindi che il legislatore lasci ampia scelta al cittadino, purché questi, ammettendo di voler presentare denuncia di detenzione armi ad esempio al commissariato della provincia dove risiede, riporti anche, in modo espresso, tutte le altre armi da egli possedute e denunciate presso l’altro commissariato, quello ove ha il domicilio.
L’interesse primario del legislatore è che gli organi amministrativi siano sempre costantemente a conoscenza delle armi presenti sul territorio, e dell’identità dei possessori di queste.
Video: Domicilio e residenza diversi: a chi si richiede il porto d’armi?
Corrado Maria Petrucci
Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia
Responsabile rubrica legale All4shooters.com / All4hunters.com
email: legalall4shooters@gmail.com