Divieto di detenzione armi e munizioni: la nuova circolare del Ministero dell’Interno

Perché questa circolare

Vediamo innanzitutto le motivazioni che hanno portato il Ministero dell’Interno a promulgare questa nuova circolare. Come è possibile evincere al punto 1 del testo della circolare (Premessa) la ragione primaria è stata quella di chiarire i vari orientamenti giurisprudenziali che negli anni si sono susseguiti riguardo le modalità di applicazione del provvedimento prefettizio di divieto detenzione armi e munizioni e quindi l’applicazione dell’art. 39 del TULPS.

Il ministero sottolinea ed evidenzia come, su un piano strettamente statistico, il maggior numero di provvedimenti impugnati in materia di armi riguarda appunto il divieto di detenzione armi e munizioni.

Le domande a cui il Ministero cerca di rispondere sono stanzialmente quelle riguardati prima di tutto la natura giuridica del provvedimento, le ragioni di una eventuale irrogazione del medesimo, il tempo di durata del divieto.

Gli orientamenti giurisprudenziali sui presupposti di applicazione dell’art. 39 Tulps

Proseguendo nella lettura, il primo aspetto fondamentale su cui il Viminale si concentra è quello riguardante i presupposti per l’applicazione dell’art. 39 Tulps.

Il riferimento necessario a questo punto è quello a due importanti sentenze del Consiglio d Stato (Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943 e Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974) che evidenziano come per l’applicazione di questo provvedimento non ci sia la necessaria evidenza di un abuso delle armi essendo invece necessaria la mera e semplice sussistenza di circostanze che potrebbero anche solo potenzialmente far sospettare che l’interessato non sia affidabile nell’uso delle armi.

Stando a queste pronunce che l’amministrazione obbligatoriamente fa proprie, si evidenza come al prefetto venga riconosciuto un potere ampiamente discrezionale circa il potere di valutazione dell’affidabilità di un soggetto al possesso e maneggio armi. Possiamo affermare che l’esercizio di questo potere culmina in un giudizio ex ante sulla idoneità o meno di un soggetto a relazionarsi in modo corretto con le armi.

Continuando su questa linea di ragionamento ci si chiede quali siano le circostanze suscettibili di valutazione. Sono, come è ovvio che sia, quelle riguardanti sia il soggetto in sé e quindi tutta la sua sfera personale sia quelle riguardanti il contesto familiare nel quale il soggetto vive.

Si evidenzia, inoltre, come le valutazioni del prefetto non siano sindacabili nel merito, nel senso che nel provvedimento siano riscontrabili elementi idonei a riscontrare che le valutazioni della P.s. non siano arbitrarie ed illogiche, o altrimenti vi sia un eventuale travisamento dei fatti.

Quali circostanze sono idonee  per una corretta applicazione del 39 Tulps ?

Per rispondere a questa domanda nella circolare si fa riferimento ad una serie di pronunce nell’ultimo biennio che riguardano appunto quali siano le effettive circostanze che vadano in qualche modo a rappresentare una “base” per una corretta e giusta applicazione del 39 tulps.

In particolare si fa riferimento a tre ordini di circostanze.

Il primo riguarda le condizioni in presenza delle quali le frequentazioni intrattenute dalla persona possono portare ad un giudizio negativo circa la capacità del detentore di non abusare delle armi.

Il riferimento è alla sentenza del Tar Calabria n. 241 ed alla 512 del 2019. Queste due sentenze chiariscono come sia legittimo interdire la possibilità di possedere armi a chi intrattenga con soggetti contrindicati rapporti di affinità o parentela.

Vantando eventuali diritti morali (esempio rapporti tra fratelli) il soggetto contrindicato potrebbe costringere la persona a fornirgli armi per scopi non legali.

I parenti non devono, però, essere stati già condannati rappresentando invece anche la mera esistenza di eventuali processi di natura penale sufficiente alla applicazione del provvedimento.

Il secondo ordine di circostanze riguarda, invece, l’inquadramento di un altro elemento fattuale frequentemente addotto alla base dell’adozione di provvedimento in 39 tulps.

Su questo piano appaiono interessanti due pronunce del Consiglio di Stato (sent. 664 del 2019 e n. 435 del 2020) in cui si sottolinea come l’esistenza nella sfera personale di un soggetto di una situazione di conflitto ben può essere desunta sulla base di eventuali querele e denunce in capo al soggetto.

Anche in caso di remissione della querela l’amministrazione potrà scegliere eventualmente di ritirare le armi ex art. 39 tulps.

Inoltre l’esistenza ancora in essere di un procedimento penale per reato di minacce o disturbo della persona è motivo validante il provvedimento.

Un terzo ordine di circostanze l’onere dell’istruttoria che grava sul Prefetto.

Su questo aspetto è utile fare menzione della sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

Sulla base di questa sentenza è possibile affermare che grava sull’Autorità di p.s. l’onere di addurre tutte le motivazioni del provvedimento in modo chiaro ed esaustivo. Emergono alcuni principi come di seguito riportati:

  • L’eventuale infondatezza di tali elementi determina l’insorgere di un travisamento dei fatti he configura un eccesso di potere;
  • Tale infondatezza non è obliterata dal fatto che l’interessato non abbia contestato, nel corso del procedimento, taluno degli elementi posti alla base del divieto di detenzione armi;

Durata del provvedimento

Veniamo adesso ad un aspetto di fondamentale importanza: la durata del provvedimento.

Possiamo affermare che in estrema sintesi è stata avanzata la tesi per cui la misura inibitoria non avrebbe una valenza durevole nel tempo, ma esaurirebbe con la cessione a terzi o, in mancanza di essa, con la confisca delle armi dell’interessato al momento della notifica del provvedimento.

Ai sensi di questo orientamento possiamo affermare quindi che il provvedimento in 39 tulps è un provvedimento ad efficacia immediata.

Senza scendere in questa sede in valutazioni giuridiche eccessivamente tecniche e specifiche che rallenterebbero la comprensione, possiamo comunque affermare che la tesi non può essere condivisa. La non condivisione di questa tesi ha alla base una serie di pronunce che negli anni si sono affermate.

Tra queste appare emblematica la sentenza del Tar Sicilia n. 508 del 2019, riguardante la questione se l’amministrazione sia giuridicamente a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto ex 39 tulps, irrogato 10 anni prima.

In questo caso il giudice ha osservato come, a differenza di altri provvedimento che vadano a limiare la sfera giuridica di terzi, l’art. 39 tulps non pone limiti alla durata nel tempo del provvedimento.

Tale pronuncia sostiene quanto già acclarato e pacifico, secondo cui il provvedimento non ha una limitata durata nel tempo ed ha quindi carattere permanente, venendo a costituire un provvedimento ad effetti durevoli e non meramente istantanei.

Alla stessa maniera la Corte siciliana ha evidenziato comunque come l’effetto non può avere effetto sine die. Un provvedimento con valenza sine die contrasterebbe con l’art. 97 della Costituzione e, più specificatamente, con i connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa “non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio nel tempo della pericolosità della persona”.

A questo punto si riconosce certamente all’interessato il diritto soggettivo protetto di vedere aggiornata la valutazione nei propri confronti a fronte di elementi successivi all’evento ostativo.

In particolare si dovranno tenere conto di elementi come:

  • Il decorso di un tempo ragionevole dal momento di adozione del provvedimento inibitorio;
  • Presenza di positive sopravvenienze che abbiano modificato il quadro indiziario posto alla base della pregressa valutazione di inaffidabilità;

Normative di riferimento

Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)

Legge 241 del 1990

Legge 18 aprile 1975 n. 110

Sentenze di riferimento

Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943

Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974

Tar Calabria n. 241 del 2019

Tar Calabria n. 512

Consiglio di Stato sent. 664 del 2019

Consiglio di Stato sent. 435 del 2020

Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Sito del Ministero dell’Interno

https://www.interno.gov.it/it

Scarica l’articolo in formato PDF


Corrado Maria Petrucci 

Esperto in Diritto delle Armi e della Caccia 

Responsabile rubrica legale  All4shooters.com  /  All4hunters.com      

email:  legalall4shooters@gmail.com  

Video: divieto di detenzione armi e munizioni. La nuova circolare del Ministero dell’Interno