La natura del provvedimento
Ai sensi dell’art. 39 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773) il Prefetto ha la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti nei confronti di quei soggetti ritenuti capaci di abusarne.
Il provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni si inserisce, senza ombra di dubbio, all’interno del novero di quei provvedimenti che hanno natura strettamente preventiva, nel senso che vengono applicati dal momento in cui l’amministrazione si trova a dover giudicare circa una determinata fattispecie che possa, anche in maniera remota, far dubitare circa un corretto e legale e sicuro utilizzo delle armi. In presenza, quindi, di presupposti che facciano sorgere tale dubbio, l’amministrazione utilizza ed applica tale provvedimento che va a prevenire l’eventuale consumazione di reati legati all’uso di armi.
Cosa comporta l’applicazione di tale provvedimento? Quando il Prefetto dispone un provvedimento di divieto detenzione armi assegna all’interessato un termine di 150 giorni per permettere al medesimo la cessione a terzi, di sua fiducia, che possano conservare tali armi anche in attesa dell’evoluzione di eventuali questioni di naturale legale e amministrativa, detenere le armi e le munizioni così da permettere all’interessato di evitare, successivamente spese ulteriori per una eventuale e finale istanza di dissequestro delle armi sequestrate dalla questura.
Se non operata infatti tale cessione di cui al punto precedente sarà disposta la confisca del materiale oggetto del provvedimento.
Una volta operata tale cessione ad un terzo di fiducia, sarà obbligo dell’interessato comunicare alla Prefettura l’avvenuta cessione con relativa documentazione.
Può comunque accadere che la fattispecie, data la gravità ed il concreto e dimostrato rischio di abuso delle armi, richieda una confisca immediata del materiale, per evitare eventuali abusi. In questo caso il Prefetto dispone immediatamente che il materiale venga confiscato non concedendo la possibilità all’interessato di concedere a terzi di fiducia il proprio materiale oggetto del provvedimento.
Gli orientamenti in materia di divieto detenzione armi
Alla fine del 2020 il Ministero dell’Interno ha diramato una circolare che, in modo puntuale e assolutamente chiaro, faceva una rapida disamina di quelli che sono stati i vari orientamenti giurisprudenziali in materia di applicazione di questo particolare provvedimento. È possibile infatti affermare che le magistrature superiori quali Corte di Cassazione e Consiglio di Stato hanno prodotto giurisprudenza non sempre costante in materia e le questure e le prefetture e i relativi uffici spesso si sono trovati in grande difficoltà nell’applicazione di tali provvedimenti.
Per maggiore chiarezza sulla circolare di cui sopra vi rimandiamo al nostro articolo a questo link:
Possiamo, qui, fare una rapida disamina:
- Condizioni in presenza delle quali vi è un legittimo uso ed una legittima applicazione di provvedimenti restrittivi in materia di armi:
Divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti di chi mantiene rapporti di frequentazione con persone controindicate e tiene con queste rapporti di parentela o affinità stretta;
Divieto di detenzione armi nei confronti del detentore che si trovi in situazioni di gravi conflittualità all’interno del proprio nucleo familiare (es. separazioni col coniuge con accertata conflittualità ed episodi accertati e documentati dalle forze dell’ordine di litigi pesanti e violenti oppure rapporti di vicinato documentatamente conflittuali);
- L’onere della prova in capo alla Prefettura
In capo alla Prefettura vi è comunque l’onere di documentare il provvedimento e le ragioni che ne hanno determinato l’applicazione; l’eventuale infondatezza di tali elementi determina l’insorgere di un travisamento dei fatti che determina un eccesso di potere. Tale infondatezza non è obliterata dal fatto che l’interessato non abbia contestato, nel corso del procedimento, taluno degli elementi posti alla base del provvedimento
Quando un provvedimento del genere può definirsi sproporzionato?
Certamente rispondere in modo univoco e omnicomprensivo a tale quesito non è cosa semplice. La difficoltà sta, ovviamente, nel fatto che le fattispecie che ogni giorni l’amministrazione si trova a dover vagliare sono davvero tantissime.
Possiamo, però dare una risposta. Un provvedimento di divieto detenzione armi, munizioni e materiale esplodente può considerarsi sproporzionato quando la fattispecie che ne determina l’applicazione, di per sé, non presenti quei connotati logico fattuali che possano, in qualche modo, far dubitare circa un possibile abuso delle armi.
Come prima anticipato è obbligo della Prefettura vagliare tutti gli elementi della fattispecie e se i medesimi non diano modo di far dubitare circa un potenziale abuso delle armi, ma la Prefettura disponga comunque il provvedimento, allora a quel punto si potrebbe dichiarare tale provvedimento come manifestamente infondato. Sarà infatti premura dell’interessato ricorrere nelle sedi opportune per dimostrare che lo stesso non sia, in concreto, una persona pericolosa in grado di abusare di armi.
Normative di riferimento
Testo Unico di leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 Giugno 1931 n. 773)
Legge 241 del 1990
Legge 18 aprile 1975 n. 110
Sentenze di riferimento
Consiglio di Stato, Sez. I, 11 aprile 2018 n. 943
Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2018 n. 2974
Tar Calabria n. 241 del 2019
Tar Calabria n. 512
Consiglio di Stato sent. 664 del 2019
Consiglio di Stato sent. 435 del 2020
Sentenza n. 809 del 2020 emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana